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Sentenza

Sentenza n. 2550/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa201400385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’autorizzazione sismica del Genio Civile per l’esecuzione di lavori assentiti con concessione edilizia e variante urbanistica recante un vincolo di inedificabilità assoluta sull’area di proprietà

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con due ricorsi poi riuniti, il diniego del Genio Civile di Catania all’autorizzazione prevista dalla normativa sismica per lavori relativi a un fabbricato residenziale e gli atti di adozione e approvazione di una variante al piano regolatore che aveva imposto sulla loro proprietà un vincolo di inedificabilità assoluta, in prossimità della frattura eruttiva denominata Fossa del Cavolo. Nel primo giudizio hanno dedotto, tra l’altro, travisamento delle relazioni geologiche prodotte, insussistenza della frattura eruttiva nell’area interessata, erronea considerazione dell’asserita carenza di pianificazione attuativa, omessa valutazione delle osservazioni, sviamento e incompetenza, nonché formazione del silenzio-assenso per il decorso del termine previsto dall’art. 32 della legge regionale n. 7/2003. Nel secondo giudizio hanno contestato la variante per omessa o insufficiente considerazione delle osservazioni presentate e degli studi geologici allegati, erronea localizzazione della Fossa del Cavolo, difetto di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e irragionevolezza del vincolo, anche perché l’area risultava inserita in una zona in larga parte già edificata. Le amministrazioni hanno sostenuto la legittimità degli atti, richiamando gli studi geologici e le valutazioni del Genio Civile sul rischio sismico e sulla necessità di tutelare la pubblica incolumità.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i ricorsi riuniti. Quanto al silenzio-assenso, ha ritenuto che l’art. 32 della legge regionale n. 7/2003 non consenta la formazione dell’assenso tacito quando l’istanza iniziale sia priva di elementi indispensabili per la valutazione del rischio sismico. Nel caso concreto, la richiesta di una planimetria di dettaglio relativa alla localizzazione dell’intervento rispetto alla Fossa del Cavolo e alle fasce di vincolo riguardava un’integrazione essenziale; inoltre, nelle more del procedimento, i ricorrenti avevano presentato una variante al progetto, con conseguente decorrenza di un nuovo termine, e avevano trasmesso l’integrazione geologica solo successivamente. Il diniego non è quindi risultato tardivo né superato dal silenzio-assenso. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego del Genio Civile, fondato su studi geologici e sulle risultanze degli strumenti urbanistici, dai quali emergevano la presenza o comunque la plausibile interferenza della frattura eruttiva e condizioni potenziali di instabilità suscettibili di amplificazione in caso di terremoto. L’impossibilità di definire con assoluta certezza il perimetro sotterraneo della frattura non impediva l’azione amministrativa, poiché imponeva l’applicazione del principio di precauzione a tutela della pubblica incolumità. Le valutazioni tecniche dell’amministrazione non sono state ritenute manifestamente irragionevoli e non potevano essere sostituite dalle diverse valutazioni contenute nelle relazioni geologiche private. Anche la variante urbanistica è stata ritenuta legittima: si fondava su uno studio geologico di dettaglio approvato dal Genio Civile e sul relativo parere favorevole condizionato all’imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta. Le osservazioni dei ricorrenti e gli studi allegati erano stati conosciuti e considerati dal Comune; la deliberazione consiliare aveva esplicitato la prevalenza delle esigenze di sicurezza e compatibilità geomorfologica, mentre il decreto assessoriale era validamente motivato per relationem mediante il richiamo alla deliberazione comunale e al parere del Genio Civile. È stata respinta anche la censura di sproporzionalità, poiché l’edificazione prevalente dell’area non escludeva la persistente esigenza di tutelare la pubblica incolumità nella porzione residua. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 18 l. 64/1974

    non possano iniziarsi i lavori senza la preventiva autorizzazione del Genio Civile

    La preventiva autorizzazione sismica costituisce, in via generale, condizione necessaria per l’inizio dei lavori nelle località sismiche.

