Cassazione Penale, Sentenza n. 37701/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione della custodia cautelare in carcere e delle istanze di revoca o sostituzione della misura. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 300, comma 4, 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione sostenendo, in sostanza, che: il periodo di custodia già scontato sarebbe stato pari o superiore alla pena inflitta per i reati satellite posti in continuazione; si sarebbe dovuta considerare una possibile ulteriore riduzione di pena ex art. 442, comma 2‑bis c.p.p.; e non potrebbe operare la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.) rispetto al reato principale di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con conseguente necessità di "ricalibrare" le esigenze cautelari e la scelta della misura
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che il Tribunale dell'appello cautelare abbia correttamente applicato il principio consolidato secondo il quale, in presenza di sentenza di condanna per reati in continuazione, la durata della custodia va confrontata con la pena complessiva risultante dall'applicazione del cumulo/continuazione (art. 300, comma 4 c.p.p.). Ha inoltre precisato che la pronuncia delle Sezioni Unite (Vitale) non è applicabile alla fattispecie in cui la misura cautelare rimane valida anche per il reato più grave (art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Sono state ritenute infondate anche le doglianze relative all'art. 275 c.p.p. (presunzione di adeguatezza della custodia) e inammissibili le questioni sollevate per la prima volta in cassazione (es. possibile riduzione per mancato appellò ex art. 442, comma 2‑bis). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello al Tribunale in materia di misure cautelari; nel caso ha definito la sede di impugnazione del provvedimento cautelare
art. 300, comma 4, cod. proc. pen.
"la durata della custodia già subita" rapportata alla "entità della pena irrogata"
La Corte interpreta la norma nel senso che, quando vi sia una condanna in primo o secondo grado per reati in continuazione, va preso in considerazione l'ammontare complessivo della pena risultante dal cumulo o dalla continuazione per valutare l'eventuale perdita di efficacia della misura cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che i criteri siano stati valutati correttamente dal giudice di merito
art. 275 cod. proc. pen.
Disposizioni sulle esigenze cautelari e sulle misure: la Corte ha affermato che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dal comma 3 rimane operativa anche quando il tempo già trascorso in carcere supera la pena inflitta per uno dei reati satellite, se la custodia è comunque valida per il reato più grave
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere per taluni reati satellite non è neutralizzata dal mero fatto che il periodo custodiale già scontato ecceda la pena per quel reato, quando la misura è applicata anche per il reato più grave
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale (illecito principale contestato nel processo di droga) per la quale la custodia cautelare è risultata ancora valida; la Corte ha stabilito che, essendo la misura pertinente anche a questo reato più grave, non si può limitare la valutazione della durata cautelare alla sola pena del reato satellite
art. 416‑bis cod. pen.
Reato associativo di tipo mafioso menzionato tra quelli contestati; menzionato nel quadro delle imputazioni rilevanti ai fini del cumulo/continuazione
art. 612‑bis cod. pen.
Reato menzionato tra quelli contestati; richiamato nell'ambito del complesso delle imputazioni per le quali è in corso la misura cautelare
art. 442, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Norma che prevede una possibile riduzione di pena in caso di mancato impugnazione della sentenza di secondo grado; la Corte ha ritenuto che l'eventuale rilevanza di tale riduzione non potesse essere sollevata per la prima volta in cassazione
art. 23, commi 8 e 9, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Norme che hanno consentito lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità derogatorie (es. procedimenti a distanza); la Corte ha proceduto secondo tali forme
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato come norma che ha prorogato gli effetti delle disposizioni speciali sul procedimento a distanza; citata per giustificare la modalità di trattazione dell'udienza
Massime di principio
- Quando vi è condanna per reati in continuazione, ai fini dell'art. 300 c.p.p. la durata della custodia va confrontata con la pena complessiva risultante dall'applicazione del cumulo o della continuazione, non con le singole pene irrogate per i reati satellite separatamente
- La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. riferita a uno dei reati satellite può rimanere operativa anche se il tempo già scontato eccede la pena relativa a quel singolo reato, ove la misura cautelare sia valida altresì per il reato più grave
- Le distinzioni giurisprudenziali (es. Sez. U., Vitale) che limitano il confronto alla sola maggiorazione per il reato satellite si applicano soltanto quando la custodia è stata disposta esclusivamente per uno o alcuni reati satellite e non quando la misura è valida anche per il reato principale
- Questioni nuove e rilevanti (per es. effetti ipotetici di riduzioni di pena non dedotte nei gradi di merito) devono essere tempestivamente sollevate nel corso del processo e non possono, di norma, essere introdotte per la prima volta in cassazione
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare in presenza di più reati è necessario un argomentato confronto con il provvedimento impugnato: censure generiche o non specificamente motivate sono destinate a essere ritenute inammissibili
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