Cassazione Civile, Sentenza n. 36874/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di rinvio della Corte d'appello che aveva disposto la collazione dell'immobile sito in Genova, via Malta n. 4 A/5, ritenendo che l'acquisto fosse da ricondursi a una donazione indiretta operata dal padre Natalio in favore della figlia Marisa. In cassazione la ricorrente contestava (i) la valutazione probatoria e l'applicazione dell'art. 737 c.c. relativamente alla prova della donazione indiretta (denunciando violazioni di norme sulla prova e sugli oneri probatori), (ii) la violazione del principio del contraddittorio e del litisconsorzio necessario con riferimento al coniuge (regime di comunione legale), (iii) l'erronea attribuzione della condanna alle spese per soccombenza totale; (iv) l'erronea liquidazione delle spese e l'applicazione dei parametri tariffari (D.M. n.55/2014).
La decisione
La Corte di cassazione ha integralmente respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, come giudice di rinvio, avesse correttamente rivalutato gli elementi presuntivi indicati dalla precedente sentenza di questa Corte e che sussistessero presunzioni gravi, precise e concordanti (pagamenti tramite molteplici assegni riconducibili al padre, erogazioni contestuali al rogito, assenza di prova contraria circa la disponibilità di fondi della ricorrente) idonee a configurare una donazione indiretta assoggettabile a collazione ex art. 737 c.c. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo al difetto di litisconsorzio perché questione nuova non sollevata in cassazione prima del rinvio. La Corte ha confermato la legittimità della condanna alle spese in capo alla ricorrente (anche per il giudizio di cassazione, come rimesso al giudice di rinvio) e la correttezza della liquidazione operata con riferimento ai parametri del D.M. Giustizia n.55/2014. Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di rinvio (e alla eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002).
Norme richiamate
art. 737 c.c.
La norma sulla collazione è stata applicata per includere nell'asse ereditario l'immobile acquistato tramite somme fornite dal padre qualora risulti configurabile una donazione indiretta; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova presuntiva (elementi oggettivi concordanti) che evidenziasse l'animus donandi
art. 179, comma 1, lett. b) c.c.
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di donazione indiretta, il bene acquistato dal donatario con liberalità del coniuge o di terzi può essere escluso dalla comunione legale; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio quando sussiste la donazione indiretta
art. 171 c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina dei beni in regime di comunione e alla rilevanza delle liberalità ai fini della qualificazione del bene
art. 102 c.p.c.
Il giudice ha osservato che la questione del litisconsorzio necessario (mancata partecipazione del coniuge) non poteva essere sollevata in sede di rinvio perché nuova rispetto al ricorso per cassazione; nel giudizio di rinvio valgono le questioni già dedotte davanti alla Corte di cassazione
art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione; la Corte ha valutato e respinto i motivi ritenuti inammissibili o infondati nei termini previsti dall'art.360
art. 366 c.p.c.
Richiamato per la verifica dei requisiti di formale ammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto il ricorso conforme ai requisiti di cui all'art.366
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
Richiamati in tema di onere della prova e valutazione delle prove; la Corte ha confermato che l'onere di provare la disponibilità di fondi propri in capo alla ricorrente gravava sulla stessa e che la documentazione e gli assegni prodotti costituiscono indizi idonei
artt. 115, 116 e 384 c.p.c.
Richiamati con riferimento al procedimento e alla motivazione; la Corte ha ritenuto conforme la motivazione circa l'uso delle presunzioni e la valutazione complessiva degli elementi probatori
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati in relazione alla regolazione delle spese; la Corte ha ritenuto corretta la condanna alle spese in capo alla ricorrente in ragione della sua soccombenza nel giudizio di rinvio
D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
Usato come criterio di liquidazione degli onorari e delle spese di giudizio; la Corte ha ritenuto correttamente applicati gli scaglioni e le riduzioni pertinenti (valore della causa, abbattimento del 30%, ecc.)
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamati in tema di contributo unificato: la Corte ha disposto che, se dovuto, la ricorrente debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nella misura prevista
Prassi giurisprudenziale citata (Cass. n. 18336/2012, SU n. 9282/1992, Cass. n. 13619/2017, Cass. n. 15131/2005, Cass. n. 18625/2010, Cass. n.21096/2017)
Richiami a precedenti decisioni usati per affermare i criteri di valutazione delle donazioni indirette, il ruolo delle presunzioni e i limiti del giudizio di rinvio (nuove questioni processuali precluse se non dedotte in cassazione)
Massime di principio
- La donazione indiretta (quando un terzo fornisce le somme per l'acquisto di un bene a favore di un altro) può essere provata anche con presunzioni gravi, precise e concordanti: flussi di denaro, assegni emessi in tempi e verso soggetti coerenti con l'operazione e la mancanza di prova contraria sulla disponibilità dei fondi del compratore sono elementi decisivi
- La qualificazione della compravendita come donazione indiretta non richiede necessariamente la coincidenza formale del prezzo indicato nel rogito con gli importi effettivamente versati: le divergenze possono essere spiegate come prassi fiscali e non sminuiscono gli indizi presuntivi
- L'onere di provare il contrario spetta a chi contesta la ricostruzione presuntiva (es. il presunto donatario deve dimostrare di aver pagato l'immobile con proprie risorse)
- Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non sono ammissibili nuove questioni processuali non prospettate nel ricorso per cassazione (es.: eccezioni sul litisconsorzio necessario), salvo che siano state espressamente rilevate dal giudice di legittimità
- La condanna alle spese segue l'esito complessivo e principale del giudizio di rinvio: chi risulta totalmente soccombente sulla questione decisiva può essere condannato anche alle spese del giudizio di cassazione se tali spese erano state rimesse al giudice di rinvio
- In tema di prova tra simulazione e donazione indiretta, la prova testimoniale e documentale può avere ampio rilievo nella donazione indiretta (diversa disciplina probatoria rispetto alla simulazione formale), per cui il tribunale può fondare la decisione su più indizi concordanti
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