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Sentenza

Sentenza n. 1082/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del Progetto di vita personalizzato del-OMISSIS- predisposto dall'Asl di Avellino in favore della minore -OMISSIS- contenente l'indicazione di sole 12,75 ore settimanali di trattamento ABA, comprensivo di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno, anziché di almeno 25 ore settimanali di terapia ABA oltre 3 ore mensili di supervisione; - della delibera ASL di Avellino n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni, di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; - del PDTA approvato con DGRC n.131/21 - Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA), per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto della minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore della minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età della minore;

Giustizia amministrativa202501519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Progetto di vita personalizzato che riconosceva 12,75 ore settimanali di trattamento ABA, oltre a due ore mensili di parent training e una ora mensile di supervisione; atti regionali e aziendali presupposti relativi alla determinazione dei trattamenti per fasce d’età

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori di minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del progetto di vita personalizzato e degli atti presupposti, lamentando che la fissazione di un monte ore predeterminato in ragione della fascia d’età fosse incompatibile con la valutazione clinica individualizzata richiesta per i disturbi dello spettro autistico. Hanno contestato, inoltre, il difetto di motivazione e di istruttoria del progetto, poiché non sarebbero state indicate le ragioni concrete per cui 12,75 ore settimanali fossero ritenute adeguate alla condizione della minore, nonché l’insufficienza del trattamento riconosciuto, la mancata indicazione della quantità delle ore di supervisione e l’inclusione, nel progetto, di attività svolte da figure non sanitarie o non specializzate nella metodologia ABA. È stato chiesto l’accertamento del diritto della minore a 25 ore settimanali di trattamento ABA, tre ore mensili di supervisione e una ora settimanale di parent training, fino al compimento della maggiore età, nonché la condanna dell’ASL all’erogazione diretta o indiretta delle prestazioni. L’ASL ha sostenuto la legittimità delle proprie valutazioni tecniche e ha dedotto che gli atti aziendali precedenti fossero stati superati da modifiche normative regionali, chiedendo, in subordine, l’espletamento di verificazione o CTU. Il Collegio ha disposto CTU, la quale ha ritenuto il programma in concreto inefficace e insufficiente e ha indicato come appropriato un trattamento ABA di 25 ore settimanali, tre ore mensili di supervisione e una ora mensile di parent training.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha respinto le censure rivolte direttamente alla DGRC n. 131/2021 e al PDTA allegato, rilevando che la successiva modifica regionale aveva eliminato il carattere vincolante del monte ore massimo per fascia d’età, qualificando i parametri come orientativi e derogabili e imponendo una valutazione clinica caso-specifica adeguatamente motivata. È stata respinta anche l’impugnazione della delibera aziendale, ormai superata dalla successiva disciplina regionale e dagli atti aziendali conseguenti, fermo restando l’obbligo dell’ASL di calibrare il trattamento sulle esigenze individuali della minore. Il progetto di vita è stato invece annullato per difetto di motivazione e di istruttoria: pur contenendo dati clinici, valutazioni funzionali, obiettivi e tipologia degli interventi, non spiegava perché proprio 12,75 ore settimanali fossero adeguate alla situazione della minore né giustificava la ripartizione tra trattamento ABA, supervisione e parent training. Il TAR ha valorizzato le conclusioni della CTU, ritenendo che il trattamento riconosciuto fosse inefficace e insufficiente e che la CTU costituisse uno strumento di controllo delle valutazioni tecnico-discrezionali, non di sostituzione del giudice all’amministrazione. L’ASL è stata quindi condannata a garantire 25 ore settimanali complessive di trattamento ABA, comprensive di tre ore mensili di supervisione, oltre a una ora mensile di parent training. La richiesta di estendere automaticamente il trattamento fino al compimento dei diciotto anni è stata respinta: la durata è stata fissata in 36 mesi dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con possibilità per l’ASL, dopo il primo semestre, di modificare in aumento o diminuzione il trattamento sulla base di specifica istruttoria, visite specialistiche, test valutativi e resoconti di supervisione. Al termine dei 36 mesi dovrà procedersi a nuova rivalutazione clinica e a motivazione puntuale sulle eventuali variazioni. Le spese di lite sono state poste a carico dell’ASL e compensate nei rapporti con la Regione; gli oneri della CTU sono stati posti definitivamente a carico dell’ASL.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    L’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo rientra nei livelli essenziali di assistenza.

  • art. 26 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    L’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali è ricompresa nei LEA.

  • art. 27 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    L’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità rientra nei LEA.

  • art. 32 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    È ricompresa nei LEA l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il trattamento ABA, secondo la giurisprudenza richiamata, rientra nei livelli essenziali di assistenza.

  • art. 3 l. 18 agosto 2015, n. 134

    Le più avanzate evidenze scientifiche costituiscono parametro per la selezione dei trattamenti terapeutici relativi ai disturbi dello spettro autistico.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    La decisione sulla consulenza tecnica e sulla verificazione è sempre adottata dal collegio.

    La decisione collegiale è necessaria per disporre consulenza tecnica o verificazione.

Massime di principio

  • Il trattamento ABA destinato a minori con disturbo dello spettro autistico rientra nei livelli essenziali di assistenza e deve essere assicurato dal Servizio sanitario nazionale, anche mediante erogazione indiretta quando necessario a garantire l’effettività della prestazione.
  • La determinazione delle ore e delle modalità del trattamento ABA deve fondarsi su una valutazione clinica individualizzata; parametri regionali riferiti alle fasce d’età possono avere funzione orientativa, ma non possono operare come limiti massimi automatici e inderogabili.
  • Un progetto di vita personalizzato è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando, pur riportando dati clinici e valutazioni funzionali, non esplicita le ragioni concrete per cui il numero di ore di trattamento, la supervisione e il parent training siano adeguati alle specifiche esigenze del minore.
  • La consulenza tecnica d’ufficio, nelle controversie sulle valutazioni tecnico-sanitarie dell’amministrazione, può essere utilizzata dal giudice amministrativo per verificare travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità o inattendibilità delle valutazioni, senza trasformarsi in sostituzione del giudice all’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica.
  • L’erogazione del trattamento terapeutico deve intendersi rebus sic stantibus: il giudice può imporre un determinato trattamento per un periodo definito, ma non può cristallizzarlo automaticamente fino alla maggiore età, dovendo essere consentita una rivalutazione periodica della risposta clinica e dell’evoluzione della condizione del minore.
  • Quando l’amministrazione rivaluta il progetto terapeutico, deve svolgere una specifica istruttoria clinica e motivare puntualmente ogni variazione del numero di ore, considerando la situazione individuale, i resoconti della supervisione, gli esiti delle visite e dei test, le ore già praticate e gli obiettivi raggiunti o ancora da conseguire.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzo

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