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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20183/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/11/2024 con cui la Corte d'appello ha corretto, ai sensi dell'art.130 c.p.p., un errore materiale nel dispositivo della sentenza di merito del 25/07/2002: la menzione di un'aggravante (art.7 l.n.203/1991, ora art.416bis.1 c.p.) che non era stata contestata all'imputato. Il ricorrente ha dedotto che tale aggravante sarebbe stata in realtà inclusa nel calcolo della pena base (anni 14) dal giudice di cognizione e che la semplice eliminazione formale della menzione senza ricalcolare la pena avrebbe lasciato irregolarmente invariate le conseguenze dosimetriche, violando gli artt.125 e 133 c.p.p. e l'art.74 T.U. stupefacenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, anche nell'esercizio del potere di correzione dell'errore materiale ex art.130 c.p.p., non possa emendare il processo volitivo del giudice della cognizione né procedere a modifiche sostanziali del dispositivo che integrino o ricalcolino la pena. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale che la menzione dell'aggravante era un mero lapsus (errore materiale dovuto all'uso di strumenti informatici) e che non aveva inciso effettivamente sul quantum della pena, che è ormai irrevocabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.130 cod.proc.pen.

    La norma autorizza la correzione di errori materiali nel dispositivo, ma la Corte ne limita l'applicazione ai soli errori formali/clericali; non può essere usata per modificare il contenuto sostanziale della decisione o il processo volitivo del giudice della cognizione.

  • art.125 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente in punto di ricalcolo della pena; la Corte non ha ritenuto che l'articolo potesse giustificare, in fase esecutiva, una revisione della dosimetria quando ciò implichi modifiche sostanziali alla sentenza ormai irrevocabile.

  • art.133 cod.proc.pen.

    Riferito dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura in fase esecutiva quando si tratti di ricostruzione del processo volitivo già compiuto dal giudice di merito.

  • art.74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti)

    Norma incriminatrice alla base della condanna; la questione centrale non era la qualificazione del reato, ma l'eventuale incidenza di una aggravante indicata per errore.

  • art.7 legge n.203/1991 (ora art.416bis.1 c.p.)

    Aggravante speciale citata nel dispositivo per errore; la Corte ha ritenuto che, se non contestata in istruttoria e priva di effetto sul quantum, la sua menzione può essere eliminata come errore materiale, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della pena.

  • Sent. Sez. 6 n. 2306 del 15/10/2013, dep.2014 (Rv. 258241)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che l'errore nel calcolo della pena derivante dall'esclusione tardiva di un'aggravante non può essere rettificato in sede esecutiva mediante procedimento per errore materiale quando ciò integri una indebita integrazione del dispositivo.

  • Sent. Sez. 3 n. 11763 del 23/01/2008 (Lesi, Rv. 239249) e Sent. Sez. 1 n. 42897 del 25/09/2013 (Gomma, Rv. 257158)

    Giurisprudenza che delimita il potere di correzione dell'errore materiale, escludendone l'uso per modifiche rilevanti ed essenziali del contenuto della decisione.

  • Sent. Corte Cost. 13/06/2000 n.186

    Usata per motivare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque ha imposto una somma equitativa.

Massime di principio

  • Il rimedio di correzione dell'errore materiale ex art.130 c.p.p. è limitato agli errori formali o clericali e non può essere impiegato per modificare la volontà espressa dal giudice della cognizione o per ricalcolare la pena quando ciò comporterebbe una modifica sostanziale del dispositivo.
  • Se una circostanza aggravante è stata inserita nel dispositivo per mero lapsus e non è stata oggetto di contestazione né ha influenzato effettivamente il quantum, il giudice può eliminare la menzione come errore materiale senza rideterminare la pena, purché la sentenza sia ormai irrevocabile.
  • Per ottenere la riforma del calcolo della pena occorre utilizzare i rimedi disponibili nella fase di cognizione (appello, impugnazioni ordinarie); in fase esecutiva non è ammessa una nuova valutazione della dosimetria che integri una sostanziale modifica della decisione.
  • Le contestazioni che riguardano il calcolo o la qualificazione giuridica delle circostanze aggravanti richiedono una deduzione tempestiva nel processo; dedurle in esecuzione come 'errore materiale' è spesso inammissibile.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare l'ammissibilità della censura: questioni di merito sulla dosimetria e sul processo volitivo del giudice di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili se presentate come errori materiali in fase esecutiva.

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