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Sentenza

Sentenza n. 8784/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento della Determina prot. N. 247050/2025 datata 11 agosto 2025, successivamente conosciuta, del Capo del I Reparto del Comando Generale di esclusione dalla procedura di cui di cui al Foglio d'Ordini n. 9 del Comando Generale della Guardia di Finanza del 21.04.2023, Determinazione successivamente conosciuta attraverso comunicazione n. 137410/2025 trasmessa via posta certificata. nonché della graduatoria finale della procedura Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 413 del 02.01.2024 nella parte in cui sia riesaminata attraverso l'esclusione del ricorrente. ove occorra, e nei limiti dell'interesse, della Determinazione n. 123587 di cui al Foglio d'Ordini n. 9 del Comando Generale della Guardia di Finanza del 21.04.2023, recante il Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 403 allievi marescialli al 24° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e finanzieri” del Corpo, con particolare riferimento all'articolo 2 comma 1 del Bando e all'allegato 2 nella parte in cui siano interpretati sfavorevolmente al ricorrente; di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale tra i quali, con particolare riferimento ai provvedimenti e verbali di estremi sconosciuti con i quali sia stata riesaminta la posizione del ricorrente e rivalutati i suoi titoli, revocando illegittimamente tutte le precedenti determinazioni assunte.

Giustizia amministrativa202512194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova esclusione dalla procedura concorsuale per 403 allievi marescialli, adottata dall’organo competente in esecuzione di una precedente sentenza, nonché graduatoria finale e atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, inizialmente ammesso alla procedura, aveva superato le prove, frequentato e concluso il corso di formazione, risultando vincitore e collocandosi al posto n. 362 della graduatoria finale del corso. Dopo che una precedente esclusione era stata annullata per incompetenza dell’organo emanante, l’amministrazione competente adottava una nuova determinazione di esclusione, ritenendo che il candidato non possedesse il titolo di studio richiesto dal bando. Il ricorrente deduceva: 1) l’illegittimo esercizio dell’autotutela sulla graduatoria, per carenza di istruttoria, difetto di motivazione e mancata indicazione di un interesse pubblico concreto e attuale, nonché per omessa ponderazione dell’affidamento maturato dopo il superamento delle prove e del corso; 2) violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo l’equipollenza o sovrapponibilità della laurea posseduta in “Scienze e tecnologie della comunicazione” con titoli ammessi dal bando, in particolare il diploma universitario in “Marketing e comunicazione d’azienda” e la laurea in “Sociologia”; 3) violazione delle garanzie partecipative e del legittimo affidamento, per l’incidenza sfavorevole su una posizione ormai consolidata senza previo contraddittorio procedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Quanto al primo motivo, ha escluso l’applicabilità della disciplina generale dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, rilevando che l’amministrazione, nell’ambito di una procedura concorsuale, è tenuta ad accertare rigorosamente il possesso dei requisiti e a garantire la par condicio. L’esclusione non costituisce quindi esercizio di autotutela discrezionale, ma attività sostanzialmente doverosa e vincolata, diretta a ripristinare la legalità della procedura. Non può formarsi un legittimo affidamento sulla permanenza nella procedura quando il requisito essenziale mancava originariamente, tanto più in presenza di una dichiarazione non conforme al vero. L’interesse pubblico alla corretta selezione e al rispetto della par condicio è stato ritenuto intrinseco alla rimozione della partecipazione priva dei requisiti e non necessitante di ulteriore specifica motivazione. Il TAR ha inoltre escluso che il positivo superamento delle prove e del corso potesse sanare la carenza originaria del requisito: il principio dell’assorbimento ha natura eccezionale, opera in particolari procedure idoneative o abilitanti e non è estensibile alle procedure concorsuali caratterizzate dalla competizione tra candidati. Quanto al terzo motivo, la mancata partecipazione procedimentale non determina l’illegittimità dell’atto, poiché, una volta accertata la carenza di un requisito essenziale previsto a pena di esclusione, l’amministrazione non disponeva di margini decisionali e il contraddittorio non avrebbe potuto condurre a un esito diverso; è quindi applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il principio della massima partecipazione non può consentire l’ammissione di candidati privi dei requisiti stabiliti dalla lex specialis. Quanto al secondo motivo, il titolo effettivamente posseduto apparteneva alla classe 14 del d.m. 509/1999, “Scienze della comunicazione”, non inclusa nell’elenco tassativo del bando. Il bando aveva già selezionato le classi e i diplomi ritenuti ammissibili, recependo le equiparazioni tra ordinamenti universitari, ma senza includere la classe posseduta dal ricorrente. Il decreto interministeriale 11 novembre 2011 equiparava tale titolo al diploma universitario in “Giornalismo” e alla laurea L-20 in “Scienze della comunicazione”, non ai titoli economico-aziendali ammessi dal bando. Il diploma universitario in “Marketing e comunicazione d’azienda” risultava invece equiparato alle classi economico-aziendali 17 e L-18. Anche il riconoscimento di crediti formativi ai fini dell’eventuale iscrizione a un diverso corso di laurea in Sociologia non dimostra l’equivalenza dei titoli. Le equiparazioni sono di stretta interpretazione e il riconoscimento di crediti riduce soltanto gli esami necessari per conseguire un diverso titolo, senza trasformare il titolo originario in quello richiesto.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disciplina generale dell’annullamento d’ufficio non si applica alla riedizione dell’esclusione di un candidato privo ab origine di un requisito essenziale, poiché l’amministrazione agisce nell’esercizio di un’attività doverosa e vincolata volta a garantire la par condicio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullamento quando il provvedimento è sostanzialmente vincolato e l’amministrazione dimostra che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 7, comma 1, lett. a), del bando

