Sentenza del 22/01/2015 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Soggetto obbligato in solido con il cedente ex art.60/bis DPR 633/72 - Provvedimento di rigetto delle giustificazioni - Atto non elencato nell'art. 19 d.lgs. 546/92 - Irrilevanza - Autonoma impugnabilità - Sussiste - Mancata produzione del pvc redatto dalla GdF nei confronti del cedente - Mancato assolvimento dell'onere probatorio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha rigettato le sue giustificazioni relative al valore normale dei beni acquistati. Tale rigetto costituiva il presupposto per l’iscrizione a ruolo delle somme richieste a titolo di IVA non versata dal cedente. Il contribuente ha inoltre contestato l’insufficienza della prova, rilevando che l’Amministrazione non gli aveva notificato né prodotto il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza nei confronti del cedente, documento asseritamente idoneo a dimostrare la cessione dei beni a un prezzo inferiore al valore normale.
La decisione
Il giudice ha ritenuto autonomamente impugnabile il provvedimento di rigetto delle giustificazioni, anche se non espressamente compreso nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992, poiché esso produce effetti lesivi e preclude al contribuente la possibilità di evitare l’iscrizione a ruolo. Nel merito, la mancata produzione o notificazione al cessionario del PVC redatto nei confronti del cedente è stata considerata insufficiente ad assolvere l’onere probatorio dell’Amministrazione circa la vendita a un prezzo inferiore al valore normale. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto, con esclusione della pretesa fondata su una prova non adeguatamente dimostrata.
Norme richiamate
Art. 60-bis del DPR 633/1972
Obbligo solidale del cessionario per l’IVA non versata dal cedente in caso di cessioni a prezzi inferiori al valore normale, salvo prova contraria.
L’obbligazione solidale del cessionario non può fondarsi soltanto sull’asserzione dell’Amministrazione, ma richiede la dimostrazione dei presupposti della cessione a un prezzo inferiore al valore normale e la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
Elenca gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario.
L’elencazione degli atti impugnabili non impedisce l’impugnazione di un atto non espressamente previsto quando esso manifesta una pretesa tributaria concreta e produce un effetto lesivo immediato nei confronti del contribuente.
Massime di principio
- Un atto non espressamente indicato nell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 può essere autonomamente impugnato quando rende concreta e attuale la pretesa fiscale o determina un effetto lesivo immediato.
- Quando l’Amministrazione pretende l’IVA dal cessionario in solido con il cedente, deve provare in modo concreto i presupposti dell’art. 60-bis del DPR 633/1972, inclusa la vendita a un prezzo inferiore al valore normale.
- La semplice esistenza di un accertamento o di un PVC nei confronti del cedente non è necessariamente sufficiente nei confronti del cessionario: gli elementi probatori rilevanti devono essere portati a sua conoscenza e valutati nel contraddittorio.
- In assenza di adeguata produzione documentale da parte dell’Amministrazione, l’onere probatorio sulla fondatezza della pretesa può ritenersi non assolto.
- Il contribuente può contrastare la responsabilità solidale dimostrando, tra l’altro, la congruità del prezzo pagato, la correttezza dell’operazione e l’assenza di elementi che rendano anomala la transazione.
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