Sentenza del 24/11/2016 n. 6160 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Rettifica valore terreno - Utilizzo di dati provenienti da siti web - Motivazione - Carenza - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva determinato un maggiore valore del terreno compravenduto, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, basandosi su un'inserzione pubblicata su un portale web relativa alla vendita di un altro terreno. Il ricorrente ha contestato la sufficienza e l'attendibilità di tale elemento, deducendo la violazione dell'art. 51 del d.lgs. 131/1986 e il difetto di motivazione dell'atto, poiché l'Amministrazione non aveva svolto ulteriori accertamenti né acquisito dati oggettivi e verificabili sul reale valore del bene.
La decisione
La contestazione è stata accolta. La determinazione del maggior valore non può fondarsi unicamente su un'annuncio immobiliare reperito online, riferito peraltro a un terreno diverso. L'Ufficio avrebbe dovuto ampliare l'attività istruttoria e procurarsi elementi certi, anche mediante il ricorso all'Ufficio Tecnico Erariale o ad altri organi tecnici competenti per una stima del terreno oggetto della compravendita. La carenza motivazionale e istruttoria comporta la nullità dell'avviso di liquidazione.
Norme richiamate
Art. 51 del d.lgs. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La rettifica del valore dichiarato di un immobile deve essere sostenuta da elementi oggettivi, attendibili e riferibili al bene valutato. L'Ufficio non può basarsi esclusivamente su informazioni generiche o su un'inserzione online relativa a un immobile diverso, ma deve svolgere un'adeguata attività istruttoria.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione che rettifica il valore di un immobile deve indicare elementi concreti, verificabili e specificamente riferibili al bene oggetto della compravendita.
- Le inserzioni immobiliari pubblicate su siti web possono costituire, al massimo, un indizio, ma non sono normalmente sufficienti da sole a fondare una rettifica fiscale, soprattutto perché rappresentano prezzi richiesti e non necessariamente valori effettivi di vendita.
- Quando l'Amministrazione dispone di elementi non conclusivi, deve integrare l'istruttoria mediante dati catastali, comparabili attendibili, atti di compravendita effettivi o una perizia tecnica dell'Ufficio competente.
- La motivazione dell'atto deve consentire al contribuente di comprendere il percorso logico seguito per determinare il maggior valore; una motivazione fondata su dati generici o non pertinenti può comportare l'annullamento o la nullità dell'atto.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare sia la pertinenza dei comparabili utilizzati sia l'effettiva natura dei dati considerati dall'Ufficio, contestando l'assenza di un'adeguata attività estimativa.
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