Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 28/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - della Determina Dirigenziale Reg. Gen. 13683/2024 del 10.09.2024, avente ad oggetto “Bando 1° Semestre 2024 – approvazione graduatoria definitiva per concessione di uso sia dei posteggi presso i mercati cittadini sia dei posteggi isolati di competenza dei Municipi e Demanio Marittimo”; - della Determina Dirigenziale Reg. Gen. 12292/2024 del 08.08.2024, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria provvisoria bando assegnazione concessione in uso dei posteggi ubicati nei mercati cittadini 1° Semestre 2024”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, ove occorra, la nota di -OMISSIS- acquisita dall’Ente locale al prot. 260294 del 23.07.2024 “in riscontro alla nota prot. 259004 del 22.07.2024”, sconosciuta alla ricorrente.” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 24.10.2025 per l’annullamento: - del provvedimento reso dal Comune di Bari - Municipio 1 - del 23 giugno 2025, prot. 0219892, notificato a mezzo PEC in data 26 giugno 2025, avente ad oggetto “Bando di assegnazione in concessione d’uso dei posteggi isolati di cui alla DD 13683/2024 del 10/09/2024 (1° semestre 2024) Piazza-OMISSIS-(prolungamento di Via -OMISSIS-) – -OMISSIS-. Nota conferma improcedibilità; - del provvedimento reso dal Comune di Bari - Municipio 1- del 18/04/2025, prot.141357, avente ad oggetto “Bando di assegnazione in concessione d’uso dei posteggi isolati di cui alla DD 13683/2024 del 10/09/2024 (1° semestre 2024) Piazza-OMISSIS-(prolungamento di Via -OMISSIS-) – -OMISSIS-; - del sottostante parere “per la concessione in uso di posteggio isolato in Bari, Piazza-OMISSIS-– Prolungamento Via -OMISSIS-- – Istante Sig.ra -OMISSIS-– Rif. Prot. n.1052001/2025 – 1° Municipio” reso dalla Ripartizione Corpo Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Bari in data 09/04/2025, conosciuto, a seguito di richiesta di accesso agli atti, in data 21 luglio 2025. - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; - per l’accertamento del diritto della ricorrente alla concessione in uso del posteggio relativo al bando 1° semestre 2024, che prevede il posizionamento del posteggio di un Food Truck in “Piazza-OMISSIS-(prolungamento Via -OMISSIS-) nella bretella di collegamento tra prolungamento ideale di via -OMISSIS-- e il Lungomare -OMISSIS-, lato sinistro di marcia in direzione del predetto lungomare, come da Determina Dirigenziale Reg. Gen. 13683/2024 del 10/09/2024 In relazione al ricorso N. R.G.1360/2024 proposto dalla controinteressata Sig.ra -OMISSIS-avverso e per la riforma in parte qua: a) della Determina Dirigenziale Reg. Gen. 13683/2024 del 10/09/2024, avene ad oggetto “Bando 1° Semestre 2024 – approvazione graduatoria definitiva per concessione di uso sia dei posteggi presso i mercati cittadini sia dei posteggi isolati di competenza dei Municipi e Demanio Marino”; b) della Determina Dirigenziale Reg. Gen. 12292/2024 dell’08/08/2024, avente ad oggetto “Approvazione graduatoria provvisoria bando assegnazione concessione in uso dei posteggi ubicati nei mercati cittadini 1° semestre 2024”; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, ove occorra, la nota-OMISSIS- acquisita all’Ente locale al prot. 260294 del 23.07.2024 “in riscontro alla nota prot. 259004 del 22.07.2024”, “sconosciuta alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202401360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provvisoria e definitiva per l'assegnazione in concessione d'uso di un posteggio isolato, nonché gli atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria provvisoria e quella definitiva relative all'assegnazione di un posteggio isolato. Sebbene avesse conseguito il punteggio più elevato ed fosse stata collocata al primo posto con riserva, il posteggio era stato assegnato alla controinteressata. La ricorrente ha dedotto la violazione della lex specialis, del parere tecnico sulle caratteristiche dello stallo, dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere sotto diversi profili, sostenendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa perché aveva indicato un mezzo di dimensioni superiori alla profondità massima di due metri prevista dal bando, non aveva prodotto un rilievo dello stato dei luoghi sottoscritto da tecnico abilitato e aveva trasmesso osservazioni tramite PEC anziché attraverso la piattaforma indicata dal bando. La ricorrente aveva inoltre contestato la propria esclusione per irregolarità nel pagamento del canone, sostenendo di avere successivamente regolarizzato la posizione e che l'inadempimento non fosse grave. La controinteressata ha successivamente proposto motivi aggiunti contro gli atti con cui il Comune, nella fase istruttoria successiva alla cautelare, aveva ritenuto non procedibile la concessione in suo favore, deducendo l'illegittimità della rivalutazione tecnica e la compatibilità del proprio food truck con lo stallo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di interesse. La ricorrente aveva indicato un automezzo con larghezza di 2,350 metri, superiore al limite massimo di 2 metri stabilito dalle tavole tecniche e dalla relazione allegata al bando. Tale requisito dimensionale è stato qualificato come condizione sostanziale e necessaria, posta dall'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità tecnica per garantire sicurezza, viabilità e decoro urbano; la non conformità del mezzo impediva comunque il conseguimento della concessione. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente non possedeva, al momento della domanda, il requisito di regolarità fiscale previsto a pena di esclusione e che la successiva regolarizzazione non poteva sanarlo retroattivamente. L'ammissione con riserva era stata disposta esclusivamente in applicazione del favor partecipationis e non implicava rinuncia dell'amministrazione al requisito. Mancando ab origine requisiti essenziali, la ricorrente non avrebbe potuto ottenere l'utilità perseguita, anche se fosse stata esclusa la controinteressata. I motivi aggiunti della controinteressata sono stati dichiarati inammissibili perché proposti da una parte costituita senza ricorso incidentale, in violazione dell'art. 43 c.p.a., e diretti contro atti diversi da quelli impugnati con il ricorso principale. Il TAR ha aggiunto che, anche qualificandoli come autonomo ricorso incidentale, sarebbero stati infondati: il Comune aveva correttamente rivalutato le condizioni tecniche e le modalità di occupazione del suolo, mentre le contestazioni si risolvevano in valutazioni personali non assistite da prova tecnica idonea e non evidenziavano errori macroscopici o immediatamente percepibili nell'esercizio della discrezionalità tecnica. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l'alterno esito cautelare.

