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Circolare

Circolare numero 90 del 21-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli obblighi contributivi per i lavoratori inviati all’estero in Paesi extracomunitari coperti da convenzioni di sicurezza sociale a portata limitata, assumendo come riferimento la Convenzione Italia-USA per i lavoratori che optano per il mantenimento della legislazione italiana. Vengono distinti i contributi dovuti secondo la convenzione e quelli introdotti dalla legge n. 398/1987, con precisazioni su imponibili, abbattimento dei 10 punti di aliquota, fiscalizzazione degli oneri sociali e modalità di esposizione nel modello DM10/2. Sono inoltre indicate le regole specifiche per il contributo TFR, per il SSN, per le prestazioni di malattia e maternità e per i dirigenti industriali iscritti all’INPDAI.

Contribuzione previdenziale e assistenziale per lavoratori trasferiti negli Stati Uniti o in Paesi extracomunitari con accordi limitati

Contribuzione per lavoratori trasferiti all’estero in Paesi con convenzioni limitate

La circolare fornisce indicazioni operative per le aziende che distaccano o trasferiscono lavoratori in Paesi extracomunitari con accordi di sicurezza sociale di portata limitata, chiarendo come vadano ripartiti gli obblighi contributivi tra disciplina convenzionale e legge n. 398/1987. Il riferimento principale è la Convenzione Italia-USA, con particolare attenzione ai lavoratori italiani che abbiano optato per il mantenimento della legislazione italiana.

Ambito applicativo e impostazione generale

Il documento precisa che le istruzioni valgono in primo luogo per i lavoratori inviati negli Stati Uniti, poiché su questo caso si concentra la maggior parte dei quesiti pervenuti da sedi e aziende. Tuttavia, le medesime regole si estendono anche agli altri Paesi extracomunitari collegati all’Italia da convenzioni analoghe, ferma restando la necessità di verificare caso per caso quali forme assicurative siano effettivamente coperte dal singolo accordo internazionale.

Viene richiamato l’orientamento del Ministero del Lavoro, secondo cui la legge n. 398/1987 opera in via residuale per le forme assicurative non disciplinate dall’accordo internazionale. In attesa di ulteriori istruzioni ministeriali, la circolare dispone che le indicazioni fornite trovino applicazione generalizzata dal mese successivo alla data della circolare stessa.

Contribuzione IVS e assistenza agli orfani

Per il personale che abbia esercitato l’opzione prevista dalla Convenzione Italia-USA, l’obbligo per l’IVS, connesso anche alla contribuzione ex ENAOLI ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, deriva direttamente dalla convenzione. La contribuzione va quindi determinata secondo le regole ordinarie applicabili ai lavoratori occupati nel territorio nazionale, con imponibile retributivo calcolato ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969.

La circolare esclude espressamente l’applicazione dell’abbattimento di 10 punti di aliquota previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a), della legge n. 398/1987 sulla quota IVS. Poiché la riduzione deve essere applicata anzitutto sull’aliquota IVS, essa non può operare neppure sulle aliquote DS e TBC considerate nel punto successivo.

Contributi TBC, disoccupazione e indennità di mobilità

I contributi per tubercolosi e disoccupazione, non essendo compresi nella convenzione ma essendo invece previsti dalla legge n. 398/1987, sono dovuti sulle retribuzioni convenzionali richiamate dalla stessa legge. Anche per tali contributi non si applica l’abbattimento di 10 punti di aliquota.

La circolare aggiunge che, per le imprese tenute al relativo obbligo, deve essere versata sulla base delle retribuzioni convenzionali anche la contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, con rinvio alla circolare n. 229 del 23 settembre 1991 per l’individuazione dei soggetti obbligati.

Contributo al SSN, malattia e maternità

Il contributo per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, non essendo previsto dalla convenzione internazionale richiamata, è dovuto ai sensi della legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali e nella misura stabilita dalla legislazione nazionale.

