Cassazione Penale, Sentenza n. 36866/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca del beneficio dell'indulto (concesso nel 2013 per 9 mesi) e di altro beneficio relativo a precedente condanna; il ricorrente contestava la violazione dell'art. 1, L. n. 241/2006 e lamentava omessa o illogica motivazione, sostenendo che la partecipazione al reato associativo si era esaurita prima dell'entrata in vigore della normativa rilevante e richiamando decisioni diverse rese dalla stessa Corte d'appello in relazione alla coimputata Bossone Palma
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la decisione del giudice dell'esecuzione che ha revocato l'indulto sulla base del giudicato penale che aveva accertato la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso fino al 30.11.2007 e il perdurare di un apporto durevole al sodalizio anche oltre il 2008. La Corte ha confermato i principi secondo cui il giudice dell'esecuzione non può modificare il "tempus commissi delicti" quando questo sia stato determinato in sede di cognizione con sentenza irrevocabile, e ha ricordato che per i reati permanenti è sufficiente che nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sia ricompreso anche un segmento della permanenza nel reato per giustificare la revoca dell'indulto.
Norme richiamate
Legge 31.7.2006, n. 241 (indulto)
L'indulto può essere revocato se, per reato non colposo commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge, risulti una partecipazione alla condotta nel periodo rilevante; per i reati permanenti è sufficiente che cada nel quinquennio anche un segmento della permanenza nel reato
Art. 416-bis cod. pen.
Norma qualificante l'associazione di tipo mafioso; nel caso valutato la condanna per tale reato e il periodo di partecipazione accertato sono stati ritenuti determinanti per la revoca del beneficio
Legge n. 251 del 2005
Richiamata nella motivazione come riferimento temporale per valutare la cessazione della condotta associativa rispetto all'entrata in vigore di disposizioni rilevanti (rilevanza della data di entrata in vigore di norme penalmente rilevanti)
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
Principi richiamati: (1) il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato per finalità esecutive ma non può modificare il "tempus commissi delicti" quando questo sia stato fissato con precisione dalla sentenza di cognizione irrevocabile; (2) se il tempus non è preciso il giudice dell'esecuzione può approfondire gli atti per desumere la data di cessazione della condotta; (3) per i reati permanenti, se contestati in forma aperta, il giudice dell'esecuzione può accertare la cessazione mediante analisi degli elementi disponibili
Massime di principio
- Se la sentenza di cognizione ha determinato con precisione il tempus commissi delicti, il giudice dell'esecuzione non può retrodatare o modificare quella data per fini esecutivi
- Per reati permanenti (es. associazione di tipo mafioso) è sufficiente che anche un segmento della permanenza nel reato cada nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della norma che disciplina l'indulto per giustificare la revoca del beneficio
- Quando il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso nella sentenza, il giudice dell'esecuzione può esaminare la motivazione e gli atti processuali per ricavare la data effettiva di cessazione della condotta
- Decisioni differenti su posizioni di coimputati possono essere giustificate dall'autonomia delle rispettive posizioni processuali e dalle diverse prove e ruoli accertati; l'eterogeneità di esiti non configura automaticamente violazione del principio di unicità della giurisdizione
- Per evitare la revoca di benefici (indulto o altri benefici condizionati) è decisiva la prova di dissociazione o dell'assenza di contributo durevole al sodalizio; la mera argomentazione difensiva non è sufficiente se la sentenza di cognizione documenta una prosecuzione dell'attività delittuosa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36849/2023 del 06/09/2023
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36850/2023 del 06/09/2023
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36852/2023 del 06/09/2023
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36856/2023 del 06/09/2023
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36857/2023 del 06/09/2023
- Sentenza penale · 6 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36862/2023 del 06/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →