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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30759/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità del motivo e sull'inammissibile richiesta di una nuova valutazione del merito, essendo la motivazione della sentenza impugnata ritenuta immune da vizi logici e giuridici.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando l'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva però che l'unico motivo è privo della necessaria specificità: da un lato, è sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito; dall'altro, non offre una critica puntuale delle argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata. Inoltre, il motivo non deduce specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione né individua travisamenti di prove; mira invece a ottenere una diversa ricostruzione del fatto mediante una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità del motivo e per la formulazione di censure non consentite in sede di legittimità.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto o della prova, ma deve dedurre specifici vizi della motivazione o violazioni di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte ribadisce che alla cassazione è preclusa la 'rilettura' degli elementi di fatto posti a base della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate sono inammissibili.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, salvo la deduzione di specifici vizi logici, giuridici o di travisamento della prova.
  • La Corte di cassazione può sindacare la motivazione solo nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge, non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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