Regolamento (UE) 2016/624
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/624 della Commissione, del 21 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/624 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico e periodico, adottato in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Fissazione periodica dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, classificati con specifici codici NC, provenienti dai paesi terzi indicati in base alla nomenclatura dei paesi. Incide sulla determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE per il settore degli ortofrutticoli. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/624 della Commissione costituisce un atto tecnico di aggiornamento dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina specifica prevista per il settore degli ortofrutticoli freschi.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che tali valori forfettari sono fissati sulla base di criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che sono calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, distinti per codice NC e per paese terzo di provenienza secondo la nomenclatura dei paesi. I valori servono alla determinazione del prezzo di entrata ai fini della disciplina doganale e di mercato applicabile a tali merci.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella con importi espressi in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per le origini elencate, tra cui Algeria, Marocco, Senegal, Turchia, Israele, Egitto, Argentina, Brasile, Cile, Cina, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Sudafrica, oltre alla voce 'ZZ' per 'altre origini'.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
Il regolamento si fonda sul TFUE, sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, nell'ambito della disciplina del prezzo di entrata degli ortofrutticoli.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli elencati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per le diverse origini/paesi terzi.
Effetti temporali e applicabilità
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione per alcuni ortofrutticoli, tra cui prodotti identificati dai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con differenziazione in base al paese di origine o al codice 'ZZ' per 'altre origini'.
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