    La disposizione individuava la sottocommissione competente alla verifica dei titoli; la precedente esclusione era stata annullata per incompetenza dell’organo emanante, mentre la nuova esclusione è stata adottata dall’organo competente.

  • d.m. 509/1999

    Il titolo posseduto dal ricorrente apparteneva alla classe 14, “Scienze della comunicazione”, classe non inclusa tra quelle ammesse dalla lex specialis.

  • d.m. 270/2004

    Il bando operava il raccordo tra titoli dei diversi ordinamenti universitari, ammettendo specifiche classi del nuovo ordinamento, senza includere la classe 14 del previgente ordinamento posseduta dal ricorrente.

  • decreto interministeriale 11 novembre 2011

    La tabella di equiparazione collegava la classe 14 del d.m. 509/1999 al diploma universitario in “Giornalismo” e alla classe L-20, non al diploma universitario in “Marketing e comunicazione d’azienda” né alle classi economico-aziendali ammesse dal bando.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, l’accertamento successivo della mancanza originaria di un requisito essenziale di partecipazione impone all’amministrazione di escludere il candidato per garantire la legalità della procedura e la par condicio, senza che sia necessario configurare l’intervento come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 o motivare uno specifico interesse pubblico ulteriore.
  • Il superamento delle prove concorsuali, la collocazione favorevole in graduatoria e la conclusione del corso di formazione non possono sanare la mancanza originaria di un requisito di partecipazione previsto dalla lex specialis, né fondare un legittimo affidamento contrario alle regole del bando.
  • Il principio dell’assorbimento del giudizio negativo iniziale, elaborato eccezionalmente per procedure idoneative o abilitanti, non è applicabile alle procedure concorsuali competitive e non può surrogare o sanare la carenza di un requisito di partecipazione.
  • Quando l’esclusione consegue in modo vincolato all’accertata carenza di un requisito essenziale, l’omessa partecipazione procedimentale non comporta l’annullamento se il contraddittorio non avrebbe potuto determinare un esito diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Le equiparazioni tra titoli di studio previste dalla normativa o dalla lex specialis sono di stretta interpretazione; la mera affinità dei percorsi formativi o il riconoscimento di crediti formativi per l’iscrizione a un diverso corso di laurea non dimostrano l’equivalenza del titolo richiesto dal bando.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoVizi formali non invalidantiConcorrenza ed evidenza pubblica

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