Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1102/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità della richiesta di cittadinanza italiana per residenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 10 aprile 2024 con cui la Prefettura di Bologna ha dichiarato inammissibile la sua domanda di cittadinanza proposta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. La Prefettura ha ritenuto insussistente il requisito della residenza legale decennale, rilevando che, dopo la scadenza dell’11 novembre 2012 del permesso di soggiorno per asilo politico, il ricorrente avrebbe soggiornato irregolarmente per oltre un anno, fino all’ottenimento di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione, in data 21 marzo 2014. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 ed eccesso di potere, sostenendo di avere mantenuto senza interruzioni la residenza anagrafica in Italia. In particolare, il certificato storico di residenza attestava la continuità dell’iscrizione anagrafica nel Comune di Bologna, salvo il trasferimento per il periodo dal 9 ottobre 2017 al 19 agosto 2019 nel Comune di San Lazzaro di Savena. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la presentazione dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, successivamente accolta, aveva legittimato la sua permanenza nel periodo compreso tra la scadenza del precedente permesso e il rilascio del nuovo titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il giudice ha ritenuto non dimostrato che il ricorrente avesse soggiornato irregolarmente in Italia nel periodo controverso. Prima della scadenza dell’11 novembre 2012 egli era titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico; successivamente aveva presentato un’istanza di emersione dal lavoro irregolare, che aveva avuto esito positivo e aveva condotto al rilascio del permesso di soggiorno nel 2014. Secondo il TAR, tale situazione, unitamente alla continuità della residenza anagrafica, escludeva la prova di un’interruzione della residenza legale rilevante ai fini dell’art. 9 della legge n. 91/1992. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito della residenza legale decennale non coincide con la mera presenza fisica dello straniero, ma richiede il mantenimento di una situazione di residenza conforme alla normativa anagrafica. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto non provata l’interruzione della residenza legale, in ragione della continuità dell’iscrizione anagrafica e della presentazione, poi accolta, dell’istanza di emersione.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza, il requisito della residenza legale decennale richiede non la mera presenza materiale dello straniero sul territorio, ma la continuità della residenza conforme alla disciplina anagrafica e dell’ordinamento sull’immigrazione.
  • La continuità dell’iscrizione anagrafica costituisce un elemento rilevante per valutare la permanenza della residenza legale, ma l’Amministrazione deve comunque verificare in concreto la regolarità del soggiorno e non può desumere automaticamente l’interruzione della residenza dalla sola scadenza di un precedente permesso di soggiorno.
  • La presentazione di un’istanza di emersione dal lavoro irregolare, quando la procedura si conclude positivamente con il rilascio del permesso di soggiorno, può rilevare ai fini della valutazione della legittimità della permanenza dello straniero nel periodo antecedente al rilascio del nuovo titolo.
  • È illegittimo il diniego o la declaratoria di inammissibilità della domanda di cittadinanza fondato sull’asserita irregolarità del soggiorno quando tale irregolarità non sia adeguatamente dimostrata e gli elementi documentali disponibili attestino la continuità della residenza anagrafica e la positiva regolarizzazione della posizione dello straniero.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.