Cassazione Penale, Sentenza n. 42901/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. I fatti: il 21/11/2021, per questioni condominiali, Uccello e altri familiari avrebbero aggredito la vicina Giuseppina Sigillo colpendola con una bottiglia; il ricorrente è stato condannato con rito abbreviato a 6 anni e 8 mesi per tentato omicidio aggravato da futili motivi. La difesa ha eccepito che la persona offesa ha indicato come autore materiale il fratello Gennaro (al quale la misura era già stata sostituita) e ha chiesto la sostituzione della misura cautelare per Uccello; il Tribunale del riesame ha respinto l'appello ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione in virtù di condotte e dichiarazioni attribuite al ricorrente (augurarsi la morte della persona offesa, minacce alla figlia della vittima, ammissione di avere "perso la testa") e della gravità dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proposta dal ricorrente fosse sostanzialmente una nuova valutazione dei fatti e della prova (contestazione della comparazione con la posizione del fratello) e non una denuncia di specifiche violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione. La motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta adeguata e coerente, avendo puntualmente richiamato elementi indicativi del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
La valutazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se la contestazione evidenzia specifiche violazioni di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 c.p.p.
Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione di reato) sono valutazioni di merito; la cassazione interviene solo per verificare la presenza di violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione che le sostiene.
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende quando l'inammissibilità del ricorso dipenda da profili di colpa nella formulazione del gravame; applicata nel caso per euro 3.000.
Massime di principio
- La Cassazione in materia di misure cautelari non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto: sindaca solo la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione.
- Per rendere ammissibile un ricorso avverso misure cautelari è necessario indicare specifiche violazioni di norme o dimostrare la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non limitarsi a chiedere una diversa valutazione probatoria.
- Differenze di trattamento tra co-imputati (es. sostituzione della misura per un altro soggetto) non sono di per sé sufficiente motivo di illegittimità se il giudice di merito ha motivato la distinzione sulla base di condotte o elementi diversi e specifici.
- Dichiarazioni e comportamenti del destinatario della misura (minacce, auguri di morte, ammissioni di perdita di controllo, persistenza del clima di tensione) possono giustificare la conservazione di una misura cautelare per il pericolo di reiterazione.
- Chi propone ricorso in cassazione in modo manifestamente infondato o colposo può essere sanzionato con la condanna alle spese e con ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare con attenzione la fondatezza giuridica delle censure prima del deposito.
- Nella difesa di misure cautelari conviene focalizzare i motivi su errori di diritto, omissioni logiche della motivazione o contraddizioni interne dell'atto impugnato piuttosto che sulla mera riconsiderazione dei fatti.
Testo integrale
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