Quanto alla riduzione contributiva prevista dall’art. 4, punto 2, lettera b), secondo comma, della legge n. 398/1987, viene ricordato che essa può essere concessa solo mediante specifico decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro e della Sanità. Nessuna criticità particolare viene invece evidenziata per la contribuzione relativa alle prestazioni economiche di malattia e maternità, per la quale si rinvia alla circolare n. 819 R.C.V., n. 1120 E.A.D. del 10 dicembre 1986.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

Le aziende che si adeguano alle istruzioni della circolare possono beneficiare della fiscalizzazione degli oneri sociali secondo due criteri distinti. Per le contribuzioni rientranti nel punto IVS/ENAOLI occorre fare riferimento alla normativa vigente per i lavoratori occupati sul territorio nazionale, sia per la spettanza sia per la misura del beneficio.

Per le contribuzioni dovute in regime di legge n. 398/1987, invece, la fiscalizzazione si applica nella misura prevista per il settore di appartenenza dell’azienda, secondo le disposizioni vigenti per il personale assicurato ai sensi della medesima legge. La circolare propone un esempio relativo a un lavoratore trasferito negli USA da un’impresa manifatturiera, per il quale la fiscalizzazione 3 si applicherebbe nella misura dell’11,26%.

Contributo per il TFR

Viene precisato che i datori di lavoro sono tenuti a versare anche il contributo per il trattamento di fine rapporto. Tale contributo deve essere calcolato sulle retribuzioni convenzionali previste dalla legge n. 398/1987.

Adempimenti operativi e codice autorizzazione 4Z

Per gli adempimenti relativi al personale interessato deve essere aperta una posizione separata, alla quale va attribuito il nuovo codice di autorizzazione "4Z". Il codice identifica le aziende che occupano personale inviato negli Stati Uniti e che abbia esercitato l’opzione per il mantenimento della legislazione italiana in base alla Convenzione Italia-USA.

Il medesimo codice comporta anche l’esclusione, per tali posizioni, dei contributi CIG, CUAF e GESCAL.

Compilazione del modello DM10/2

La circolare fornisce istruzioni specifiche per la compilazione del Mod. DM10/2. I contributi IVS ed ex ENAOLI devono essere indicati secondo le consuete modalità, applicando le aliquote previste per il settore di appartenenza e l’imponibile ex art. 12 della legge n. 153/1969.

I contributi TBC, DS, indennità di mobilità, se dovuta, e TFR, tutti calcolati sulle retribuzioni convenzionali, devono essere riportati in righi separati del quadro B-C. Devono essere utilizzati i codici di nuova istituzione "1T6", "2T6" e "3T6" rispettivamente per operai, impiegati e dirigenti, con indicazione del numero dei dipendenti, delle giornate retribuite e dell’importo delle retribuzioni convenzionali.

I contributi dovuti per prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, solidarietà e prestazioni economiche di malattia e maternità vanno invece esposti in distinti righi in bianco del quadro B-C, secondo le modalità previste per le aziende che occupano lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati. Per la fiscalizzazione degli oneri sociali la circolare rinvia alle istruzioni già emanate per tali lavoratori.

Dirigenti di aziende industriali iscritti all’INPDAI

Per i dirigenti di aziende industriali iscritti all’INPDAI, la circolare stabilisce che sono dovuti i contributi DS, TBC senza abbattimento dei 10 punti, ex ENAOLI, contributo per l’indennità di mobilità se spettante in base al requisito occupazionale e con esclusione comunque delle imprese edili, nonché il contributo SSN, tutti sulle rispettive retribuzioni convenzionali.

Per il versamento di tali contributi deve essere utilizzato il codice "3T6".

Punti principali

Ambito di applicazione e criterio interpretativo

La circolare riguarda le aziende che trasferiscono lavoratori in Paesi extracomunitari con accordi di sicurezza sociale limitati. Il caso-base è quello della Convenzione Italia-USA e dei lavoratori italiani che abbiano optato per mantenere la legislazione italiana. Quanto chiarito vale anche per altri Paesi extracomunitari con convenzioni analoghe, fermo restando che occorre verificare di volta in volta quali forme assicurative siano effettivamente coperte dal singolo accordo.

