Cassazione Civile, Ordinanza n. 16907/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di un privato per ottenere dal Comune il contributo previsto dalla disciplina post-sisma per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal terremoto del 23 novembre 1980. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in accoglimento dell'appello principale del Comune, ha respinto la pretesa ritenendo che non fossero provati i requisiti preferenziali richiesti dall'art. 3 della l. n. 32/1992, in particolare la tempestiva presentazione della domanda e della documentazione e l'inquadramento della posizione tra quelle prioritarie. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con ordinanza n. 540/2024, e poi ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. affidato a cinque motivi, deducendo errori di fatto della Corte di cassazione: errata percezione del contenuto del provvedimento sindacale del 1990, errata lettura delle ragioni della Corte d'appello, omesso rilievo di documenti che proverebbero la tempestiva integrazione della pratica, erronea declaratoria di inammissibilità per difetto di autosufficienza su un motivo di appello, e erronea considerazione della contestazione comunale ai fini del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che tutti i motivi di revocazione mirassero in realtà a contestare la valutazione giuridica e interpretativa già compiuta nell'ordinanza impugnata, oppure a proporre una diversa lettura degli atti e dei documenti di causa. Ha escluso la configurabilità dell'errore di fatto revocatorio perché le censure cadevano su punti controversi già esaminati, richiedevano una nuova valutazione del merito o mancavano di autosufficienza. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, con conferma sostanziale dell'esito sfavorevole per il ricorrente.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo per errore materiale o per errore di fatto nei limiti rigorosi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, decisivo, evidente, e non cadere su un punto controverso o su una valutazione di diritto.
art. 342 c.p.c.
La censura sulla specificità dell'atto di appello è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione/non contestazione è inammissibile se non sono indicati in modo specifico gli atti e i passaggi processuali rilevanti.
art. 116 c.p.c.
L'atto amministrativo può avere valore di prova legale solo nei limiti dell'art. 2700 c.c.; non possono esservi ricondotte valutazioni o accertamenti ulteriori.
art. 2700 c.c.
La prova legale dell'atto pubblico riguarda provenienza, dichiarazioni e fatti attestati dal pubblico ufficiale, non anche valutazioni giuridiche o ricostruzioni fattuali ulteriori.
art. 360 c.p.c., n. 4
Le censure di nullità processuale non possono essere riqualificate come errori di fatto revocatori se investono la valutazione della doglianza o la lettura degli atti.
art. 360 c.p.c., n. 5
L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto è stato esaminato dal giudice di merito; altrimenti la doglianza tende a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 345 c.p.c.
La censura di extrapetizione in appello richiede la puntuale riproduzione dei motivi di gravame per consentire il controllo di legittimità.
art. 3 l. 23 gennaio 1992, n. 32
Il contributo per la ricostruzione post-sisma è attribuito in via prioritaria e senza deroga solo ai soggetti che rientrano nei criteri di priorità e rispettano i termini di presentazione della domanda e della documentazione.
l. 14 maggio 1981, n. 219
Costituisce la base del contributo per la ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma, poi regolato nei criteri di erogazione dalla disciplina successiva.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto incontestabilmente smentito o provato dagli atti; non è utilizzabile per contestare l'interpretazione degli atti, la valutazione delle prove o la lettura della ratio decidendi.
- Non integra errore di fatto la doglianza che, sotto la veste della revocazione, miri a ottenere una nuova valutazione del contenuto di documenti o la diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- In cassazione, le censure che denunciano errori processuali o ultrapetizione sono scrutinabili solo se il ricorrente assolve un rigoroso onere di autosufficienza, riproducendo gli atti e indicando specificamente i passaggi rilevanti.
- Il principio di non contestazione non esonera la parte dall'onere di indicare in modo preciso dove e come il fatto sia stato allegato e quale sia la sua prova, e non impedisce al giudice di accertare diversamente i fatti risultanti dalle prove acquisite.
- L'atto amministrativo fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo della provenienza e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale, non anche delle valutazioni o qualificazioni giuridiche in esso contenute.
- Quando il diritto al contributo pubblico è subordinato a criteri di priorità e a termini perentori di presentazione della domanda e della documentazione, la mera determinazione dell'importo o l'autorizzazione ai lavori non equivalgono, di per sé, a liquidazione o esigibilità del beneficio.
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