Sentenza n. 4791/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente avvocato, successivo rigetto dell’istanza di autotutela e delibera di rettifica dell’esclusione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l’esclusione dalla procedura concorsuale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 d.P.R. 483/1987, dell’art. 26 d.lgs. 165/2001, dei requisiti specifici previsti dal bando e dell’art. 1 d.P.R. 101/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, perplessità, sviamento, contraddittorietà, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. La candidata sosteneva di possedere il requisito dell’esperienza quinquennale, avendo dichiarato attività professionale presso studi privati e servizio quale collaboratore amministrativo professionale presso un’azienda ospedaliero-universitaria. Contestava quindi l’interpretazione dell’amministrazione, secondo cui mancava il requisito specifico relativo al servizio effettivo e non risultava documentata l’esperienza professionale richiesta. Deduceva inoltre che la nota di rigetto dell’istanza di autotutela avesse introdotto, quale ulteriore ragione di esclusione, la mancata iscrizione all’Ordine professionale, con conseguente motivazione postuma e travisamento del bando. Con motivi aggiunti impugnava anche la successiva delibera di rettifica n. 722 dell’1 agosto 2024. L’amministrazione eccepiva l’improcedibilità per mancata impugnazione sia della delibera di rettifica sia, successivamente, della graduatoria definitiva approvata con delibera n. 605 del 4 luglio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito relativi al possesso dei requisiti concorsuali, alla motivazione dell’esclusione e alla dedotta motivazione postuma. Il giudice ha rilevato che la ricorrente, inizialmente esclusa, era stata ammessa con riserva alle prove e, dopo averle superate, era stata inserita con riserva nella graduatoria finale, alla posizione n. 35. La graduatoria definitiva costituiva un atto ulteriore, non inevitabilmente conseguente all’esclusione originaria, implicando nuove valutazioni e coinvolgendo gli interessi degli altri candidati. Pertanto, l’eventuale annullamento dell’esclusione non avrebbe prodotto automaticamente la caducazione della graduatoria. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche la graduatoria finale; non avendolo fatto, è venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso contro l’esclusione. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 58 d.P.R. 483/1987
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento ai requisiti di partecipazione al concorso per personale dirigente del Servizio sanitario nazionale; la sentenza non esamina la censura nel merito.
art. 26 d.lgs. 165/2001
La ricorrente lo ha invocato in relazione al requisito dell’esperienza professionale quinquennale; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 1 d.P.R. 101/1990
La ricorrente lo ha richiamato con riferimento alla pratica forense; la sentenza non si pronuncia sulla sua concreta applicazione.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, chi impugna l’esclusione deve impugnare anche la graduatoria finale successivamente approvata, quando questa costituisca un atto ulteriore che comporti nuove valutazioni degli interessi dei candidati e non sia una conseguenza inevitabile dell’esclusione originaria.
- L’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione da un concorso non determina automaticamente l’effetto caducante della graduatoria finale, sicché la mancata impugnazione di quest’ultima comporta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l’esclusione.
- L’ammissione con riserva alle prove concorsuali e l’inserimento con riserva nella graduatoria finale non esonerano il candidato dall’onere di impugnare la graduatoria definitiva, se intende ottenere una pronuncia utile sulla legittimità dell’esclusione originaria.
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