Cassazione Penale, Sentenza n. 40229/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, pur escludendo una circostanza aggravante (art. 61 n. 7 cod. pen.), ha confermato il bilanciamento di equivalenza tra le circostanze attenuanti e la residua aggravante (art. 61 n. 11) ritenendolo non modificabile; contesta inoltre la mancata riduzione della somma liquidata a favore della parte civile "Condominio SUD VIP L" alla luce della declaratoria di prescrizione di alcune condotte (prescrizione che, secondo la difesa, era già maturata prima della sentenza di primo grado per vari atti del 2016 e, in memorie successive, estesa fino al 29/5/2018). La difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione relativi al giudizio di comparazione delle circostanze e alla determinazione degli effetti civili della sentenza in relazione alla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (violazione per "reformatio in peius"/bilanciamento delle circostanze): ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione sufficiente per confermare l'equivalenza tra attenuanti e residua aggravante e che non vi sia obbligo di modificare il precedente bilanciamento; inoltre il trattamento sanzionatorio è stato comunque ridotto. Ha invece accolto il secondo motivo relativo all'ammontare del risarcimento per il "Condominio SUD VIP L": la Corte territoriale ha commesso un errore materiale nel riferire la questione di prescrizione al capo sbagliato e non ha distinto le condotte la cui prescrizione era maturata prima della sentenza di primo grado (che dovevano comportare revoca o rideterminazione delle statuizioni civili) da quelle la cui prescrizione è maturata successivamente. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata ai soli effetti civili relativi alla determinazione del danno a favore del Condominio SUD VIP L e ha rinviato al giudice civile competente in grado d'appello per la rideterminazione. Ha inoltre dichiarato inammissibili i rilievi difensivi contenuti nelle memorie tardive circa un'estensione ulteriore della prescrizione penale.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 cod. pen.
Circostanza aggravante esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione d'appello ma ha considerato non obbligatorio un diverso riequilibrio delle circostanze
art. 61 n. 11 cod. pen.
Residua circostanza aggravante presa in considerazione nel bilanciamento con le attenuanti; il giudizio di merito su tale comparazione è discrezionale se congruamente motivato
art. 81 cod. pen.
Riferimento alla partecipazione o concorso di reati nella rubrica delle imputazioni (contestazione degli artt. 81 e 646 per appropriazione)
art. 646 cod. pen.
Delitto di appropriazione indebita contestato all'imputato in qualità di amministratore condominiale
art. 593 cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione della sentenza d'appello e sulla rinnovazione del giudizio di merito; invocato nei motivi di ricorso per vizi di motivazione
art. 69 cod. pen.
Regola sulla recidiva/valutazione delle circostanze personali invocata in relazione ai vizi di motivazione
art. 538 cod. proc. pen.
Norme sulla valutazione delle prove e relative impugnazioni; richiamata nel quadro di presunte violazioni procedurali
art. 157 e ss. cod. proc. pen.
Regime originario dei termini di prescrizione (7 anni e 6 mesi per il reato in questione) applicabile ai fatti commessi prima delle modifiche legislative successive
l. n. 103/2017 (c.d. "legge Orlando")
Nuova disciplina della prescrizione citata ma ritenuta non applicabile retroattivamente ai fatti per i quali era dovuto l'originario calcolo dei termini
art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius richiamato per spiegare i limiti delle modifiche peggiorative d'ufficio in appello rispetto al gravame del solo imputato
art. 611 comma 1-bis cod. proc. pen.
Regola sulla trattazione orale: il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale
art. 606 cod. proc. pen.
Motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo penale e quindi inammissibile parte del ricorso
art. 578 comma 1 cod. proc. pen.
Effetti civili della sentenza penale: richiamato il principio per cui l'appello che dichiari la prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili
art. 574 cod. proc. pen.
Effetto devolutivo dell'appello: il giudice d'appello ha l'obbligo di rideterminare il risarcimento anche se non vi è stato specifico gravame sulla quantificazione
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce che si dichiarino cause di non punibilità non dedotte nel rapporto di impugnazione
Massime di principio
- Il giudizio comparativo tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale di merito: la Cassazione sindaca solo la presenza di motivazione logica e non l'esito della comparazione
- L'esclusione di una aggravante in appello non impone automaticamente un diverso bilanciamento delle circostanze: il giudice d'appello può confermare la precedente equivalenza se la motivazione lo giustifica e la pena risulta congrua
- Quando l'appello porta alla declaratoria di prescrizione, il giudice d'appello deve distinguere le condotte la cui prescrizione era già maturata prima della sentenza di primo grado da quelle la cui prescrizione è maturata dopo: le statuizioni civili relative a fatti già prescritti prima della prima sentenza devono essere revocate o rideterminate
- Errori materiali nella individuazione del periodo temporale dei fatti (tempus commissi delicti) in sentenza d'appello possono giustificare l'annullamento parziale della decisione ai soli effetti civili e il rinvio al giudice civile per la rideterminazione del danno
- Eccezioni sulla prescrizione di carattere penale non sollevate correttamente in sede di ricorso principale possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione se il ricorso è manifestamente infondato o non ha instaurato un valido rapporto processuale su quel profilo
- L'appello ha efficacia diretta anche sulla quantificazione del danno: il giudice d'appello ha l'obbligo di ricalcolare il risarcimento in funzione delle modifiche della responsabilità penale operate in grado d'appello
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