Sentenza n. 1502/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per il completamento di un fabbricato rurale, motivato anche con la decadenza di precedenti titoli edilizi e con la mancata dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 9-bis, 15 e 20 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza e sviamento. Ha contestato, in particolare, l’affermazione comunale secondo cui i permessi di costruire nn. 46/2009 e 45/2012 sarebbero decaduti per il mancato avvio dei lavori entro un anno. Ha sostenuto che il permesso n. 45/2012 si ponesse in continuità con i precedenti titoli, che la decadenza del permesso n. 46/2009 non potesse essere rilevata senza un procedimento di autotutela e che il termine per l’inizio dei lavori dovesse decorrere dal ritiro o dalla comunicazione del titolo, e non dalla sua data di adozione. Ha inoltre contestato la conseguente negazione dello stato legittimo dell’immobile e il difetto di istruttoria e di motivazione del diniego.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il TAR ha ritenuto legittimo il riferimento alla decadenza del permesso di costruire n. 46/2009, poiché il Comune aveva già comunicato alla ricorrente, con nota del 28 febbraio 2011 non impugnata, che il titolo era scaduto e che occorreva presentare una nuova istanza. Tale comunicazione, pur consentendo osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, aveva natura lesiva e ricognitiva della decadenza. Il permesso n. 45/2012, invece, non era stato precedentemente dichiarato decaduto. Il TAR ha rilevato che il termine annuale per l’inizio dei lavori decorre dalla materiale comunicazione o consegna del permesso, non dalla sua adozione, e che il Comune avrebbe dovuto provare la data di comunicazione o di ritiro del titolo. Nel caso concreto il permesso era stato ritirato il 23 luglio 2012, mentre i lavori risultavano iniziati entro l’anno, in base alla comunicazione del 19 luglio 2013, indicante l’inizio effettivo per il 21 luglio 2013. Non essendo stata provata una conoscenza anteriore del titolo, il Comune aveva erroneamente calcolato il termine dalla data del 17 maggio 2012. Il diniego è stato quindi annullato limitatamente alla parte fondata sulla decadenza del permesso n. 45/2012 e alla conseguente carenza di prova dello stato legittimo dell’immobile. Il Comune dovrà rinnovare l’istruttoria e rivalutare se le opere autorizzate dal permesso n. 45/2012 siano sufficienti a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile rispetto all’intervento richiesto. Il TAR non ha sostituito la propria valutazione a quella amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza e per la natura istruttoria della decisione.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 380/2001
il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo
Il termine decadenziale per l’inizio dei lavori decorre dalla materiale comunicazione o consegna del permesso di costruire al destinatario, e non dalla mera data di adozione dell’atto, salvo che l’Amministrazione dimostri una conoscenza anteriore del titolo.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
stato legittimo dell’immobile
L’erronea dichiarazione di decadenza di un titolo edilizio incide anche sulla valutazione della documentazione necessaria a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile e impone una rinnovata istruttoria.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito delle censure contro il procedimento e il diniego del permesso di costruire; il giudice non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 21-bis l. 241/1990
subordina l’efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati alla comunicazione dello stesso al destinatario
Il principio della necessaria comunicazione, ai fini dell’efficacia e della decorrenza degli effetti pregiudizievoli, si applica anche al termine decadenziale collegato all’inizio dei lavori autorizzati da un permesso di costruire.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla motivazione del provvedimento; la decisione ravvisa il difetto del presupposto e il difetto di istruttoria nella parte relativa alla decadenza del permesso n. 45/2012.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione relativa alla decadenza del permesso n. 46/2009, pur consentendo la presentazione di osservazioni, costituiva già un atto lesivo e ricognitivo della decadenza.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti sull’eventuale definizione immediata.
Massime di principio
- La decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine previsto dalla legge opera automaticamente, ma la sua dichiarazione amministrativa ha natura ricognitiva e non costitutiva; il Comune deve comunque accertare l’effettivo decorso del termine e l’eventuale presenza di cause di forza maggiore.
- L’onere di provare il mancato inizio dei lavori e i presupposti della decadenza del permesso di costruire grava sull’Amministrazione che dichiara la decadenza; il giudice non può sostituirsi al Comune nell’effettuare per la prima volta tale accertamento in sede di giudizio impugnatorio.
- Ai fini del termine annuale per l’inizio dei lavori previsto dall’art. 15 d.P.R. 380/2001, il dies a quo coincide con la comunicazione, la consegna o il ritiro del permesso di costruire, non con la data di mera adozione dell’atto, quando il Comune non dimostri che il destinatario ne abbia avuto anteriormente conoscenza.
- Una dichiarazione comunale di decadenza già comunicata al titolare e non autonomamente impugnata può costituire un atto lesivo e impedire che il successivo titolo edilizio sia considerato fondato sulla permanente vigenza del titolo precedente.
- L’annullamento del diniego edilizio fondato sull’erronea decadenza di un titolo impone al Comune di rinnovare l’istruttoria sullo stato legittimo dell’immobile, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa.
- La motivazione del diniego edilizio basata sulla carenza dello stato legittimo dell’immobile è illegittima, per difetto di istruttoria e del presupposto, quando tale carenza derivi dalla considerazione erronea come decaduto di un permesso di costruire ancora efficace.
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