Cassazione Penale, Sentenza n. 7218/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna con due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 27 Cost., deducendo che la condanna sarebbe stata fondata solo sull'incapacità degli imputati di indicare altri possibili autori della sottrazione della bicicletta; 2) errata qualificazione del fatto come furto in abitazione (art. 624-bis, 625 n. 7 c.p.), poiché la sottrazione era avvenuta in un cortile condominiale su cosa esposta alla pubblica fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché i giudici di merito hanno fornito argomentazioni logiche e coerenti con i dati processuali (osservazione diretta della Dutka dalla vittima; presenza di un uomo che fuggì e ritrovamento della bicicletta nel cortile di Robulet). Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la nozione di abitazione/privata dimora include anche aree pertinenziali come i cortili, e l'aggravante dell'art. 625 n. 7 c.p. opera anche quando la cosa si trova in luogo privato ma aperto al pubblico o facilmente accessibile. Sono confermate le condanne per furto aggravato in abitazione; per Robulet è stata esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
art. 624-bis, 625 n. 7 cod. pen.
Il fatto è qualificato come furto aggravato in abitazione: la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie alle aree pertinenziali (cortile) anche se aperte o facilmente accessibili
art. 625 n. 7 cod. pen.
art. 624-bis, 625 n. 7 cod. pen.
L'aggravante si applica quando la cosa si trova in luogo privato ma aperto al pubblico o facilmente accessibile e vi è il requisito della "pubblica fede" intesa come affidamento del proprietario sulla custodia della cosa
art. 27 Cost.
La doglianza di violazione dell'art. 27 Cost. (presunzioni o carico della prova) è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la condanna non sia basata sulla sola incapacità degli imputati di indicare altri autori ma su elementi fattuali e probatori concreti
Giurisprudenza (principi richiamati)
Sez. 5 n. 6210 del 24/11/2015; Sez. 2 n. 23981 del 20/05/2016; Sez. 4 n. 5113 del 07/11/2007; Sez. 4 n. 55227 del 07/12/2016
Richiamati principi secondo i quali la nozione di privata dimora comprende luoghi in cui si compiono atti di vita privata anche in modo transitorio (es. cortili) e che l'aggravante per cosa lasciata in stato di esposizione alla pubblica fede può operare indipendentemente dalla natura pubblica o privata del luogo
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito: può verificare la logica e la coerenza della motivazione, ma non riesaminare i fatti per formulare una diversa valutazione.
- La nozione di "abitazione" o "privata dimora" ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. comprende anche le aree pertinenziali (es. cortili), anche se accessibili al pubblico; la rilevanza è data dall'affidamento del proprietario sulla custodia della cosa (pubblica fede).
- L'aggravante per cose lasciate senza custodia può operare anche quando l'oggetto è in luogo privato aperto al pubblico o facilmente accessibile, purché sussista l'affidamento del titolare sulla cosa.
- Elementi indiziari concatenati (osservazione diretta della condotta, fuga di un complice, ritrovamento dell'oggetto nel cortile di casa di un imputato) possono essere valutati come prova della responsabilità se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
- La mera affermazione che gli imputati non hanno saputo indicare terzi autori non è di per sé violazione della presunzione di innocenza se la condanna si fonda su altre evidenze processuali significative.
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