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Sentenza

Sentenza del 06/10/2020 n. 21379 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento notificata il 5.12.2005 per Euro 245.241,86 relativa al mancato pagamento della seconda (scadenza 30.11.2003) e terza rata (scadenza 20.6.2004) del condono previsto dalla L. n. 289/2002, art. 15. La ricorrente deduceva la decadenza dell'azione esattoriale: (i) perché la cartella sarebbe dovuta essere notificata entro il quarto mese dalla consegna del ruolo (consegna 10.7.2005 → termine 30.11.2005), mentre la notifica fu il 5.12.2005; (ii) in subordine chiedeva l'annullamento della sola seconda rata sostenendo che il ruolo doveva essere reso esecutivo entro il 31.12.2004 ai sensi dell'art. 17 DPR n. 602/1973 (testo previgente). La questione giuridica centrale riguarda l'individuazione se e quale istituto decadenziale (art. 17 e/o art. 25 DPR 602/1973) si applicasse al recupero delle somme del condono e qual era il dies a quo.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha precisato che il recupero coattivo delle somme dovute in base all'art. 15 L. n. 289/2002 è soggetto a decadenza (non prescrizione) ai sensi del DPR n. 602/1973 (art. 17 e/o art. 25) e che, nella specie, l'accertamento derivante dal condono "premiale" diviene definitivo solo dopo lo spirare dell'ultimo termine utile (qui il termine collegato alla terza rata e ai 30 giorni successivi), sicché il ruolo reso esecutivo il 15.6.2005 è stato dichiarato tempestivo rispetto al termine decadenziale previsto dall'art. 17 lett. c) (ruolo esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo). Quanto alla notifica della cartella (5.12.2005) non si è verificata decadenza; inoltre la norma contenuta nel D.L. n. 223/2006, art. 37, comma 44 (notifica entro il 31.12.2008) è norma di portata generale applicabile ai rapporti pendenti ma opera solo se alla data della sua entrata in vigore (4.7.2006) la decadenza non era già maturata. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e compensato le spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, articolo 15

    "per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, articolo 14 e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa... e gli interessi legali"

    La disposizione rinvia al DPR n. 602/1973 per il recupero coattivo e qualifica le somme derivanti dal condono come iscrivibili a ruolo "definitivo"; la Corte ha ritenuto che per tali somme valga la decadenza propria della riscossione coattiva.

  • DPR n. 602 del 1973, articolo 17

    testo previgente che prevedeva termini per l'iscrizione a ruolo a pena di decadenza (lett. a), b), c))

    La Corte ha individuato nell'art. 17 lett. c) (ruolo esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) la disciplina applicabile all'iscrizione a ruolo delle somme del condono ex art.15 L.289/2002, considerando il debito unico e la definitività posteriore allo scadere dell'ultima rata.

  • DPR n. 602 del 1973, articolo 25

    norma che in varie fasi ha regolato i termini di notifica della cartella (anche qualificati a pena di decadenza)

    L'art.25 disciplina la decadenza per tardiva notifica della cartella. La Corte ha analizzato l'evoluzione normativa e costituzionale dell'art.25 (anche con la sentenza Corte Cost. n.280/2005) e ha concluso che, per i rapporti oggetto del condono L.289/2002, la notifica risultava tempestiva nella fattispecie.

  • Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, comma 44 (conv. L. n. 248/2006)

    "La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289... è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008"

    Norma di carattere generale applicabile ai rapporti pendenti che ha fissato un termine finale (31.12.2008) per la notifica delle cartelle relative ai ruoli del condono; opera però solo per i rapporti non già decaduti alla data di entrata in vigore (4.7.2006).

  • Decreto Legge n. 106 del 2005, conv. L. n. 156/2005 (art. 1, commi 5-bis e 5-ter)

    Disciplina transitoria e riassetto delle regole decadenziali dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.25 DPR 602/1973; le disposizioni hanno efficacia per i casi previsti e per le fattispecie maturate dopo la loro entrata in vigore (10.8.2005 per la parte a regime).

  • DPR n. 131 del 1986, articolo 78

    Riferimento inadeguato: disciplina l'imposta di registro; la Corte ha escluso la sua applicazione ratione materiae alla fattispecie.

  • Art. 2946 c.c.

    Norma sulla prescrizione ordinaria (decennale). La Corte ha escluso l'applicabilità della prescrizione (art. 2946 c.c.) al caso in esame, trattandosi di decadenza dell'azione esattoriale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 280/2005

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune parti dell'art.25 DPR 602/1973 per violazione dell'art.24 Cost.; è centrale nella ricostruzione della disciplina decadenziale e nella necessità di termini certi a tutela del contribuente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n. 3342/2017, n. 9772/2009, n. 27085/2006)

    La Corte richiama orientamenti contrastanti ma si allinea a quelli (es. 3342/2017, 27085/2006) che ritengono applicabile la disciplina decadenziale anche al recupero delle somme da condono, con le opportune specifiche per il tipo di condono (premiale vs altri).

Massime di principio

  • Il recupero coattivo delle somme relative a un condono "premiale" (L. n. 289/2002, art.15) è soggetto a decadenza propria della riscossione mediante ruolo, non alla prescrizione ordinaria; quindi occorrono termini certi per la dichiarazione di esecutività del ruolo e per la notifica della cartella.
  • Per il condono ex art.15 L.289/2002 il debito va considerato unitario: l'accertamento straordinario diveniene definitivo solo allo spirare dell'ultimo termine utile (qui della terza rata e dei 30 giorni successivi), perciò i termini decadenziali per iscrivere il ruolo e renderlo esecutivo vanno computati da tale definitività.
  • Ai fini dell'iscrizione a ruolo e della sua esecutività, va applicata la disciplina vigente ratione temporis: se l'accertamento è divenuto definitivo prima di una successiva norma prorogatoria, una norma entrata dopo non può sanare una decadenza già perfezionatasi.
  • La norma che ha fissato il termine generale per le cartelle del condono (D.L. n. 223/2006, art.37, comma 44) opera solo per i rapporti non già decaduti alla data della sua entrata in vigore (4.7.2006); non può rivitalizzare poteri ormai estinti.
  • Nelle controversie simili, è cruciale determinare (i) la natura del condono (premiale vs altri), (ii) il momento di definitività dell'accertamento e quindi il dies a quo delle decadenze, e (iii) quale testo normativo (e versioni previgenti) sia applicabile alla fattispecie per i termini decadenziali.

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