Regolamento (UE) 2018/1236
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1236 della Commissione, del 13 settembre 2018, che chiude l'inchiesta concernente la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Cambogia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antielusione avviata per verificare se le importazioni di acido citrico originario della RPC e spedito dalla Cambogia servissero a eludere i dazi antidumping vigenti. La Commissione ha ritenuto non provata l’elusione, poiché la società cambogiana esaminata (WKB) svolgeva una produzione effettiva di sale citrico in Cambogia e non risultavano trasbordi o operazioni di assemblaggio idonee a configurare elusione. Di conseguenza l’inchiesta è chiusa, la registrazione delle importazioni è sospesa e il regolamento di apertura è abrogato.
Chiusura dell’inchiesta antielusione relativa alle importazioni di acido citrico originario della RPC spedito dalla Cambogia, con sospensione della registrazione e abrogazione dell’atto di apertura.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di acido citrico, compreso il citrato trisodico biidrato (sale citrico), classificato nei codici NC ex 2918 14 00 (TARIC 2918140090) ed ex 2918 15 00 (TARIC 2918150019), originario della Repubblica popolare cinese e spedito dalla Cambogia, indipendentemente dalla dichiarazione di origine cambogiana. Riguarda quindi gli operatori economici coinvolti nell’importazione, esportazione e produzione di tali merci, nonché le autorità doganali degli Stati membri; il regolamento chiude l’inchiesta avviata con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 e incide sul regime di registrazione delle importazioni. Il contesto è quello delle misure antidumping già vigenti sull’acido citrico originario della RPC ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, come modificate e prorogate, nonché della precedente estensione alla Malaysia ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/32.
Chiusura dell’inchiesta antielusione sulle importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia
Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping già applicate all’acido citrico originario della Repubblica popolare cinese e mira a verificare se le importazioni dalla Cambogia costituiscano una mera via di elusione. La Commissione richiama il precedente regime antidumping, l’apertura dell’inchiesta antielusione e i criteri dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036, per poi concludere che non vi sono prove sufficienti di elusione.
Contesto normativo e misure preesistenti
L’acido citrico originario della RPC era già soggetto a dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1193/2008, con aliquote inizialmente comprese tra il 6,6 % e il 42,7 %. Successivamente, a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha prorogato e modificato le misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, portando i dazi in vigore tra il 15,3 % e il 42,7 %.
La Commissione richiama anche il precedente caso di estensione delle misure alla Malaysia con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/32, che aveva esteso il dazio del 42,7 % alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dall’origine dichiarata. Tale richiamo serve a collocare la nuova inchiesta nel più ampio filone delle misure antielusione in materia di acido citrico.
Oggetto dell’inchiesta e prodotti interessati
L’inchiesta riguarda l’acido citrico, compreso il citrato trisodico biidrato (sale citrico), classificato nei codici NC ex 2918 14 00 e ex 2918 15 00. Il "prodotto in esame" è quello originario della RPC, mentre il "prodotto oggetto dell’inchiesta" è lo stesso bene spedito dalla Cambogia, a prescindere da un’eventuale dichiarazione di origine cambogiana.
La Commissione osserva che acido citrico e sale citrico esportati dalla RPC nell’Unione e spediti dalla Cambogia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi, così da costituire prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Apertura, consultazioni e periodo dell’inchiesta
L’inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 del 13 dicembre 2017, su domanda presentata il 30 ottobre 2017 dall’industria europea produttrice di acido citrico. La domanda chiedeva sia l’apertura dell’indagine sia la registrazione delle importazioni dalla Cambogia ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
La Commissione ha ritenuto che la domanda contenesse elementi di prova sufficienti circa una modificazione della configurazione degli scambi, collegata a pratiche senza sufficiente giustificazione economica diversa dall’istituzione dei dazi, nonché circa il pregiudizio arrecato all’efficacia riparatoria delle misure vigenti e l’esistenza di dumping rispetto al valore normale già accertato.
Il periodo dell’inchiesta copre dal 1º gennaio 2014 al 30 settembre 2017. Per l’analisi più dettagliata di prezzi e quantitativi è stato preso come periodo di riferimento il 1º ottobre 2016-30 settembre 2017. La Commissione ha informato le autorità della RPC e della Cambogia, gli esportatori, gli importatori e l’industria dell’Unione; ha ricevuto risposte da un produttore esportatore cambogiano, Wang Kang Biochemical Co., Ltd. (WKB), e da cinque importatori dell’Unione; ha inoltre svolto una verifica in loco presso WKB nel marzo 2018.