  • art. 32 l.r. 7/2003

    il Genio Civile è tenuto a completare l’istruttoria sulla richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni e, in caso di richiesta di integrazione, deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla ricezione degli atti; in mancanza di motivato provvedimento di diniego, l’autorizzazione si intende resa

    Il silenzio-assenso può formarsi solo se l’istanza contiene gli elementi indispensabili per consentire la valutazione del rischio sismico. Una richiesta tardiva di integrazioni non essenziali non impedisce il silenzio-assenso, mentre la mancanza di documentazione essenziale impedisce la stessa formazione dell’assenso tacito. La presentazione di una variante che modifica l’oggetto dell’intervento determina la decorrenza di un nuovo termine.

  • art. 13 l. 64/1974

    Il parere del Genio Civile sulle condizioni geomorfologiche e sismiche dell’area costituisce il presupposto tecnico della variante urbanistica e dell’imposizione del vincolo di inedificabilità.

  • art. 16 l.r. 16/2016

    Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall’articolo 32 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7

    La disposizione regionale, nella parte richiamata, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 232/2017; la disciplina dell’autorizzazione sismica deve comunque essere interpretata nel rispetto dell’esigenza statale di vigilanza assidua sulle costruzioni e di tutela dell’incolumità pubblica.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre una verificazione tecnica; nel caso concreto la verificazione è stata revocata perché non conclusiva e non era possibile rinviare sine die la decisione in attesa degli studi di microzonazione.

  • artt. 95 ss. d.P.R. 380/2001

    Sono stati richiamati dai ricorrenti per evidenziare le possibili conseguenze penali e demolitorie dell’esecuzione di opere in violazione della disciplina sismica; il richiamo è servito a sostenere la permanenza dell’interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso sull’autorizzazione sismica può formarsi soltanto quando l’istanza sia corredata dagli elementi informativi e documentali indispensabili per consentire all’autorità competente una valutazione effettiva del rischio sismico; la mancanza di tali elementi impedisce la formazione dell’assenso tacito, anche se è decorso il termine ordinario.
  • Le richieste tardive dell’amministrazione non impediscono il silenzio-assenso quando riguardano soltanto integrazioni non essenziali, regolarizzazioni o precisazioni su aspetti secondari; diversamente, la richiesta tempestiva o successiva relativa a elementi indispensabili per identificare l’intervento e valutare il rischio incide sulla stessa configurabilità dell’istanza.
  • La presentazione, nel corso del procedimento autorizzatorio, di nuovi elaborati progettuali o di una variante che modifichi l’oggetto dell’intervento determina una nuova istanza e fa decorrere nuovamente il termine per la formazione del silenzio-assenso.
  • In presenza di un rischio sismico scientificamente plausibile ma caratterizzato da incertezza quanto alla precisa delimitazione dell’area pericolosa, l’amministrazione può applicare il principio di precauzione e adottare misure restrittive, purché fondate su studi tecnici attendibili, coerenti con la tutela della pubblica incolumità e non manifestamente irragionevoli.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire alle valutazioni tecniche dell’autorità competente proprie valutazioni geologiche alternative quando la decisione amministrativa sia sorretta da istruttoria tecnica adeguata e non presenti profili di manifesta irragionevolezza, travisamento o illogicità.
  • Nel procedimento di pianificazione urbanistica, le osservazioni dei privati non devono essere accolte, ma devono essere effettivamente esaminate; è sufficiente una motivazione che dia conto delle ragioni della loro reiezione e della prevalenza dell’interesse pubblico, anche mediante motivazione per relationem, quando l’atto richiamato esponga adeguatamente l’istruttoria e il bilanciamento svolti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiTermini del procedimento e silenzioLocalizzazione di opere e impianti
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipi di precauzione e prevenzione

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