Regolamento (UE) 2016/623
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/623 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il meccanismo di assegnazione dei contingenti tariffari per il legname esportato dalla Federazione russa verso l’Unione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012. Le principali novità riguardano la scansione temporale del periodo contingentale, il calcolo dei massimali per gli importatori tradizionali, gli obblighi informativi trimestrali e la disciplina della restituzione o della giustificazione delle autorizzazioni non utilizzate. Vengono inoltre aggiornate le regole di riduzione dei massimali in caso di sottoutilizzo e prorogata la sospensione di tali riduzioni per ulteriori tre periodi contingentali immediatamente successivi al periodo transitorio.
Modifica le regole di assegnazione e gestione dei contingenti tariffari per le esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica agli importatori nell’Unione europea di legname originario della Federazione russa soggetto ai contingenti tariffari previsti dall’accordo UE-Federazione russa e dal relativo protocollo tecnico. Incide sull’attività delle autorità di rilascio degli Stati membri e della Commissione nella gestione, assegnazione, monitoraggio e rettifica dei massimali dei contingenti per i gruppi di prodotti interessati, in particolare pino e abete rosso. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione; le modifiche operano finché permane l’applicazione provvisoria dell’accordo e del protocollo, nei limiti previsti da tali atti.
Modifica delle regole UE sui contingenti tariffari per il legname russo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/623 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012, che disciplina l’assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l’Unione europea. L’intervento è giustificato dall’esperienza applicativa maturata e dalla necessità di migliorare la gestione dei contingenti, in un contesto di applicazione provvisoria dell’accordo UE-Federazione russa e del relativo protocollo tecnico.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama l’adesione della Federazione russa al WTO e gli impegni assunti in materia di contingenti all’esportazione per specifici tipi di legname di conifere. Le modalità di gestione dei contingenti sono affidate all’accordo in forma di scambio di lettere e al protocollo tecnico, applicati provvisoriamente dal momento dell’adesione russa all’OMC. La Commissione evidenzia che il regolamento n. 498/2012 continua a trovare applicazione fino alla cessazione dell’applicazione provvisoria del protocollo, ma necessita di alcuni aggiustamenti operativi.
Periodo contingentale e assegnazione dei quantitativi
La modifica più rilevante riguarda l’articolo 3 del regolamento n. 498/2012. Il periodo contingentale viene ripartito in due fasi:
- la prima parte va dal 1° gennaio al 31 maggio;
- la seconda parte va dal 1° giugno al 31 dicembre.
Per le domande presentate entro il 31 maggio, la Commissione assegna i contingenti agli importatori tradizionali o nuovi secondo la disciplina del protocollo; per le domande presentate dal 1° giugno, i quantitativi residui sono assegnati secondo l’ordine cronologico di ricezione delle notifiche trasmesse dalle autorità di rilascio degli Stati membri. La scelta anticipa l’accesso ai quantitativi residui, in particolare per abete rosso e pino, favorendo un utilizzo più rapido dei contingenti.
Calcolo dei massimali degli importatori tradizionali
L’articolo 6, paragrafo 2, viene riscritto per chiarire che il massimale del periodo contingentale successivo si calcola sulla base della media delle importazioni effettive realizzate nei due periodi contingentali precedenti. Il testo contiene la formula matematica del calcolo, distinguendo:
- il massimale individuale dell’importatore;
- il contingente disponibile per il gruppo di prodotti nell’anno di calcolo;
- la media delle importazioni nei due anni/periodi precedenti;
- il totale delle medie di tutti gli importatori tradizionali.
L’articolo 7 introduce inoltre una tutela minima: se il massimale calcolato per un importatore tradizionale, per un dato gruppo di prodotti, è superiore a zero ma inferiore all’1,5% del contingente tariffario concesso ai nuovi importatori, il massimale è comunque fissato all’1,5%.
Flussi informativi tra importatori, autorità nazionali e Commissione
Il regolamento rafforza gli obblighi di trasmissione dei dati. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1:
- entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l’importatore comunica all’autorità di rilascio il quantitativo delle importazioni effettivamente realizzate nell’Unione negli ultimi tre mesi, allegando copia delle dichiarazioni doganali;
- entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione un quadro sinottico delle importazioni effettive notificate dagli importatori.
Inoltre, per il calcolo dei massimali, le autorità di rilascio devono inviare alla Commissione, entro il 31 marzo del periodo contingentale n, le informazioni sulle importazioni effettive del periodo n-1; la Commissione comunica i massimali risultanti entro il 30 aprile dello stesso periodo.
Autorizzazioni contingentate non utilizzate e dichiarazione giurata
L’articolo 12 viene riscritto per disciplinare il trattamento delle autorizzazioni contingentate non utilizzate. Se l’autorizzazione non è utilizzata entro sei mesi dal rilascio, l’importatore deve:
- confermare all’autorità di rilascio l’intenzione di utilizzarla entro la fine del periodo contingentale, oppure
- restituire l’autorizzazione.
Se l’importatore non riesce a recuperare le autorizzazioni inutilizzate dalle autorità della Federazione russa, può presentare una dichiarazione giurata secondo il modello dell’allegato IV, attestando l’impossibilità di recupero nonostante i propri sforzi. In ogni caso, entro la fine del periodo contingentale n devono essere restituite le autorizzazioni inutilizzate o presentate le relative dichiarazioni giurate.