Verifica della modificazione della configurazione degli scambi
La Commissione ha analizzato le statistiche doganali cambogiane e ha ottenuto i dati completi delle importazioni ed esportazioni della voce SA 2918 per il periodo esaminato. È emerso che WKB è l’unico produttore esportatore cambogiano del prodotto oggetto dell’inchiesta e che le esportazioni dalla Cambogia verso l’Unione sono aumentate insieme alle importazioni dalla RPC in Cambogia dopo la proroga e l’inasprimento delle misure antidumping.
Le importazioni delle altre società cambogiane sono state considerate marginali, rivolte al consumo interno e non rilevanti ai fini dell’elusione. Per contro, WKB compare nelle statistiche doganali cambogiane come importatrice di acido citrico dal 2015 e come esportatrice di sale citrico dal 2015, con volumi crescenti fino al periodo di riferimento.
Valutazione delle pratiche di elusione: motivazione economica
La Commissione ha riconosciuto che l’avvio della produzione di WKB in Cambogia aveva una motivazione economica autonoma. Il gruppo Er-Kang, che controlla WKB, aveva costituito la società nel 2014 e avviato la produzione nel 2015 nell’ambito di un progetto di investimento più ampio, che comprendeva anche altre società. La scelta della Cambogia è stata ricondotta sia all’accesso alla cassava sia soprattutto a un pacchetto di incentivi governativi.
Le autorità cambogiane hanno confermato che il progetto era stato qualificato come qualified investment project (QIP), con benefici fiscali e doganali subordinati a requisiti di investimento, occupazione locale ed export commitment. Tale elemento ha indotto la Commissione a escludere che la localizzazione fosse spiegabile unicamente dall’esigenza di eludere i dazi.
Trasbordo e trasformazioni di lieve entità
La domanda denunciava un possibile trasbordo in Cambogia, con o senza trasformazioni minime. La Commissione ha quindi esaminato i quantitativi di prodotto importato, il processo produttivo, la produzione effettiva in Cambogia e i volumi esportati verso l’Unione.
Dalla verifica è emerso che WKB dispone in Cambogia di una linea di produzione completa e attiva, inclusa la fermentazione, e che il prodotto esportato nell’Unione è effettivamente fabbricato nel sito cambogiano. L’acido citrico importato dalla RPC o dalla Thailandia è utilizzato come materia prima in una fase avanzata del processo per abbassare il pH del sale citrico finale; la quantità impiegata è relativamente limitata e l’acido citrico non viene riesportato come tale.
Le conclusioni di verifica hanno quindi escluso il trasbordo. La Commissione ha inoltre osservato che, anche se le critiche dell’industria dell’Unione sul processo produttivo fossero state accolte, ciò non avrebbe alterato la valutazione complessiva, in particolare alla luce dell’esito negativo dell’esame sull’elusione.
Operazioni di assemblaggio e criteri quantitativi
La Commissione ha verificato anche se l’operazione potesse integrare un caso di assemblaggio elusivo ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Per tale ipotesi, il regolamento richiede, tra l’altro, che le parti provenienti da paesi soggetti a misure rappresentino almeno il 60 % del valore complessivo dei pezzi utilizzati e che il valore aggiunto non superi il 25 % del costo di produzione.
Nel caso di WKB, le materie prime originarie della RPC non raggiungevano il 60 % del valore complessivo delle materie prime impiegate. Il primo criterio non essendo soddisfatto, la Commissione ha ritenuto superfluo esaminare il secondo. Ne consegue che non ricorreva un’operazione di assemblaggio elusiva.
Conclusione sull’assenza di elusione e mancato esame ulteriore
La Commissione conclude che non vi sono prove di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1036 con riferimento all’attività di WKB. Poiché WKB rappresentava il 100 % delle esportazioni cambogiane del prodotto interessato verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta, non è stato possibile dimostrare che le misure antidumping sulla RPC fossero eluse tramite spedizioni dalla Cambogia.
In ragione di tale esito, non è stato necessario esaminare in modo autonomo se vi fosse indebolimento degli effetti riparatori delle misure o se sussistessero ulteriori elementi di dumping rispetto ai valori normali già accertati.
Dispositivo finale
L’articolo 1 chiude formalmente l’inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300. L’articolo 2 sospende la registrazione delle importazioni disposta in sede di apertura; l’articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300.
