Cassazione Penale, Sentenza n. 30377/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, tramite difensore, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Locri, giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la domanda di riapertura del cumulo delle pene. Secondo la difesa, l’istanza non mirava allo scioglimento del cumulo, istituto attribuito alla magistratura di sorveglianza, ma solo alla riapertura del cumulo stesso per ricomprendervi periodi di carcerazione pregressa e così far valere l’espiato in relazione a condanne non indicate nell’ordine di esecuzione. Con un unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 125 e 663 c.p.p., sostenendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente equiparato riapertura e scioglimento del cumulo, rendendo il provvedimento abnorme. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il rilievo del giudice dell’esecuzione secondo cui la domanda era in realtà finalizzata a ottenere lo scioglimento del cumulo per anticipare la maturazione dei benefici penitenziari, materia riservata al magistrato di sorveglianza. Ha inoltre osservato che la difesa non aveva dedotto alcun concreto errore di calcolo o di indicazione dei titoli esecutivi nel provvedimento di cumulo già emesso, ossia l’unico profilo su cui il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto intervenire. In mancanza di un elemento specifico che imponesse una rideterminazione della pena da eseguire, il ricorso è stato reputato non scrutinabile nel merito. È seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
richiamato come parametro formale della motivazione, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione rilevante
art. 663 c.p.p.
norma sull’unificazione/rideterminazione del cumulo delle pene; il giudice dell’esecuzione può intervenire solo quando occorra determinare o rideterminare la pena da eseguire
art. 78 c.p.
richiamato nel passaggio che afferma l’inclusione nel cumulo anche di pene già espiate se rilevanti ai fini del criterio moderatore o del cumulo materiale e della maturazione dei requisiti per benefici penitenziari
art. 616 c.p.p.
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il giudice dell’esecuzione può intervenire sul cumulo delle pene quando si tratti di determinare o rideterminare la pena da eseguire, ad esempio per errori di calcolo o di indicazione dei titoli esecutivi; non gli compete invece decidere su richieste che, nella sostanza, mirano allo scioglimento del cumulo per finalità connesse ai benefici penitenziari.
- Ai fini dell’esecuzione di pene concorrenti, devono essere considerate nel cumulo anche pene già espiate se la loro inclusione incide sul criterio moderatore o sul cumulo materiale, nonché sulla verifica dei requisiti temporali per eventuali benefici penitenziari.
- La mera prospettazione di un errore giuridico nell’equiparazione tra istituti non è sufficiente a ottenere l’annullamento del provvedimento se non è indicato un concreto vizio del cumulo esistente, tale da rendere necessaria una nuova determinazione della pena.
- Quando il ricorso per cassazione non allega un errore specifico e attuale del titolo esecutivo o della quantificazione della pena, ma si limita a contestare la qualificazione giuridica della domanda, il rimedio è inammissibile.
Come è indicizzato
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