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Sentenza

Sentenza n. 299/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 12.11.2024, n. 221.

Giustizia amministrativa202600020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, 12 novembre 2024, n. 221, relativa all’attribuzione della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, n. 221 del 12 novembre 2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con una provvista di 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2017 al 2023, per complessivi 2.500 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla notificazione del ricorso sino al saldo. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era inutilmente decorso. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’inottemperanza dell’Amministrazione e l’assenza di contestazioni sul merito. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l’ulteriore caso di inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione. Ha inoltre disposto, su richiesta di parte, una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere giudizialmente all’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di una richiesta di parte e dell’inottemperanza dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può imporre una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue una sentenza esecutiva entro il termine dilatorio previsto dalla legge e non contesta nel merito l’obbligo riconosciuto dal titolo, il giudice amministrativo deve accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, prevedendo un termine per il suo intervento sostitutivo, quando sussista il rischio concreto di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione.
  • Su richiesta della parte vittoriosa, l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere sanzionato mediante una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata per ogni giorno di ritardo e decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La penalità di mora può essere fatta decorrere fino all’effettiva esecuzione del giudicato oppure, in caso di persistente inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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