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Sentenza

Sentenza n. 3395/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3228/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Calabria relativa alla revoca della licenza fiscale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione doganale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva originariamente impugnato la revoca della licenza relativa a un impianto sito nell’area portuale di Corigliano Calabro, disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo il venir meno, in capo all’allora rappresentante legale, dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 23, commi 6-11, d.lgs. n. 504/1995. Il rappresentante era stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali e aveva già riportato una precedente condanna irrevocabile per un reato della medesima natura. Il TAR Calabria aveva respinto il ricorso. L’appello era stato a sua volta respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3228/2025. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione contro tale sentenza, deducendo i relativi motivi rescindenti e rescissori, ma nel corso del giudizio ha comunicato di avere nominato un nuovo amministratore e di avere presentato una nuova licenza fiscale, dichiarando espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso. L’amministrazione ha confermato le circostanze, rimettendosi quanto alle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La sopravvenuta nomina di un nuovo amministratore, la presentazione di una nuova licenza fiscale e il successivo rilascio dell’autorizzazione hanno fatto venir meno l’interesse della società alla decisione della controversia. Il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare d’ufficio il merito, decidere i motivi di impugnazione o sostituirsi alla valutazione dell’interessato circa la permanenza dell’interesse ad agire. Deve pertanto pronunciare l’improcedibilità del ricorso. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione del complessivo andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 6-11, d.lgs. n. 504/1995

    requisiti soggettivi per il rilascio e il mantenimento della licenza fiscale

    La revoca della licenza originaria era stata motivata dal venir meno dei requisiti soggettivi del rappresentante legale, condannato con sentenza irrevocabile per reati in materia di accise.

  • art. 40, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 504/1995

    sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali

    La condanna irrevocabile per tale reato era stata posta a fondamento della revoca della licenza.

  • art. 166 c.p.

    La disposizione era stata indicata tra quelle la cui interpretazione e applicazione erano state contestate nell’appello precedente, ma la presente sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 25, comma 6, d.lgs. n. 504/1995

    La disposizione era stata indicata tra quelle la cui interpretazione e applicazione erano state contestate nell’appello precedente, ma la presente sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La violazione della disposizione era stata dedotta nell’appello precedente, senza essere esaminata nel merito dalla presente sentenza per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 56 c.p.a.

    La società aveva formulato istanza di misure cautelari monocratiche, poi respinta per mancanza dei presupposti di legge.

  • art. 98, comma 2, c.p.a.

    La società aveva richiamato la disposizione a fondamento dell’istanza cautelare nel giudizio di revocazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può esaminare d’ufficio il merito della controversia.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione della parte circa la permanenza dell’interesse ad agire né decidere la controversia contro l’espressa dichiarazione di sopravvenuto disinteresse alla decisione.
  • La sopravvenuta presentazione di una nuova istanza o licenza e il rilascio del relativo titolo possono determinare il venir meno dell’interesse alla decisione dell’impugnazione avente a oggetto il precedente provvedimento, se il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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