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto delle misure antidumping vigenti
L’acido citrico originario della RPC era già soggetto a dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1193/2008, poi prorogato e modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, con aliquote comprese tra il 15,3 % e il 42,7 %. Era inoltre già stata estesa alla Malaysia, con regolamento di esecuzione (UE) 2016/32, la misura del 42,7 % per ipotesi di elusione.
Avvio dell’inchiesta e registrazione
L’inchiesta è stata aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 sulla base dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. L’atto di apertura disponeva anche la registrazione delle importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dall’origine dichiarata.
Periodo dell’inchiesta e raccolta dati
Il periodo dell’inchiesta copre dal 1º gennaio 2014 al 30 settembre 2017; il periodo di riferimento, più dettagliato per l’analisi di prezzi e quantitativi, va dal 1º ottobre 2016 al 30 settembre 2017. La Commissione ha consultato autorità cambogiane, parti interessate, importatori e produttori/esportatori; ha ricevuto risposte da WKB e da cinque importatori dell’Unione e ha svolto una verifica in loco presso WKB nel marzo 2018.
Accertamento della modificazione della configurazione degli scambi
La Commissione ha rilevato un aumento delle importazioni in Cambogia dalla RPC e delle esportazioni dalla Cambogia verso l’Unione nel periodo esaminato, configurando una modificazione degli scambi collegata all’inasprimento delle misure antidumping. Tuttavia il dato è stato analizzato alla luce della struttura effettiva delle operazioni di WKB, unico esportatore cambogiano del prodotto verso l’UE.
Esclusione dell’elusione per assenza di motivazione esclusivamente antidumping
L’inchiesta ha riconosciuto l’esistenza di una motivazione economica per l’insediamento della produzione in Cambogia: WKB è stata costituita nel 2014, ha avviato la produzione nel 2015 e il progetto rientrava in un pacchetto di incentivi governativi cambogiani, qualificato come qualified investment project (QIP). La localizzazione in Cambogia è stata quindi ricondotta non solo al dazio, ma anche a fattori economici e di investimento.
Trasbordo e trasformazioni di lieve entità
La Commissione ha esaminato l’ipotesi di trasbordo dalla RPC attraverso la Cambogia, con o senza trasformazioni minime. Ha accertato che WKB dispone di una linea di produzione completa in Cambogia e che il prodotto esportato nell’Unione è fabbricato in tale sito; l’acido citrico importato dalla RPC o dalla Thailandia è utilizzato come materia prima in quantità limitata nel processo di produzione del sale citrico e non viene riesportato come tale. Le asserzioni di trasbordo sono quindi state respinte.
Operazioni di assemblaggio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2
La Commissione ha verificato anche se vi fossero operazioni di assemblaggio elusivo. Nel caso WKB, le materie prime originarie della RPC non raggiungevano il 60 % del valore complessivo delle materie prime impiegate; di conseguenza non era soddisfatto il criterio dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1036. Non è stato quindi necessario esaminare il criterio del valore aggiunto non superiore al 25 % del costo di produzione.
Conclusione sull’assenza di elusione
La Commissione conclude che non vi sono prove di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base con riguardo all’attività di WKB. Poiché WKB rappresenta il 100 % delle esportazioni cambogiane del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta, non è stato dimostrato che le misure antidumping sulla RPC siano eluse tramite spedizioni dalla Cambogia.
Mancato esame del pregiudizio e del dumping
Poiché non è stata accertata alcuna elusione, la Commissione ha ritenuto non necessario approfondire ulteriormente se vi fosse indebolimento degli effetti riparatori delle misure in termini di prezzi e/o quantitativi, né se sussistessero elementi di prova di dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati.
Chiusura dell’inchiesta, sospensione della registrazione e abrogazione
L’articolo 1 chiude l’inchiesta aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300. L’articolo 2 sospende la registrazione delle importazioni disposta da tale regolamento; l’articolo 3 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300. L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma l’obbligatorietà diretta in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 set 2018Regolamento (UE) 2018/1231
- Regolamento · 13 set 2018Regolamento (UE) 2018/1243
- Regolamento · 12 set 2018Regolamento (UE) 2018/1230
- Regolamento · 12 set 2018Regolamento (UE) 2018/1233
- Regolamento · 12 set 2018Regolamento (UE) 2018/1234
- Regolamento · 12 set 2018Regolamento (UE) 2018/1235
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →