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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14272/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Comune)

La controversia

La società aveva chiesto al Comune il rimborso della T.A.R.S.U. versata per gli anni 2007-2012 in relazione alla porzione alberghiera di un villaggio turistico, deducendo che le tariffe applicate erano notevolmente superiori a quelle previste per le abitazioni, nonostante l’equiparabilità dei rifiuti prodotti, e sostenendo inoltre che la T.A.R.S.U. fosse stata abolita dal 2010. Aveva domandato in via principale Euro 130.369,57, assumendo l’abolizione della tassa dal 2010, e in via subordinata Euro 92.214,33, assumendone la vigenza anche per il periodo 2010-2012. La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con sentenza del 10 aprile 2015, aveva respinto il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sezione staccata di Foggia, con sentenza del 13 ottobre 2016, aveva accolto l’appello e disapplicato le deliberazioni comunali, equiparando mini-alloggi e poche stanze alberghiere alle abitazioni. Il Comune ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992, assumendo l’inammissibilità dei ricorsi per definitività dell’obbligazione tributaria a seguito del pagamento; 2) violazione degli artt. 24 e 57 del D.Lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 345 c.p.c., per asserita introduzione in appello di nuove censure relative agli artt. 9-12 del regolamento comunale e alla differenza tra tariffe T.A.R.S.U. e T.A.R.I.; 3) violazione dell’art. 53 del D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 342 c.p.c., per asserita genericità dell’appello; 4) violazione dell’art. 68 del D.Lgs. 507/1993, per avere la CTR disapplicato il regolamento comunale sulla differenziazione tariffaria tra immobili alberghieri e abitativi.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: il pagamento non impedisce di chiedere il rimborso di somme ritenute non dovute o eccedenti la misura dovuta, e la domanda di rimborso è impugnabile a fronte del diniego espresso o tacito. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il terzo motivo: le doglianze tariffarie erano già state formulate nell’istanza di rimborso e nel ricorso introduttivo; la menzione in appello delle specifiche disposizioni regolamentari costituiva specificazione delle ragioni già dedotte, non nuova eccezione o mutamento della causa petendi, e l’appello non era generico. Ha accolto il quarto motivo. La classificazione comunale può differenziare alberghi e abitazioni e prevedere per gli alberghi tariffe anche sensibilmente superiori, in ragione della loro maggiore capacità produttiva di rifiuti; la disapplicazione giudiziale degli atti comunali richiede l’individuazione di uno specifico vizio di legittimità, non essendo sufficiente un’affermazione apodittica sull’equiparabilità delle superfici. Le caratteristiche delle unità del villaggio, destinate all’avvicendamento di una pluralità mutevole di ospiti, non le rendono assimilabili alle abitazioni di nuclei familiari per capacità e intensità complessiva di produzione dei rifiuti nell’anno. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la contribuente alle spese di cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Per cui, l’adempimento dell’obbligazione tributaria non preclude al contribuente di richiedere il rimborso all’ente impositore sia nel caso di pagamento non dovuto che nel caso di pagamento eccedente la misura dovuta.

    Il pagamento della tassa, anche se l’obbligazione sia stata adempiuta, non preclude la domanda di rimborso. Il ricorso è proponibile contro il diniego espresso o tacito, quest’ultimo formatosi dopo il decorso di novanta giorni dalla domanda.

  • artt. 24 e 57 D.Lgs. 546/1992

    Per cui, in sede di appello, un’integrazione o specificazione delle ragioni già addotte a fondamento del ricorso originario di prime cure, con l’espressa menzione delle norme del regolamento comunale che vengono in rilievo per la determinazione delle tariffe applicate nella liquidazione della tassa corrisposta dalla contribuente, non altera la prospettazione della causa petendi e del petitum che delimitano l’ampiezza del thema decidendum, non potendosi ravvisare nell’esposizione aggiuntiva di tali argomentazioni un mutamento delle deduzioni iniziali ovvero l’introduzione di nuovi temi di indagine.

    Nel processo tributario, integrare o specificare in appello le ragioni già dedotte in primo grado, anche individuando le pertinenti norme regolamentari, non costituisce introduzione di una nuova eccezione né mutamento della causa petendi o del petitum.

  • artt. 112 e 345 c.p.c.

    Tale divieto concerne esclusivamente le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili.

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; non impedisce la deduzione di eccezioni improprie o mere difese.

  • art. 53 D.Lgs. 546/1992

    Per cui, l’inammissibilità dell’appello, ancorchè non rilevata dal giudice del gravame, nè eccepita dalla controparte nel medesimo grado, è suscettibile di integrare uno specifico motivo di ricorso per cassazione.

    Il difetto di specificità dell’appello, quale questione attinente all’ammissibilità dell’impugnazione e alla formazione del giudicato, può essere rilevato anche in cassazione, salvo che sulla questione si sia formato un giudicato interno.

