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Ordinanza

Ordinanza n. 16/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 402 del 2023, relativamente al capo di condanna alle spese processuali soggette a distrazione.

Giustizia amministrativa202500208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 402 del 2023, relativamente al capo di condanna alle spese processuali soggette a distrazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto un ricorso per ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del capo della sentenza n. 402 del 2023 relativo alla condanna alle spese processuali soggette a distrazione. Il Comune di Seminara non si è costituito. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente, sul quale grava il relativo onere, non ha depositato la prova che il ricorso introduttivo sia stato effettivamente e ritualmente notificato al Comune resistente. È stato quindi disposto un adempimento istruttorio per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio, senza anticipare valutazioni sulle ulteriori questioni processuali o sul merito dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha disposto che il ricorrente depositi entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza il ricorso notificato al Comune di Seminara, corredato dalle prove dell'avvenuta notificazione, nel formato e secondo le modalità previste dalla disciplina del processo amministrativo telematico, incluso il formato .eml. La decisione su ogni ulteriore questione di rito e sul merito è stata espressamente riservata. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 aprile 2026. L'ordinanza deve essere comunicata al ricorrente.

Norme richiamate

  • Disciplina del processo amministrativo telematico

    La prova della notificazione deve essere depositata nel formato e secondo le modalità previste dalla disciplina del PAT; il testo richiama espressamente, tra gli altri, il formato .eml.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando non risulti agli atti la prova dell'effettiva e rituale notificazione del ricorso alla parte resistente, il giudice può disporre un incombente istruttorio imponendo al ricorrente, cui grava il relativo onere, il deposito dell'atto notificato e delle prove della notificazione.
  • L'adempimento istruttorio relativo alla prova della notificazione deve essere eseguito entro il termine perentorio fissato dal giudice e nel formato e con le modalità prescritti dalla disciplina del processo amministrativo telematico.
  • La mancata costituzione della parte resistente non esonera il ricorrente dall'onere di dimostrare l'avvenuta e rituale notificazione dell'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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