Regolamento (UE) 2018/1243
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1243 della Commissione, del 13 settembre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce descritta nell’allegato, assegnandole il codice NC 2309 90 96. La Commissione motiva la classificazione richiamando le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e chiarendo perché il prodotto non rientra nelle voci 1703 e 2303. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi già rilasciate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci indicate in allegato, con fissazione di un periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini doganali, delle merci descritte nell’allegato del regolamento, nell’ambito della nomenclatura combinata dell’UE e della tariffa doganale comune. Vincola gli operatori economici e le autorità doganali degli Stati membri per le merci aventi le caratteristiche descritte, con effetto diretto e obbligatorio in tutti gli Stati membri. Rileva anche per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) già rilasciate per le merci interessate ma non conformi al regolamento, che possono continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore. Non introduce esclusioni espresse, ma la classificazione riguarda solo i prodotti descritti nell’allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1243 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/87. La Commissione, richiamando il codice doganale dell’Unione e le regole generali di interpretazione della nomenclatura, stabilisce la classificazione di una specifica merce descritta in allegato e disciplina il regime transitorio delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Contesto normativo e finalità
L’atto è adottato in base al regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare all’articolo 57, paragrafo 4, e all’articolo 58, paragrafo 2. Il fine dichiarato è assicurare uniformità nell’applicazione della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, evitando difformità classificatorie tra gli Stati membri per merci aventi caratteristiche identiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica esclusivamente alle merci descritte nell’allegato. La merce oggetto di classificazione è un estratto acquoso di colore marrone scuro, ottenuto da melassi di barbabietole da zucchero mediante filtrazione, purificazione cromatografica e concentrazione della betaina; il prodotto è utilizzato come alimento premiscelato per animali, in particolare per facilitare la digestione e mantenere la stabilità intestinale. La classificazione riguarda gli operatori e le autorità doganali dell’Unione, con effetto diretto in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale stabilita
L’articolo 1 dispone la classificazione delle merci descritte nell’allegato nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto in questione il codice assegnato è 2309 90 96, ossia preparazioni del tipo utilizzato per l’alimentazione degli animali. L’allegato chiarisce che la classificazione deriva dall’applicazione delle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e dai testi dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 96.
Ragioni dell’esclusione di altre voci tariffarie
La motivazione tecnica allegata esclude la classificazione alla voce 1703 come melassi, poiché il prodotto non contiene una quantità di zucchero rilevante. Esclude inoltre la voce 2303, relativa ad altri cascami della fabbricazione dello zucchero, perché il prodotto è ottenuto intenzionalmente a partire da melassi e ha destinazione specifica come alimento premiscelato per animali. La Commissione richiama anche le note esplicative del sistema armonizzato pertinenti alle voci 1703, 2303 e 2309.
Informazioni tariffarie vincolanti non conformi
L’articolo 2 prevede una clausola di salvaguardia per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate che non siano conformi al nuovo regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, in coerenza con l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Classificazione della merce in allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell’allegato la merce descritta come alimento premiscelato a base di estratto acquoso scuro contenente betaina, acqua, saccarosio, cenere e altre sostanze organiche è classificata nel codice NC 2309 90 96, come preparazione del tipo utilizzato per l’alimentazione degli animali.
Periodo transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Motivazione tecnica della classificazione
I considerando e l’allegato precisano che la classificazione è effettuata secondo le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e i testi dei codici NC pertinenti. Il prodotto non può essere classificato alla voce 1703 perché non contiene una quantità di zucchero rilevante, né alla voce 2303 perché il cascame di fabbricazione dello zucchero non è la sua destinazione, essendo invece prodotto intenzionalmente da melassi e destinato a un alimento premiscelato per animali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 set 2018Regolamento (UE) 2018/1231
- Regolamento · 13 set 2018Regolamento (UE) 2018/1236
- Regolamento · 12 set 2018Regolamento (UE) 2018/1230
- Regolamento · 12 set 2018Regolamento (UE) 2018/1233
- Regolamento · 12 set 2018Regolamento (UE) 2018/1234
- Regolamento · 12 set 2018Regolamento (UE) 2018/1235
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →