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Sentenza

Sentenza n. 10123/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione dirigenziale rep. n. QC/2846/2025, prot. n. QC/129033/2025 notificata il 28.10.2025, avente ad oggetto “riacquisizione dell'immobile adibito ad uso abitazione - Alloggio Custode - sito in Via Albertazzi n. 34 ingresso Via Italo Svevo n. 31 Pertinente all'Istituto Comprensivo Alcide De Gasperi - Plesso Albertazzi, identificato catastalmente al Foglio 263 p.lla 1177”: provvedimento con cui si è disposta la “riacquisizione immediata al patrimonio capitolino” con preavviso di procedere “all'accesso forzoso e sgombero nei confronti della Sig.ra Cappelletti Filomena e di chiunque occupi il bene in questione ai fini della riacquisizione immediata dello stesso al patrimonio comunale”; nonché per il risarcimento dei danni derivanti da tale provvedimento.

Giustizia amministrativa202515832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di riacquisizione immediata al patrimonio comunale dell’alloggio di servizio, con preavviso di accesso forzoso e sgombero

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (custode scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della riacquisizione dell’alloggio per eccesso di potere, incoerenza e illogicità della motivazione, carenza istruttoria, contraddittorietà tra atti, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e disparità di trattamento, nonché per violazione dell’art. 823 c.c., dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 25 d.lgs. n. 165/2001, della l. n. 107/2015, della deliberazione n. 4277/1997, dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 l. n. 241/1990 e della deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21/2025. Ha sostenuto che l’amministrazione scolastica aveva continuato a riconoscerle il ruolo di collaboratrice scolastica e custode con uso dell’alloggio e che il Comune non aveva considerato tale circostanza, né l’interesse dell’istituto scolastico alla permanenza della custode. Con il secondo motivo ha contestato le modalità preannunciate di sgombero, richiamando l’art. 31-ter l. n. 132/2018 e precedenti giurisprudenziali, e ha dedotto l’assenza di un adeguato interesse comunale allo sgombero. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni per euro 30.000, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il provvedimento di riacquisizione. L’istruttoria processuale ha accertato, tramite lo stato matricolare prodotto in giudizio, che la ricorrente svolgeva funzioni di collaboratrice scolastica in ruolo presso l’istituto comprensivo interessato dal 2013-2014 ed era tuttora in servizio. Il Collegio ha rilevato che la deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21/2025, che disciplinava il piano di recupero degli alloggi dei custodi e prevedeva la ricognizione delle situazioni occupative e la possibile concessione temporanea in presenza di determinate condizioni, non era stata richiamata né considerata nel provvedimento impugnato. Analogamente, la deliberazione n. 4277/1997, posta dall’amministrazione a fondamento della disciplina degli alloggi di servizio, era stata menzionata soltanto nella relazione di servizio depositata in giudizio e nella memoria conclusiva, configurando una motivazione postuma non idonea a integrare il provvedimento. Il giudice ha ravvisato una palese insufficienza dell’istruttoria sul presupposto legittimante la detenzione dell’alloggio, nonché un difetto totale di motivazione sulla base giuridica, normativa o regolamentare, del rilascio. Ha inoltre riconosciuto la rilevanza del legittimo affidamento maturato in ragione della protratta inerzia comunale e della perdurante attività della ricorrente quale collaboratrice scolastica e custode, pur precisando che tale affidamento non esonera dal pagamento dei canoni e dagli altri obblighi connessi all’uso dell’alloggio. La domanda risarcitoria è stata respinta, poiché l’annullamento del provvedimento costituisce reintegrazione in forma specifica. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 823 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri dell’amministrazione sui beni pubblici; il giudice ha deciso valorizzando soprattutto i vizi di istruttoria e motivazione dell’atto di riacquisizione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento; la sua violazione è stata ravvisata nel difetto totale di motivazione sulla base giuridica del rilascio.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente insieme ai principi di buon andamento e imparzialità; la decisione valorizza l’esigenza di un’azione amministrativa istruita e motivata.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

  • art. 25 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente; il testo non esplicita una specifica interpretazione decisiva.

  • art. 8 l. n. 124/1999

    Richiamato da Roma Capitale per sostenere il passaggio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dagli enti locali allo Stato e, quindi, l’assenza di un rapporto di dipendenza capitolino.

  • art. 40, comma 1, d.P.R. n. 445/2000

    “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”

    Ha giustificato l’acquisizione documentale dello stato matricolare della ricorrente ai fini della verifica del suo stato di servizio.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato per la domanda risarcitoria; il giudice ha ritenuto che l’annullamento dell’atto realizzasse già il risarcimento in forma specifica e ha respinto la domanda pecuniaria.

  • art. 31-ter l. n. 132/2018

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di sgombero; il testo non esplicita una distinta applicazione della disposizione.

  • deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21/2025

    Disciplina il piano di recupero degli alloggi dei custodi, la ricognizione degli occupanti, le procedure di recupero e la possibile concessione temporanea in regime di detenzione e custodia. Il giudice ha ritenuto illegittimo che non fosse stata considerata né richiamata nel provvedimento impugnato.

  • deliberazione della Giunta Municipale n. 4277/1997

    Regola il conferimento dell’incarico di portiere custode degli edifici scolastici comunali e la relativa assegnazione degli alloggi ai dipendenti comunali; la sua utilizzazione solo in giudizio è stata considerata motivazione postuma.

Massime di principio

  • Un provvedimento di riacquisizione di un alloggio di servizio deve essere preceduto da un’istruttoria completa sul rapporto di servizio dell’occupante e sul titolo, anche sostanziale, della detenzione; non è sufficiente il mero accertamento dell’assenza di un titolo formalmente risultante dagli atti comunali quando l’interessato svolga da lungo tempo funzioni di custodia presso l’istituto cui l’alloggio pertiene.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento di rilascio mediante il richiamo, in relazioni difensive o memorie, a disposizioni regolamentari e presupposti giuridici non indicati nell’atto impugnato; la motivazione postuma non sana il difetto originario di motivazione.
  • Quando una disciplina sopravvenuta regola il recupero e l’eventuale assegnazione temporanea degli alloggi di servizio, l’amministrazione deve considerarla nell’istruttoria e nella motivazione dei provvedimenti di riacquisizione adottati nel suo ambito applicativo.
  • La protratta inerzia dell’amministrazione, accompagnata dal riconoscimento o dalla tolleranza dell’utilizzo dell’alloggio da parte di un soggetto che continui a svolgere le funzioni di custode, può concorrere a formare un legittimo affidamento, purché la situazione apparente sia stabile e l’utilità sia stata conseguita in buona fede; tale affidamento non elimina gli obblighi di pagamento dei canoni e di adempimento degli oneri connessi all’uso del bene.
  • L’annullamento del provvedimento illegittimo costituisce reintegrazione in forma specifica e, quando sia ritenuto sufficiente a ripristinare la posizione lesa, esclude il riconoscimento di un autonomo risarcimento pecuniario.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoResponsabilità precontrattuale

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