Sentenza n. 216/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento “del decreto della Questura della provincia di Torino, datato -OMISSIS- (notificato a mani il 28 gennaio 2021) Prot. nr. -OMISSIS-, con il quale si rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente tramite circuito postale in data -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto al suddetto decreto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell'interesse”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo anzitutto la violazione dell'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, perché il provvedimento era stato adottato a distanza di anni dalla presentazione dell'istanza. Ha inoltre contestato la valutazione della Questura sull'insussistenza del requisito reddituale e sulla propria pericolosità sociale. In particolare, ha sostenuto di non aver potuto svolgere attività lavorativa regolare durante il periodo di attesa del rinnovo. L'Amministrazione ha evidenziato l'assenza di redditi sufficienti, risultante dalle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, nonché la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. È inoltre emerso che il ricorrente, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, non aveva esercitato le facoltà partecipative, non aveva richiesto aggiornamenti sul procedimento e non aveva rappresentato l'eventuale sopravvenienza di nuove opportunità lavorative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 non è perentorio: il suo superamento determina il silenzio-inadempimento, azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ma non invalida il provvedimento tardivamente adottato, né impedisce all'Amministrazione di provvedere successivamente. Quanto alle censure sui requisiti sostanziali, il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego sia sotto il profilo reddituale sia sotto quello della pericolosità sociale. Il ricorrente non ha dimostrato di possedere il requisito reddituale neppure nel periodo precedente alla domanda, quando il permesso era ancora valido. La possibilità, prevista dall'art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998, di soggiornare e lavorare temporaneamente durante l'attesa del rinnovo, in presenza degli altri requisiti, escludeva inoltre che il ritardo dell'Amministrazione giustificasse di per sé l'assenza di reddito. La condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, pur non essendo più automaticamente ostativa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, poteva essere valutata ai fini del giudizio concreto di pericolosità sociale. La pena inflitta, superiore al minimo edittale, e la situazione reddituale complessiva sono state ritenute elementi idonei a far presumere che il ricorrente avesse tratto almeno in parte i mezzi di sostentamento dall'attività delittuosa. Le spese sono state compensate. È stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Non sussiste un termine perentorio entro il quale la P.A. debba concludere il procedimento avviato dall'istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. Il termine di sessanta giorni indicato dall'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286 del 1998 non ha infatti carattere perentorio.
Il termine di sessanta giorni non è perentorio; il suo superamento non invalida il diniego tardivo, ma configura un silenzio-inadempimento azionabile dal privato.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Prevedono i rimedi giurisdizionali esperibili contro il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998
In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno.
La pendenza della domanda di rinnovo, anche oltre il termine di sessanta giorni, consente allo straniero di soggiornare e lavorare temporaneamente se sussistono gli altri requisiti e sono rispettati gli adempimenti prescritti; tale disciplina non esonera dalla prova del requisito reddituale.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
La condanna per il reato, pur non essendo automaticamente ostativa dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, può concorrere alla valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 per la definizione delle domande di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio: il suo superamento non determina l'illegittimità del provvedimento tardivo, ma consente di proporre l'azione contro il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- La possibilità dello straniero di soggiornare e svolgere temporaneamente attività lavorativa durante la pendenza della domanda di rinnovo, prevista dall'art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998, non sostituisce la prova del requisito reddituale richiesto per il rinnovo e non giustifica l'assenza di redditi anche nel periodo precedente alla domanda.
- La condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, pur non costituendo automaticamente causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, può essere valorizzata dall'Amministrazione nel giudizio concreto di pericolosità sociale, insieme alla pena inflitta e agli elementi relativi alla situazione reddituale.
- La mancata partecipazione dello straniero al procedimento dopo la comunicazione dei motivi ostativi, nonché l'omessa allegazione di nuove opportunità lavorative o di altri elementi favorevoli, può essere valutata dal giudice nel controllo sulla legittimità e adeguatezza motivazionale del diniego di rinnovo.
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