Cassazione Civile, Ordinanza n. 19828/2021 del 12/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Due contribuenti avevano impugnato davanti al giudice tributario avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per fabbricati, terreni e aree edificabili, sostenendo l'applicabilità dell'esenzione per ruralità, la nullità degli avvisi per difetto di motivazione e l'erronea qualificazione catastale dei cespiti. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo che la domanda di variazione catastale presentata dai contribuenti avesse effetti retroattivi tali da far operare l'esenzione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla ruralità e sulle domande di variazione catastale, assumendo che la domanda fosse stata presentata oltre il termine utile per ottenere gli effetti retroattivi; 2) violazione delle medesime norme, sostenendo che mancavano i requisiti soggettivi e oggettivi della ruralità nei cinque anni anteriori e che i giudici di merito avevano trascurato elementi probatori contrari; 3) violazione delle stesse disposizioni con riguardo a un immobile specifico, censito in categoria C/2, che il Comune riteneva comunque non rurale. I contribuenti hanno resistito con controricorso e hanno anche eccepito l'inammissibilità della produzione documentale del Comune in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Comune. Ha dichiarato inammissibile la produzione in cassazione del decreto ministeriale non depositato nei gradi di merito, ritenendo invece ammissibili gli altri documenti già presenti nel fascicolo o sopravvenuti. Quanto ai tre motivi, il primo è stato dichiarato inammissibile per novità della censura, poiché il Comune non aveva allegato di avere dedotto nei gradi di merito la questione della tardività della domanda di variazione catastale; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente dedotto come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza continuativa dei requisiti di ruralità; il terzo è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione, essendo diretto a rimettere in discussione la valutazione di fatto sulla categoria catastale di uno specifico immobile. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9 d.l. n. 557 del 1993
Costituisce la base normativa dell'esenzione ICI per gli immobili rurali, richiamata come presupposto per verificare la ruralità dei beni.
art. 7, comma 2 bis, d.l. n. 70 del 2011
Ha introdotto la possibilità di chiedere la variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, con effetti retroattivi dalla domanda nei limiti previsti dalla disciplina richiamata.
art. 13, comma 14 bis, d.l. n. 201 del 2011
È richiamato nel complesso normativo sulle domande di variazione catastale e sulla loro efficacia ai fini del riconoscimento della ruralità.
art. 13, comma 14 ter, d.l. n. 201 del 2011
La Corte lo richiama per affermare che le domande presentate oltre il termine originario e fino alla conversione producono comunque gli effetti previsti per il riconoscimento della ruralità.
art. 2, comma 5 ter, d.l. n. 102 del 2013
È interpretato nel senso che le domande di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali producono gli effetti per il riconoscimento della ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente la domanda.
art. 7, comma 2, d.m. 26/07/2012
È menzionato tra le norme invocate dal ricorrente; la Corte lo considera non producibile in cassazione se non già acquisito nel giudizio di merito, trattandosi di atto amministrativo.
art. 372 c.p.c.
Consente in cassazione solo il deposito di documenti nei limiti ammessi; è usato per dichiarare inammissibile la produzione del decreto ministeriale non prodotto in merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte osserva che, nel caso concreto, la censura non riguardava una vera violazione di legge ma una richiesta di rivalutazione del fatto, quindi non era proponibile sotto tale vizio.
art. 113 c.p.c.
È richiamato per escludere che il giudice di legittimità debba conoscere d'ufficio i decreti ministeriali come fonti del diritto.
art. 1 disp. prel. c.c.
È richiamato per ribadire che i decreti ministeriali non rientrano tra le fonti del diritto soggette a conoscenza officiosa.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di fatto o di diritto non trattata nei gradi di merito, se il ricorrente non indica specificamente di averla già dedotta e in quale atto processuale.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito; se la doglianza mira a contestare l'apprezzamento fattuale, il motivo è inammissibile.
- In tema di ruralità degli immobili ai fini tributari, la domanda di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti dalla disciplina speciale anche con efficacia retroattiva nei limiti fissati dalla legge, ma la verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti resta un accertamento di merito.
- In cassazione sono producibili i documenti già presenti nel fascicolo di merito e quelli sopravvenuti alla decisione impugnata, mentre non sono producibili atti amministrativi non depositati nei precedenti gradi se la loro conoscenza non è demandabile d'ufficio come fonti normative.
- Quando il ricorso è rigettato, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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