Regolamento (UE) 2016/625
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/625 della Commissione, del 21 aprile 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 aprile 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per specifici contingenti tariffari nel settore del pollame, i coefficienti di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione e di diritti di importazione presentate nel periodo 1o-7 aprile 2016. Per alcuni gruppi, in cui le domande sono state inferiori alle disponibilità, individua inoltre i quantitativi non domandati da trasferire al sottoperiodo successivo, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016. La misura dà attuazione alle regole di gestione dei contingenti previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato con il regolamento (CE) n. 616/2007.
Fissa i coefficienti di attribuzione per le domande di titoli e di diritti di importazione nel settore del pollame relative ai contingenti tariffari del regolamento (CE) n. 616/2007 e ripartisce i quantitativi non domandati al sottoperiodo successivo.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che hanno presentato, tra il 1o e il 7 aprile 2016, domande di titoli di importazione o di diritti di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari del settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007, riguardanti in particolare il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2016 e, per taluni contingenti, il periodo 1o luglio 2016-30 giugno 2017. Incide sui contingenti tariffari per importazioni di prodotti del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. Non introduce un nuovo regime materiale, ma determina la misura di accoglimento delle domande e l’eventuale riallocazione dei quantitativi non richiesti. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/625 della Commissione
Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari del settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007. La finalità è quella di ripartire in modo uniforme le quantità disponibili quando le domande superano le disponibilità e, al contempo, di riallocare al periodo successivo i quantitativi non richiesti.
Contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che costituisce la base per la gestione dei contingenti tariffari nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. Il regolamento si inserisce inoltre nel sistema del regolamento (CE) n. 1301/2006, che disciplina le regole comuni per la gestione dei contingenti tariffari mediante titoli di importazione.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda gli operatori che hanno presentato, tra il 1o e il 7 aprile 2016, domande relative a:
- titoli di importazione;
- diritti di importazione.
Le domande si riferiscono ai contingenti del settore del pollame aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007, in particolare:
- al sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2016;
- al periodo dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017.
Il regolamento opera nell’ambito dei contingenti tariffari per prodotti del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.
Coefficienti di attribuzione per i titoli di importazione
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione, la Commissione stabilisce coefficienti di attribuzione differenziati per gruppo e numero d’ordine, riportati nella parte A dell’allegato.
Tra le previsioni più rilevanti figura la constatazione che, per alcuni contingenti, le domande sono inferiori ai quantitativi disponibili; in tal caso l’allegato individua i quantitativi non richiesti da trasferire al sottoperiodo 1o ottobre-31 dicembre 2016. In particolare, per i gruppi 7 e 8 sono previsti i seguenti quantitativi da aggiungere al sottoperiodo successivo:
- gruppo 7, numero d’ordine 09.4217: 11 340 400 kg;
- gruppo 8, numero d’ordine 09.4218: 3 478 800 kg.
Per altri numeri d’ordine indicati nella parte A, il coefficiente di attribuzione è molto ridotto o nullo, a seconda del contingente.
Coefficienti di attribuzione per i diritti di importazione
L’articolo 2 disciplina le domande di diritti di importazione e rinvia alla parte B dell’allegato. Anche in questo caso i coefficienti sono determinati per gruppo e numero d’ordine.
La parte B riguarda in particolare:
- il gruppo 5A, con i numeri d’ordine 09.4215, 09.4254, 09.4255 e 09.4256;
- il gruppo 5B, con i numeri d’ordine 09.4257, 09.4258 e 09.4259.
Per alcuni numeri d’ordine è indicato un coefficiente di attribuzione; per altri non risultano dati o quantitativi aggiuntivi nell’allegato fornito.
Effetti pratici della misura
L’effetto del regolamento è duplice:
- quando le domande superano i quantitativi disponibili, l’assegnazione avviene applicando il coefficiente di attribuzione fissato dall’allegato;
- quando le domande sono inferiori alle disponibilità, i quantitativi non domandati vengono trasferiti al sottoperiodo successivo.
Per gli operatori del settore ciò significa che l’effettiva quantità ottenibile non coincide necessariamente con quella richiesta, ma dipende dalla ripartizione percentuale determinata dalla Commissione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza bisogno di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione
Per le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, relative al sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2016 e al periodo 1o luglio 2016-30 giugno 2017, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella parte A dell’allegato. I coefficienti sono differenziati per gruppo e numero d’ordine; per alcuni casi il quantitativo non richiesto è pari a zero, mentre per i gruppi 7 e 8 sono indicati quantitativi non domandati da aggiungere al sottoperiodo 1o ottobre-31 dicembre 2016 (rispettivamente 11 340 400 kg e 3 478 800 kg).
Coefficiente di attribuzione per i diritti di importazione
Per le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2016 e per il periodo 1o luglio 2016-30 giugno 2017 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella parte B dell’allegato. La parte B distingue i gruppi 5A e 5B e i relativi numeri d’ordine, con coefficienti applicabili alle domande presentate; per alcuni numeri d’ordine non risultano coefficienti di attribuzione o quantitativi aggiuntivi, secondo quanto riportato in allegato.
Riallocazione dei quantitativi non richiesti
Quando le domande di titoli di importazione risultano inferiori ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o luglio-30 settembre 2016, i quantitativi non oggetto di domanda sono determinati e aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo successivo 1o ottobre-31 dicembre 2016, come indicato nell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 apr 2016Regolamento (UE) 2016/620
- Regolamento · 21 apr 2016Regolamento (UE) 2016/621
- Regolamento · 21 apr 2016Regolamento (UE) 2016/622
- Regolamento · 21 apr 2016Regolamento (UE) 2016/623
- Regolamento · 21 apr 2016Regolamento (UE) 2016/624
- Regolamento · 21 apr 2016Regolamento (UE) 2016/626
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →