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Sentenza

Sentenza n. 2419/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6432/2024

Giustizia amministrativa202503982

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6432/2024, recante condanna all'accredito di complessivi 2.000 euro sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6432/2024, notificata al Ministero il 10 ottobre 2024 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Nonostante la formazione del giudicato e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva adempiuto. Sono stati chiesti l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del dirigente competente del Ministero o di un funzionario delegato quale commissario ad acta. Ha inoltre applicato la penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 3; comma 4, lett. e)

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso consente l'attivazione dell'ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina, secondo quanto precisato dal giudice, la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della parcella.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato per la determinazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza, la prova della formazione del giudicato, documentata dalla mancata impugnazione del titolo e dalla relativa certificazione di cancelleria, nonché l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni.
  • Quando un'amministrazione non esegue una pronuncia definitiva che le impone il pagamento di somme determinate, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale adempimento entro un termine assegnato e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico ausiliario obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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