Regolamento (UE) 2016/822
Regolamento delegato (UE) 2016/822 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per aggiornare i criteri con cui le CCP determinano gli orizzonti temporali del periodo di liquidazione da considerare nel calcolo dei margini. Introduce un periodo minimo di un giorno lavorativo per taluni strumenti finanziari diversi dagli OTC derivati, se detenuti in conti omnibus o individuali e al ricorrere di condizioni rafforzate di segregazione, monitoraggio e marginazione. Conferma invece un minimo di cinque giorni lavorativi per i derivati OTC e di due giorni lavorativi come regola generale per gli altri strumenti non OTC. Il testo disciplina inoltre una soglia di intervento infragiornaliero quando la CCP non assegna nel corso della giornata le nuove negoziazioni ai singoli clienti.
Modifica le norme tecniche sui periodi minimi di liquidazione da considerare dalle controparti centrali (CCP) per il calcolo dei margini, con particolare attenzione ai conti clienti e agli strumenti finanziari diversi dagli OTC derivati.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti centrali (CCP) soggette al regolamento (UE) n. 648/2012, limitatamente alla determinazione degli orizzonti temporali del periodo di liquidazione ai fini dell’articolo 41 e del calcolo dei requisiti di margine. Incide sulla compensazione di derivati OTC e di strumenti finanziari diversi dai derivati OTC, distinguendo tra posizioni detenute in conti non conformi alle condizioni specifiche, conti omnibus clienti e conti clienti individuali. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; restano escluse solo le fattispecie non ricomprese nelle categorie di strumenti e conti disciplinate.
Modifica dei periodi di liquidazione per il calcolo dei margini delle CCP
Il regolamento delegato (UE) 2016/822 interviene sul regolamento delegato (UE) n. 153/2013, adottato in attuazione dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012, per aggiornare i criteri relativi agli orizzonti temporali del periodo di liquidazione che le controparti centrali devono prendere in considerazione nel calcolo dei requisiti di margine. La finalità è rafforzare la coerenza delle regole con l’evoluzione del quadro normativo e, al contempo, preservare un adeguato livello di tutela delle CCP e dei clienti, senza compromettere la gestione del rischio sistemico.
Ambito di applicazione
Le nuove regole riguardano le CCP e incidono esclusivamente sulla determinazione del periodo di liquidazione ai fini del margine per strumenti finanziari compensati, distinguendo tra derivati OTC e strumenti finanziari diversi dagli OTC. La disciplina opera in relazione alla tipologia di conto in cui gli strumenti sono detenuti, con una specifica attenzione ai conti clienti omnibus e ai conti clienti individuali; per alcune regole più favorevoli, il testo richiede condizioni rafforzate di segregazione, identificazione dei clienti e marginazione su base lorda.
Periodi minimi di liquidazione
Il nuovo articolo 26, paragrafo 1, stabilisce tre soglie minime. Per i derivati OTC il periodo minimo resta pari a cinque giorni lavorativi. Per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti che non rispettano le condizioni speciali, il minimo è di due giorni lavorativi. Per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti clienti omnibus o individuali, il minimo può scendere a un giorno lavorativo, ma solo se sono rispettate tutte le condizioni previste dalla lettera c).
Condizioni per il regime più favorevole di un giorno lavorativo
Il beneficio del periodo minimo di un giorno è subordinato a requisiti operativi e di controllo particolarmente stringenti. La CCP deve registrare separatamente le posizioni di ciascun cliente almeno a fine giornata, calcolare i margini relativi a ciascun cliente e riscuotere i relativi importi su base lorda. Deve inoltre conoscere l’identità di tutti i clienti, escludere le posizioni proprietarie di imprese del medesimo gruppo del partecipante diretto e misurare le esposizioni nonché calcolare i margini iniziale e di variazione per ogni conto in tempo quasi reale e comunque almeno su base oraria con dati aggiornati.
