Sentenza n. 16060/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno, Struttura per la Prevenzione Antimafia – Ufficio Tecnico Amministrativo, in data 5 maggio 2026, nei confronti della società -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione in via cautelare dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori; della comunicazione prot. n. -OMISSIS- emessa dal Ministero dell’Interno, Struttura per la Prevenzione Antimafia – Ufficio Tecnico Amministrativo, in data 5 maggio 2026, nei confronti della società -OMISSIS- e avente ad oggetto: “Sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016”; della comunicazione del Ministero dell’Interno, Struttura per la Prevenzione Antimafia del 5 maggio 2026, con la quale è stabilito a carico di -OMISSIS- la “Sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016. Si trasmette copia del provvedimento di sospensione dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016, adottata in data odierna nei confronti di codesta società”; della comunicazione della Prefettura di Isernia prot. n. -OMISSIS- del 27 marzo 2026, richiamata nel provvedimento del Ministero prot. n. -OMISSIS- del 5 maggio 2026, e ignota sino a tale data alla ricorrente, con la quale è stata trasmessa l’informativa della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Isernia prot. n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2024; di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale del 5 maggio 2026 di sospensione cautelare dell’iscrizione della società nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, con le relative comunicazioni e la comunicazione prefettizia del 27 marzo 2026
Esito
La controversia
La società ha impugnato la sospensione cautelare della propria iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, disposta dal Ministero dell’Interno il 5 maggio 2026, nonché le comunicazioni conseguenti e la comunicazione della Prefettura di Isernia del 27 marzo 2026, che trasmetteva un’informativa della Guardia di Finanza del 9 ottobre 2024. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Ministero, con provvedimento del 7 luglio 2026, aveva revocato l’atto impugnato dopo ulteriori accertamenti svolti anche alla luce delle deduzioni difensive della società; era inoltre intervenuto il rinnovo dell’iscrizione nella white list. La ricorrente ha confermato in camera di consiglio che ricorrevano i presupposti per la declaratoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della vicenda. La sentenza è stata pronunciata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che, come confermato da parte ricorrente nella camera di consiglio del 13 ottobre 2026, ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., attesa l’intervenuta revoca del provvedimento impugnato e l’intervenuto rinnovo della società nella c.d. “white list”
La revoca dell’atto impugnato e il ripristino dell’iscrizione nella white list, confermati dalla ricorrente, determinano la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La revoca dell’atto impugnato, accompagnata dal ripristino della posizione amministrativa richiesta dal ricorrente e dalla conferma di quest’ultimo, consente di dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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