Regolamento (UE) 2018/1231
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1231 del Consiglio, del 13 settembre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1231 aggiorna l’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) 2017/1509 sulla RPDC. L’intervento recepisce una modifica deliberata dall’UNSC il 8 agosto 2018 e sostituisce la voce n. 71 dell’allegato XIII. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 con l'aggiornamento dell'elenco di un'entità soggetta a misure restrittive nei confronti della RPDC.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sul regime di misure restrittive previsto dal regolamento (UE) 2017/1509 contro la Repubblica popolare democratica di Corea. La modifica riguarda esclusivamente l'allegato XIII, rubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi", aggiornando la voce relativa a un'entità designata dall'ONU; non introduce un regime autonomo né disciplina soggetti diversi da quelli inclusi nell'elenco sanzionatorio.
Modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 relativo alle misure restrittive contro la RPDC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1231 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando l’elenco delle entità soggette a misure restrittive contenuto nel regolamento (UE) 2017/1509. Il provvedimento recepisce una modifica dell’UNSC del 8 agosto 2018 e si limita a trasporre l’aggiornamento nell’ordinamento dell’Unione.
Base normativa e finalità
L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509, che disciplina il quadro delle misure restrittive contro la RPDC. Il considerando rilevante evidenzia che il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito ai sensi della risoluzione 1718 (2006), ha modificato l’inserimento nell’elenco di un’entità soggetta a misure restrittive, rendendo necessario l’adeguamento dell’allegato XIII.
Oggetto dell’intervento
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento non modifica il quadro generale delle misure restrittive, ma aggiorna una specifica designazione nell’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi.
Contenuto dell’aggiornamento dell’elenco
Nell’allegato XIII, rubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi", la voce 71 è sostituita dalla seguente:
- denominazione: PRO-GAIN GROUP CORPORATION;
- data di designazione da parte dell’ONU: 30.3.2018;
- ulteriori informazioni: società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC.
Il testo non riporta pseudonimi né ubicazione per la voce aggiornata.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione della voce 71 della rubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi".
Sostituzione della voce 71
Nell’allegato XIII la voce 71 è aggiornata con l’indicazione di "PRO-GAIN GROUP CORPORATION", con data di designazione ONU 30.3.2018 e con l’annotazione che si tratta di una società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC. Non sono riportati pseudonimi né ubicazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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