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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02826/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La vicenda riguarda la convalida del trattenimento di uno straniero nel CPR di Torino, disposta dal giudice di pace su richiesta della Questura. Il ricorrente ha dedotto che il trattenimento fosse illegittimo perché, prima del nuovo ordine di trattenimento emesso il 5/11/2021, egli era già stato trattenuto presso il CPR di Bari in esecuzione del medesimo decreto di espulsione del Prefetto di Palermo del 3/8/2021; alla cessazione di quel trattenimento il Questore di Bari aveva emesso un ordine di allontanamento di sette giorni ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, ma non risultava adottato un nuovo decreto di espulsione per la sua inosservanza. Secondo il ricorrente, il giudice di pace non poteva convalidare il secondo trattenimento senza acquisire e valutare gli atti relativi al precedente trattenimento e al successivo ordine di allontanamento, e la motivazione del decreto era solo apparente perché si limitava ad affermare che non emergevano elementi di illegittimità del provvedimento di espulsione. Il ricorso ha quindi denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 14, commi 4 e 5 e 5-bis, d.lgs. 286/1998, dell'art. 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111, sesto comma, Cost., per motivazione inesistente o apparente del provvedimento di convalida.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di pace non avesse svolto il controllo richiesto dalla legge sulla legittimità del trattenimento, perché non aveva verificato la sequenza procedimentale precedente né la sussistenza di un nuovo provvedimento di espulsione dopo l'inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Bari. La motivazione del decreto di convalida è stata ritenuta non coerente con le allegazioni difensive e insufficiente a dimostrare l'effettiva verifica dei presupposti legali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di pace di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    La convalida del trattenimento richiede il controllo giudiziale pieno non solo sulla misura restrittiva, ma anche sulla legittimità del provvedimento di espulsione e sulla correttezza della sequenza procedimentale che ne costituisce il presupposto. Gli atti trasmessi devono consentire una verifica sostanziale e non meramente esteriore.

  • art. 13 d.lgs. 286/1998

    Il provvedimento di espulsione amministrativa costituisce il presupposto del trattenimento e il giudice della convalida deve verificarne la sussistenza e la legittimità.

  • art. 15 direttiva 2008/115/CE

    Richiamata a sostegno della disciplina del trattenimento e del controllo sulla sua durata e sui presupposti.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione del decreto di convalida deve essere effettiva e non apparente, quale espressione del controllo giurisdizionale richiesto sulla privazione della libertà personale.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio denunciato riguarda nullità del provvedimento per motivazione apparente e violazione delle regole processuali sulla convalida.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato solo con riferimento alla costituzione degli intimati ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

  • art. 372 c.p.c.

    È stata ritenuta ammissibile la produzione documentale in cassazione per verificare la sequenza dei precedenti atti di trattenimento e allontanamento.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Citato nella motivazione del giudice di pace, ma la Corte rileva che la sua mera esclusione non basta senza verificare i presupposti specifici del trattenimento e dell'espulsione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice deve effettuare un controllo effettivo e pieno sulla legittimità dell'intera sequenza amministrativa, non potendosi limitare a un riscontro meramente formale dell'esistenza di un provvedimento di espulsione.
  • La motivazione del decreto di convalida è viziata quando non dà conto della verifica degli atti necessari a ricostruire il titolo del trattenimento e delle eventuali vicende pregresse che incidono sulla legittimità della nuova misura.
  • Se il precedente trattenimento si è concluso con un ordine di allontanamento ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, la legittimità di un successivo trattenimento presuppone la verifica della fase successiva e dell'eventuale nuovo provvedimento di espulsione conseguente all'inosservanza di quell'ordine.
  • Nel controllo sulla convalida del trattenimento, l'omessa acquisizione o valutazione degli atti rilevanti può tradursi in motivazione solo apparente e quindi in illegittimità del decreto.
  • Il giudice della convalida deve rifiutare la convalida quando manca il provvedimento presupposto oppure quando esso risulti adottato fuori delle condizioni previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
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