Cassazione Civile, Ordinanza n. 27982/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità, definito con ordinanza n. 6149 del 2017, la Corte aveva accolto il ricorso della parte assistita dal difensore richiedente e aveva condannato l'istituto intimato alla rifusione delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo e del giudizio di cassazione. Il difensore, munito di procura speciale per proporre il ricorso per correzione di errore materiale, ha chiesto la correzione dell'ordinanza nella parte in cui non era stata disposta la distrazione delle spese in suo favore quale antistatario e nella parte in cui le spese del giudizio di cassazione erano state liquidate con l'importo indicato come "euro 1.00,00". L'ente intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha affermato che l'omissione della distrazione delle spese, richiesta nelle conclusioni del ricorso originario, era emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche ai provvedimenti della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre rilevato che la dicitura "1.00,00" integrava un errore materiale evidente, consistente nella mancata scrittura di uno zero, e doveva quindi leggersi come "euro 1.000,00". Non sono state poste spese del procedimento, data la sua natura speciale.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
consente la correzione degli errori materiali o di calcolo che risultino dal testo del provvedimento, senza incidere sul contenuto decisorio
art. 288 c.p.c.
disciplina il procedimento di correzione dell'errore materiale
art. 93, comma 2, c.p.c.
richiamato quale base normativa coerente con la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 391-bis c.p.c.
rende applicabile il procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile quando vi sia difformità tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica nel provvedimento, difformità desumibile dal testo stesso e dalle ragioni esposte in motivazione.
- La correzione non può essere usata per emendare vizi di formazione della volontà decisoria, rimessi invece ai mezzi di impugnazione; è invece ammessa quando l'errore sia meramente espressivo, riconoscibile e immediatamente rilevabile.
- La distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, se richiesta nelle conclusioni del ricorso e omessa nel dispositivo, può essere inserita mediante correzione dell'errore materiale.
- L'errore materiale nella liquidazione delle spese è correggibile quando l'importo risulti chiaramente frutto di un refuso o di una mancata digitazione, senza alterare la scelta decisoria sulla misura della liquidazione.
- Il procedimento di correzione, anche dinanzi alla Cassazione, non dà luogo a una soccombenza in senso tecnico e non comporta di regola pronuncia sulle spese.
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