Ordinanza n. 192/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Comunicazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico – Sezione T.A.O. Ufficio Tecnica, del 24/03/2026, avente ad oggetto “Rigetto richiesta di proroga termini del procedimento, revoca autorizzazione 172 bis, formale solleciti e diffida alla rimozione dell’unità dal posto d’ormeggio M/N T.P. Nettuno – matricola 4RM508”; - della Comunicazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico – Sezione T.A.O. Ufficio Tecnica, del 22/04/2026 di “Rigetto istanza di riesame in autotutela per la revoca del provvedimento di diffida alla rimozione della M/N "Nettuno" – matricola 4RM508”; - della Comunicazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico – Sezione T.A.O. Ufficio Tecnica, del 08/05/2026 di “Rigetto istanza di riesame in autotutela per la revoca del provvedimento di diffida alla rimozione della M/N "Nettuno" – matricola 4RM508”; - e, per quanto occorrer possa, della Comunicazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico foglio prot. n. 1107 del 18/02/2026 avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento di revoca autorizzazione ex art. 172 bis e diffida rimozione unità posto d’ormeggio M/N T.P. Nettuno – matricola 4RM508” e della Comunicazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico firmata digitalmente 11/03/2026 avente ad oggetto “Rigetto richiesta sospensione del procedimento e comunicazione proroga termine diffida rimozione unità posto d’ormeggio M/N T.P. Nettuno - matricola 4RM508”; - nonché, di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti, o conseguenti, anche ove non noti al momento della notifica del ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida alla rimozione della M/N "Nettuno" dal posto d'ormeggio, unitamente agli atti di avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 172-bis e ai successivi rigetti delle istanze di sospensione e riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (autorità marittima)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del 24 marzo 2026 con cui l'Ufficio Circondariale Marittimo ha rigettato la richiesta di proroga dei termini, disposto la revoca dell'autorizzazione ex art. 172-bis, sollecitato e diffidato la rimozione della M/N "Nettuno" dal posto d'ormeggio. Sono stati inoltre impugnati i successivi rigetti delle istanze di riesame in autotutela del 22 aprile e dell'8 maggio 2026, nonché, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento del 18 febbraio 2026 e la comunicazione dell'11 marzo 2026 relativa al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento e alla proroga del termine per la rimozione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto la prospettazione di un pregiudizio economico derivante dagli oneri di rimozione dell'unità navale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo il fumus e il periculum sulla base di un sommario esame, il Collegio ha considerato recessivo il pregiudizio economico prospettato dalla società, relativo ai costi di rimozione della nave, rispetto alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente marino e della sicurezza portuale. Il bilanciamento è stato ulteriormente motivato dal fatto che la nave risulta non in sicurezza già dal 2020. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta, all'esito del bilanciamento tra il pregiudizio economico dedotto dalla ricorrente e gli interessi pubblici alla tutela dell'ambiente marino e della sicurezza portuale.
art. 172-bis
La disposizione è richiamata quale base dell'autorizzazione oggetto del procedimento di revoca; il testo non specifica ulteriormente il contenuto normativo applicato.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il pregiudizio economico derivante dall'esecuzione di un provvedimento amministrativo può risultare recessivo rispetto a esigenze qualificate di salvaguardia dell'ambiente e di sicurezza portuale.
- Nel bilanciamento cautelare assumono rilievo le condizioni oggettive di pericolo dell'unità navale e la loro protrazione nel tempo, anche quando il pregiudizio allegato dal ricorrente consiste nei costi necessari per la rimozione.
- La reiezione della domanda cautelare, motivata sulla base di un sommario esame, non definisce il merito dell'impugnazione dell'atto amministrativo.
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