Margini infragiornalieri quando le nuove negoziazioni non sono assegnate
Il regolamento affronta il rischio specifico delle CCP che non assegnano nel corso della giornata le nuove negoziazioni ai singoli clienti. In tale ipotesi, se i requisiti di margine calcolati con monitoraggio orario superano il 110% del collaterale disponibile aggiornato, la CCP deve riscuotere i margini entro un’ora. La regola opera salvo che l’importo dei margini infragiornalieri da versare sia non rilevante rispetto a un importo prestabilito approvato dall’autorità competente e purché le negoziazioni già assegnate siano marginizzate separatamente da quelle ancora non assegnate.
Criteri generali per stabilire l’orizzonte temporale
Indipendentemente dalle soglie minime, la CCP deve considerare e sommare almeno tre elementi nella determinazione del periodo di liquidazione adeguato: il tempo massimo intercorrente tra l’ultima riscossione di margini e la dichiarazione di inadempimento o l’avvio del default management; il tempo necessario per concepire ed eseguire la strategia di gestione dell’inadempimento del partecipante diretto, in funzione della liquidità dello strumento, della dimensione e concentrazione delle posizioni e dei mercati utilizzabili per chiudere o coprire la posizione; e, se del caso, il tempo necessario per coprire il rischio di controparte cui è esposta la CCP.
Adeguamento della disciplina previgente
Il regolamento modifica anche il paragrafo 4 dell’articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013, chiarendo che l’orizzonte temporale deve essere pari ad almeno due giorni lavorativi oppure a un giorno lavorativo quando ricorrono le condizioni previste per i conti di cui al paragrafo 1, lettera c). In tal modo il regime speciale per alcuni conti clienti viene coordinato con la nuova impostazione dei periodi minimi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei periodi minimi di liquidazione
L’articolo 26 del regolamento (UE) n. 153/2013 è sostituito per fissare gli orizzonti temporali minimi che la CCP deve considerare nel determinare il periodo di liquidazione ai fini dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012: 5 giorni lavorativi per i derivati OTC; 2 giorni lavorativi per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti che non soddisfano le condizioni speciali; 1 giorno lavorativo per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti clienti omnibus o individuali, se sono soddisfatte le condizioni previste.
Condizioni per il periodo minimo di un giorno lavorativo
Il beneficio del periodo minimo di un giorno lavorativo è subordinato a requisiti stringenti: registrazione separata delle posizioni di ciascun cliente almeno a fine giornata; calcolo dei margini per singolo cliente e riscossione dei requisiti su base lorda; conoscenza da parte della CCP dell’identità di tutti i clienti; esclusione delle posizioni proprietarie di imprese dello stesso gruppo del partecipante diretto; misurazione delle esposizioni e calcolo dei margini iniziale e di variazione per ciascun conto in tempo quasi reale e almeno ogni ora, con posizioni e prezzi aggiornati.
Margini infragiornalieri e soglia del 110%
Se la CCP non assegna le nuove negoziazioni a ciascun cliente nel corso della giornata, deve riscuotere i margini entro un’ora quando i requisiti di margine calcolati secondo il monitoraggio orario superano il 110% del collaterale disponibile aggiornato ai sensi del capo X, salvo che l’importo dei margini infragiornalieri da versare sia non rilevante rispetto a un importo prestabilito approvato dall’autorità competente e purché le negoziazioni già assegnate ai clienti siano marginizzate separatamente rispetto a quelle non assegnate durante la giornata.
Criteri generali per la determinazione del periodo di liquidazione
La CCP deve comunque valutare e sommare almeno tre elementi: il periodo più lungo possibile tra l’ultima riscossione di margini e la dichiarazione di inadempimento o l’avvio del processo di gestione degli inadempimenti; il tempo stimato per concepire ed eseguire la strategia di gestione dell’inadempimento del partecipante diretto, tenendo conto della liquidità, delle dimensioni e concentrazione delle posizioni e dei mercati utilizzabili per chiudere o coprire la posizione; ove pertinente, il tempo necessario per coprire il rischio di controparte della CCP.
Adeguamento della soglia minima per l’orizzonte temporale
L’articolo 26, paragrafo 4, lettera b), è modificato prevedendo che l’orizzonte temporale sia pari ad almeno due giorni lavorativi, oppure a un giorno lavorativo se sono soddisfatte le condizioni previste per i conti di cui al paragrafo 1, lettera c).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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