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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04492/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era privo di specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello ma riproduceva censure già ritenute infondate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, chiedendo in subordine la derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché limitato a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza un'effettiva correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    richiamato come una delle fattispecie oggetto di condanna in appello, relative alla introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

  • art. 648 c.p.

    richiamato come una delle fattispecie oggetto di condanna in appello, relativa alla ricettazione

  • art. 517-ter c.p.

    invocato dal ricorrente in via subordinata per chiedere la derubricazione del fatto

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio.
  • La specificità del motivo richiede un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto di correlazione tra doglianza e ratio decidendi il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La richiesta di derubricazione o rivalutazione del fatto non è sufficiente, in sede di legittimità, se formulata in modo generico e sganciato dalle argomentazioni della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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