Contribuzione IVS e assistenza orfani

Per il personale optante, l’obbligo per l’IVS, cui si aggiunge l’assistenza ex ENAOLI, deriva direttamente dalla convenzione Italia-USA. Il contributo va calcolato secondo le regole ordinarie dell’imponibile retributivo ex art. 12 della legge n. 153/1969. Non è applicabile l’abbattimento di 10 punti di aliquota previsto dalla legge n. 398/1987, poiché la contribuzione IVS deve essere assolta secondo la disciplina propria dei lavoratori occupati in Italia; di conseguenza, tale abbattimento non può operare neppure sulle aliquote DS e TBC.

Contributi TBC, disoccupazione e mobilità

I contributi per tubercolosi e disoccupazione, non previsti dalla convenzione ma introdotti dalla legge n. 398/1987, sono dovuti sulle retribuzioni convenzionali previste dalla stessa legge. Anche per questi contributi non si applica l’abbattimento di 10 punti di aliquota. Inoltre, per le imprese tenute a tale obbligo, va versata sulla base delle retribuzioni convenzionali anche la contribuzione per il finanziamento dell’indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991.

SSN, malattia e maternità

Il contributo per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, non essendo compreso nell’accordo internazionale, è dovuto ai sensi della legge n. 398/1987 sulle retribuzioni convenzionali e nella misura stabilita dalla legislazione nazionale. La riduzione contributiva prevista dall’art. 4, comma 2, lettera b), secondo periodo, della legge n. 398/1987 può essere disposta solo con apposito decreto ministeriale. Per la contribuzione relativa alle prestazioni economiche di malattia e maternità la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 819 R.C.V., n. 1120 E.A.D. del 10.12.1986.

Fiscalizzazione degli oneri sociali

Le aziende che si adeguano alle istruzioni della circolare hanno titolo alla fiscalizzazione degli oneri sociali secondo due criteri distinti: per i contributi di cui al punto IVS/ENAOLI occorre fare riferimento alla normativa vigente per i lavoratori in Italia, sia quanto alla spettanza sia quanto alla misura; per i contributi soggetti alla legge n. 398/1987, la fiscalizzazione si applica nella misura prevista per il settore di appartenenza dell’azienda. Viene indicato un esempio per una impresa manifatturiera che trasferisce un lavoratore negli USA.

Contributo TFR

I datori di lavoro devono versare anche il contributo per il TFR, calcolato sulle retribuzioni convenzionali richiamate dalla legge n. 398/1987.

Modalità operative e codice autorizzazione 4Z

Per il personale interessato deve essere aperta una posizione separata con attribuzione del nuovo codice di autorizzazione "4Z", che identifica le aziende che occupano personale inviato negli Stati Uniti e che abbia optato per il mantenimento della legislazione nazionale. Il codice comporta anche l’esclusione dei contributi CIG, CUAF e GESCAL per tali posizioni.

Compilazione del modello DM10/2

Nel modello DM10/2 i contributi IVS ed ex ENAOLI vanno esposti secondo le modalità ordinarie, con calcolo sulle aliquote previste per il settore e sull’imponibile ex art. 12 della legge n. 153/1969. I contributi TBC, DS, mobilità e TFR, dovuti sulle retribuzioni convenzionali, devono essere esposti in righi separati del quadro B-C con i codici "1T6", "2T6" e "3T6" per operai, impiegati e dirigenti, seguiti da numero dei dipendenti, giornate retribuite e importo delle retribuzioni convenzionali. I contributi per SSN, solidarietà e prestazioni economiche di malattia e maternità vanno indicati in distinti righi in bianco del quadro B-C, secondo le modalità già previste per i lavoratori all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati. Per la fiscalizzazione degli oneri sociali si rinvia alle circolari relative a tali lavoratori.

Dirigenti di aziende industriali iscritti all’INPDAI

Per i dirigenti industriali iscritti all’INPDAI sono dovuti i contributi DS, TBC senza abbattimento dei 10 punti, ex ENAOLI, indennità di mobilità se spettante in base al requisito occupazionale e con esclusione delle imprese edili, nonché il contributo SSN, tutti calcolati sulle rispettive retribuzioni convenzionali. Per il versamento si utilizza il codice "3T6".

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