Norme richiamate

  • art. 4 del bando

    Rilievo dello stato dei luoghi in scala 1:100/1:50, firmato da un tecnico abilitato indicante la disposizione degli elementi di arredo urbano con le relative dimensioni

    La produzione del rilievo tecnico era prescritta quale contenuto obbligatorio della domanda per i posteggi isolati.

  • art. 5 del bando

    Saranno escluse le domande di partecipazione ... presentata da soggetti che risultano inadempienti o morosi ... nel pagamento della ... ora canone unico

    La regolarità del pagamento del canone costituiva requisito sostanziale previsto a pena di esclusione; la regolarizzazione successiva non produceva effetti retroattivi.

  • art. 6 del bando

    Avverso la graduatoria, gli interessati potranno far pervenire, esclusivamente tramite la piattaforma www.autorizzo.com, le proprie osservazioni e/o documentazioni integrative

    Il bando individuava la piattaforma quale canale esclusivo per osservazioni e integrazioni nella fase successiva alla graduatoria provvisoria.

  • art. 43 c.p.a.

    Una parte costituita come controinteressata, che non abbia proposto ricorso incidentale, non può introdurre autonomi motivi aggiunti contro atti diversi da quelli impugnati con il ricorso principale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla motivazione degli atti, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per la carenza di interesse.

  • art. 97 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione unitamente ai vizi di eccesso di potere, ma la censura non è stata esaminata nel merito per la carenza di interesse.

Massime di principio

  • La carenza di interesse a ricorrere sussiste quando il ricorrente, anche se ottenesse l'annullamento dell'atto impugnato e l'esclusione dell'aggiudicatario, non potrebbe conseguire l'utilità finale per la mancanza di un requisito sostanziale proprio, accertabile sulla base della lex specialis.
  • Il requisito dimensionale del mezzo destinato a occupare un posteggio pubblico può costituire una condizione sostanziale di partecipazione e assegnazione, non un mero adempimento formale, quando sia funzionale alla sicurezza della circolazione, alla tutela dei pedoni e al decoro urbano.
  • La regolarizzazione successiva di un'inadempienza relativa al pagamento di canoni o altri oneri, quando la lex specialis la preveda quale causa di esclusione e requisito di partecipazione, non sana retroattivamente la mancanza del requisito esistente al momento della domanda.
  • L'ammissione con riserva disposta in applicazione del favor partecipationis non equivale a rinuncia dell'amministrazione al requisito previsto dal bando né impedisce di rilevarne definitivamente la mancanza.
  • La parte controinteressata costituita in giudizio senza proporre ricorso incidentale non può introdurre, mediante motivi aggiunti, autonome contestazioni contro atti diversi da quelli già impugnati con il ricorso principale.
  • Il sindacato sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione richiede la deduzione e la dimostrazione di errori macroscopici, travisamenti o altri vizi immediatamente evidenti; non è sufficiente contrapporre alle valutazioni dell'ufficio una diversa valutazione privata non adeguatamente provata.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaOccupazione di suolo pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.