Cassazione Penale, Sentenza n. 24393/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Isernia per omissione dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ha sostenuto che il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.) era stato commesso dall'imputato nella qualità di custode dell'autovettura sequestrata (ai sensi dell'art. 193 C.d.S.), integrando quindi una violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o servizio ai sensi dell'art. 31 c.p., per cui l'interdizione accessoria si applica ope legis; la mancata applicazione configura violazione degli artt. 28 e 31 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e ha determinato direttamente la durata dell'interdizione in un anno. La Corte ha ritenuto che il delitto commesso rientri fra quelli per i quali l'art. 31 c.p. impone l'interdizione, e che, alla luce delle valutazioni del giudice di merito (pena principale inflitta in prossimità del minimo), fosse possibile applicare direttamente la pena accessoria nella misura minima prevista dalla legge senza ulteriore rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
Norme richiamate
art. 334 cod. pen.
Norma che punisce la sottrazione di cose sottoposte a sequestro; il reato, quando commesso dal custode della cosa sequestrata, comporta strutturalmente la violazione del dovere di custodia.
art. 31 cod. pen.
"condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio"
Impone l'applicazione inderogabile dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per le condanne di reati commessi con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti a pubblica funzione/servizio; si applica anche se l'aggravante non è stata contestata formalmente, purché il giudice ritenga sussistente la violazione.
art. 28 cod. pen.
Disciplina la determinazione delle pene accessorie; consente la determinazione della durata nella misura minima di legge ove ricorrano le condizioni valutate dal giudice (citata in relazione alla fissazione dell'interdizione al minimo).
art. 193 Codice della strada
Consente il sequestro dell'autovettura; la nomina o la qualità di custode del bene sequestrato comporta doveri di custodia che, se violati, integrano la fattispecie rilevante ai fini dell'art. 31 c.p.
art. 608 cod. proc. pen.
Ammette il ricorso per cassazione per violazione di legge anche quando la sentenza di condanna abbia omesso l'applicazione di una pena accessoria; il ricorso può essere proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale.
art. 620 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in determinate ipotesi, di annullare senza rinvio e di decidere la causa direttamente o rideterminare la pena sulla base degli elementi di fatto già accertati, evitando un nuovo giudizio di merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 620 c.p.p.)
Ha ampliato la possibilità, in casi limitati, che la Corte di cassazione ridetermini direttamente la pena nell'annullamento senza rinvio, applicata nel caso concreto per fissare la durata dell'interdizione al minimo.
Massime di principio
- Quando il reato è commesso dal soggetto nella qualità di custode di beni sottoposti a sequestro, va valutata l'applicazione dell'art. 31 c.p.: la custodia è un dovere che, se violato, può integrare l'elemento che rende applicabile l'interdizione dai pubblici uffici.
- L'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall'art. 31 c.p. si applica anche se l'aggravante dell'abuso di pubblica funzione non è stata espressamente contestata, purché il giudice ritenga sussistente l'abuso o la violazione del dovere d'ufficio.
- L'omissione di applicare una pena accessoria è motivo di ricorso per cassazione esercitabile dal Pubblico Ministero o dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 608 c.p.p.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e determinare direttamente la pena accessoria (anche nella misura minima) quando i fatti e le valutazioni del giudice di merito consentono di correggere la situazione senza nuovi accertamenti, ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- In presenza di una pena principale irrogata in prossimità del minimo edittale, la Corte può giustificare l'applicazione della pena accessoria nella misura minima di legge.
- In casi simili è utile che la difesa verifichi e contestualizzi la qualità soggettiva dell'agente (es. effettiva nomina o obbligo di custodia) e che il giudice di merito espliciti le ragioni per l'eventuale esclusione dell'accessorio, per evitare ricorsi per cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24326/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24327/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24328/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24329/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24330/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24332/2024 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →