Cassazione Penale, Sentenza n. 21108/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) e aveva disposto la restituzione dell'autovettura alla parte civile sulla base della dichiarazione di annullamento retroattivo (ex art. 1439 c.c.) del contratto di vendita del 22/07/2019. I motivi di ricorso sono: (1) contestazione della configurabilità della truffa in relazione all'uso di un assegno intestato a terzi e apparentemente noto alla vittima (si eccepiva che la venditrice fosse consapevole delle anomalie del titolo e quindi non indotta in errore); (2) censura della statuizione civile di annullamento ex tunc del contratto di compravendita, per violazione dei limiti del giudice penale a pronunciare sentenze costitutive e per mutatio libelli, atteso che la parte civile non aveva chiesto l'annullamento nella domanda di costituzione e che l'annullamento è rimessione tipica del giudice civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato, ritenendo che l'assegno fosse stato tratto su un conto estinto nel 2008 e dunque non incassabile: tale circostanza, nota all'imputato e non alla vittima, dimostra la volontà iniziale di non adempiere e configura il dolo necessario per la truffa. Pertanto la condanna per truffa è stata confermata. Sul secondo motivo la Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'annullamento ex tunc del contratto di compravendita, pronunciato dal giudice penale benché la parte civile non lo avesse richiesto nell'atto di costituzione, costituisse una pronuncia su questione di natura civilistica (azione di annullamento, rimessa alla competenza civile) e fosse inammissibile per mutatio libelli; inoltre, in presenza di contestazione sulla proprietà della cosa sequestrata, il giudice penale avrebbe dovuto rimettere la questione al giudice civile ai sensi degli artt. 263 e 324 c.p.p. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva disposto l'annullamento del contratto di vendita del veicolo e la relativa statuizione.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte ha confermato che la truffa si configura quando l'agente, con artifici o raggiri, induce la vittima ad assumere obbligazioni; il dolo iniziale dell'inadempimento e la conoscenza dell'inefficacia del titolo di pagamento da parte dell'agente integrano il reato.
art. 1439 cod. civ.
Richiamato come norma che disciplina l'annullamento per violenza o dolo; la Corte ha osservato che l'annullamento è rimedio civilistico costitutivo che richiede domanda e sentenza costitutiva e non può essere pronunciato d'ufficio dal giudice penale quando la domanda non è stata proposta in forma idonea.
art. 185 cod. pen.
Richiamato nei profili relativi al potere/dovere del giudice penale in ordine alle restituzioni; la Corte evidenzia che tale potere non legittima il giudice penale a emettere pronunce costitutive civilistiche (come l'annullamento del contratto) in presenza di una mutatio libelli.
art. 263 cod. proc. pen.
Norma che dispone la rimessione al giudice civile delle controversie sulla proprietà delle cose sottoposte a sequestro probatorio; la Corte la invoca per affermare l'obbligo del giudice penale di rimettere la questione al civile se sussiste controversia sulla proprietà.
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato per analogia (sequestro preventivo): il comma 8 impone al giudice che valuta la contestazione di proprietà di rinviare la decisione al giudice civile, principio applicato anche al sequestro probatorio.
art. 1441 cod. civ.
Richiamata la regola che individua chi può esercitare l'azione di annullamento (beneficiario dell'annullamento), sottolineando che l'azione è domanda civile non sostituibile da pronunce penali senza domande specifiche.
art. 1442 cod. civ.
Richiamato il termine quinquennale dalla scoperta del dolo per l'azione di annullamento, a sottolineare che l'annullamento è rimedio civilistico soggetto a termini e condizioni non risolvibili nel processo penale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione del ricorso per cassazione; il ricorso era formulato nei limiti richiesti dalle norme sulle motivazioni.
art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamate in ordine alla modalità di svolgimento del procedimento (contraddittorio scritto e mancanza di richiesta di trattazione orale), con conseguente decisione senza udienza.
Massime di principio
- Nel caso di truffa contrattuale l'elemento decisivo è il dolo iniziale dell'autore: se l'agente conosce fin dall'inizio l'impossibilità di adempiere (es. titolo di pagamento non incassabile), ciò integra il reato anche se la vittima sospetta anomalie.
- La negligenza, imprudenza o sospetto della vittima non esclude automaticamente la configurabilità della truffa; l'effettivo conseguimento dell'inganno (consegna della cosa o stipula del contratto) dimostra l'idoneità dell'artificio.
- L'annullamento del contratto per dolo è un'azione civilistica di natura costitutiva (art. 1439 c.c.) che richiede domanda specifica e sentenza civile; il giudice penale non deve sostituirsi al giudice civile per pronunce costitutive, soprattutto se la domanda non è stata proposta nella costituzione di parte civile (mutatio libelli).
- In presenza di controversia sulla proprietà di cose sequestrate il giudice penale deve rimettere la questione al giudice civile (art. 263 c.p.p. e art. 324 c.p.p.), mantenendo il sequestro fino alla decisione civile.
- La parte civile che intende ottenere una pronuncia di annullamento del contratto deve formularla espressamente nell'atto di costituzione; introdurre una domanda nuova solo in fase di conclusioni può essere inammissibile per mutatio libelli.
- In impugnazioni penali dirette a questioni che intersecano diritti patrimoniali, è opportuno coordinare le azioni civili (annullamento, restituzione, risarcimento) con il procedimento penale e, quando serva decidere sulla proprietà, sollecitare il rinvio alla sede civile.
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