  • art. 342 c.p.c.

    Per cui, l’inammissibilità dell’appello, ancorchè non rilevata dal giudice del gravame, nè eccepita dalla controparte nel medesimo grado, è suscettibile di integrare uno specifico motivo di ricorso per cassazione.

    La censura di difetto di specificità dell’appello può essere proposta in cassazione anche se non eccepita nel grado di appello, in quanto attiene all’ammissibilità dell’impugnazione, salvo giudicato interno.

  • art. 68 D.Lgs. 507/1993

    Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, ciò non significa che la classificazione debba necessariamente essere omogenea per abitazioni ed alberghi e, comunque, la previsione regolamentare di una tariffa T.A.R.S.U. per gli alberghi anche di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza.

    La classificazione delle categorie tariffarie non deve necessariamente assimilare alberghi e abitazioni; è legittima una tariffa alberghiera anche molto più elevata, giustificata dalla maggiore capacità produttiva di rifiuti.

  • art. 69, comma 2, D.Lgs. 507/1993

    Peraltro, i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d’altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.

    Il controllo della legittimità della deliberazione tariffaria non richiede di confrontare direttamente le tariffe applicate a categorie diverse, ma di verificare la relazione tra tariffe e costi del servizio, distinti secondo la classificazione economica.

  • artt. 65 e 66 D.Lgs. 507/1993

    Tali pronunce hanno preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all’esclusione della violazione del principio in esame, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 giugno 2008 in causa C-188/07 e del 16 luglio 2009 in causa C-254/08 (quest’ultima, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale in una causa pendente dinanzi al T.A.R. della Campania, nella quale veniva contestata proprio la legittimità, per affermato contrasto con l’art. 15 della Direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativa sulla T.A.R.S.U., nonchè delle norme del regolamento comunale in base alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti in misura superiore ai privati). Nella valutazione di conformità della disciplina nazionale al principio evincibile dall’art. 15 lett. a, della Direttiva 2006/12/CE (già desumibile dall’art. 11 della Direttiva 1975/442/CE), i giudici comunitari hanno affermato che: “è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; – in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonchè della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; – sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; – nella materia, le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa; – per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purchè non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”. Sicchè, in definitiva, “i/ metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sè, contrario al principio “chi inquina paga” recepito dall’art. 11 della direttiva 75/442”.

    Il sistema può commisurare la T.A.R.S.U. anche a stime fondate sulla superficie, destinazione e capacità produttiva dell’immobile, senza necessaria misurazione del quantitativo effettivo di rifiuti; la differenziazione è ammessa purché non imponga costi manifestamente sproporzionati ai rifiuti producibili.

  • art. 65 D.Lgs. 507/1993

    Quanto all’onere motivazionale posto a carico del Comune, secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, in tema di T.A.R.S.U., non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

    La delibera comunale di determinazione della tariffa T.A.R.S.U., quale atto amministrativo generale o collettivo rivolto a una pluralità di destinatari, non è soggetta a uno specifico obbligo di motivazione.

  • art. 384, comma 1, ultimo periodo, c.p.c.

    Pertanto, accolto il quarto motivo e rigettati i restanti motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della contribuente.

    Quando l’accoglimento del ricorso per cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.

Massime di principio

  • Il contribuente che abbia pagato un tributo può chiederne il rimborso se ritiene che il pagamento fosse indebito o eccedesse la misura dovuta; il ricorso tributario per ottenere la restituzione presuppone un diniego espresso o tacito dell’istanza di rimborso.
  • Nel processo tributario, la specificazione in appello delle ragioni già esposte nel ricorso introduttivo, anche mediante l’indicazione delle norme regolamentari pertinenti, non integra una nuova eccezione né altera causa petendi e petitum; il divieto di nuove eccezioni riguarda quelle in senso stretto, non le mere difese o le eccezioni improprie.
  • La specificità dell’appello attiene alla sua ammissibilità ed è rilevabile anche in cassazione, pure in mancanza di eccezione nel grado di appello, salvo che sulla questione si sia formato giudicato interno.
  • Ai fini della T.A.R.S.U., la classificazione comunale può distinguere alberghi e abitazioni e stabilire per gli immobili alberghieri tariffe anche sensibilmente superiori, avuto riguardo alla maggiore capacità produttiva di rifiuti dell’attività ricettiva; la stagionalità può rilevare solo ai fini di eventuali riduzioni previste dall’ente.
  • La verifica della legittimità delle tariffe non consiste nel raffronto isolato tra categorie diverse, ma nella relazione tra tariffe e costi del servizio secondo la classificazione economica dei costi.
  • Il giudice tributario può disapplicare una deliberazione comunale solo in presenza di uno specifico vizio di legittimità; non basta una valutazione apodittica che assimili immobili alberghieri e abitazioni, né è sufficiente contestare in astratto i criteri discrezionali di classificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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