Sentenza n. 6617/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l'Immigrazione sull'istanza volta ad ottenere la convocazione del ricorrente e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato Prot. N° P-RM/L/Q/2023/103882, e perché si ordini all'Amministrazione resistente di provvedere espressamente sull'istanza di cui è causa, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull'istanza di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, successiva al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione sull'istanza volta a ottenere la convocazione propria e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro subordinato. Ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio, l'ordine all'Amministrazione di provvedere espressamente e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, poiché era stato convocato, insieme al datore di lavoro, il 31 marzo 2026 per la stipula del contratto di soggiorno e aveva conseguentemente regolarizzato la propria posizione in Italia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La convocazione del ricorrente e del datore di lavoro, seguita dalla stipula del contratto di soggiorno e dal rilascio del modello 209, ha fatto venir meno l'utilità concreta e attuale della decisione richiesta contro il silenzio. L'Amministrazione ha confermato l'intervenuto rilascio del modello 209. Il giudizio è stato quindi definito in rito, senza esame della legittimità originaria del silenzio. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, la sopravvenuta convocazione e regolarizzazione hanno eliminato l'interesse attuale alla decisione.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito speciale per l'azione avverso il silenzio; il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È stato richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione dell'attività amministrativa richiesta elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La convocazione dell'interessato e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, seguita dalla regolarizzazione della posizione e dal rilascio del modello 209, rende improcedibile il ricorso diretto contro il silenzio della Prefettura sulla medesima istanza.
- Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito la legittimità originaria del silenzio amministrativo.
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