La norma specifica anche che, se l’autorizzazione è stata rilasciata prima dell’inizio del periodo contingentale ai sensi dell’articolo 4 del protocollo, il termine di sei mesi decorre dal 1° gennaio dell’anno corrispondente.
Riduzione dei massimali in caso di sottoutilizzo
Gli articoli 13 e 14 aggiornano le conseguenze del mancato utilizzo dei contingenti. L’articolo 13 prevede una riduzione proporzionale del massimale del periodo n+1 quando, nel periodo n-1, le importazioni effettive di un importatore tradizionale sono inferiori al 75% dei quantitativi coperti dalle autorizzazioni concesse per quel gruppo di prodotti. La riduzione è calcolata con una formula che confronta il 75% dei quantitativi autorizzati con le importazioni effettive.
L’articolo 14 disciplina il caso in cui autorizzazioni contingentate non restituite dopo sei mesi, e non coperte da dichiarazione giurata, restino inutilizzate alla fine del periodo n-1: anche in questo caso il massimale del periodo n+1 è ridotto proporzionalmente al quantitativo inutilizzato, secondo una formula specifica.
Sospensione temporanea delle riduzioni e allegato IV
L’articolo 15, paragrafo 2, viene modificato per escludere l’applicazione degli articoli 13 e 14 durante i tre periodi contingentali immediatamente successivi al periodo transitorio. La Commissione motiva tale scelta con il basso tasso di utilizzo dei contingenti e con l’esigenza di incentivare un maggiore ricorso ai quantitativi disponibili.
Viene infine sostituito l’allegato IV, che introduce un modello standard di dichiarazione giurata contenente i dati dell’importatore, dello Stato membro, della partita IVA, dei contatti e l’elenco delle autorizzazioni contingentate per le quali non è stato possibile il recupero dalle autorità russe, con attestazione solenne della veridicità del contenuto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ridistribuzione del periodo contingentale
L’articolo 3 del regolamento n. 498/2012 è sostituito: per le domande presentate entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione assegna i contingenti secondo le categorie di importatori "tradizionali" o "nuovi"; per le domande presentate dal 1° giugno in poi, assegna i quantitativi rimanenti secondo l’ordine cronologico di ricezione delle notifiche delle autorità di rilascio.
Nuovo calcolo dei massimali per importatori tradizionali
L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito: il massimale per il periodo contingentale successivo si basa sulla media delle importazioni effettive dei due periodi contingentali precedenti. Viene introdotta una formula di calcolo per il massimale del singolo importatore rispetto al contingente disponibile per il gruppo di prodotti interessato (pino o abete rosso).
Tutela del minimo per i tradizionali nella prima parte del periodo
L’articolo 7 stabilisce che, se il massimale calcolato per un importatore tradizionale è positivo ma inferiore all’1,5% del contingente tariffario concesso ai nuovi importatori, il massimale è fissato all’1,5%. La Commissione riceve dalle autorità di rilascio, entro il 31 marzo del periodo contingentale n, i dati sulle importazioni effettive del periodo n-1 e comunica i massimali risultanti entro il 30 aprile.
Obblighi trimestrali di comunicazione delle importazioni
L’articolo 11, paragrafo 1, impone all’importatore di comunicare entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre all’autorità di rilascio il quantitativo delle importazioni effettive degli ultimi tre mesi, allegando copia delle dichiarazioni doganali. Le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, un quadro sinottico delle importazioni effettivamente realizzate e notificate dagli importatori.
Restituzione delle autorizzazioni e dichiarazione giurata sostitutiva
L’articolo 12 disciplina le autorizzazioni contingentate non utilizzate: se non sono utilizzate entro sei mesi dal rilascio, l’importatore deve confermare l’intenzione di utilizzarle entro fine periodo o restituirle all’autorità di rilascio. Se non può recuperarle dalle autorità della Federazione russa, può presentare una dichiarazione giurata secondo il nuovo allegato IV. In ogni caso, entro la fine del periodo contingentale n, devono essere restituite le autorizzazioni inutilizzate o depositate le relative dichiarazioni giurate.
Riduzione dei massimali per sottoutilizzo
L’articolo 13 prevede che, se le importazioni effettive del periodo n-1 sono inferiori al 75% dei quantitativi coperti dalle autorizzazioni contingentate concesse per quel gruppo di prodotti, il massimale del periodo n+1 è ridotto proporzionalmente. È introdotta una formula specifica per il calcolo della riduzione.
Riduzione dei massimali per autorizzazioni inutilizzate non restituite
L’articolo 14 dispone che, se un’autorizzazione non è stata restituita dopo sei mesi né coperta da dichiarazione giurata e resta inutilizzata alla fine del periodo n-1, il massimale del periodo n+1 è ridotto proporzionalmente al quantitativo inutilizzato. Anche qui è prevista una formula di calcolo.
Sospensione temporanea delle riduzioni
L’articolo 15, paragrafo 2, è modificato: gli articoli 13 e 14 non si applicano durante i tre periodi contingentali immediatamente successivi al periodo transitorio.
Nuovo modello di dichiarazione giurata
L’allegato IV è sostituito e introduce un formulario standard per la dichiarazione giurata dell’importatore, con indicazione di dati identificativi, autorizzazioni contingentate, date di rilascio, soggetti coinvolti e attestazione solenne della veridicità delle informazioni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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