Sentenza n. 3364/2026 - Milano, Sezione 5
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità - del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata dalla Società Sette S.r.l. in data 17.12.2024, acquisita al prot. n. 231966/MASE, in ultimo perfezionata con nota acquisita con prot. n. 22711/MASE del 06/02/2025 e con nota acquisita con prot. n. 31077/MASE del 18/02/2025, avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio del provvedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (“VIA”) ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per un impianto agrovoltaico avanzato denominato “Mulazzano” di potenza nominale pari a 62,25 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, ubicato nei comuni di Mulazzano (LO) e di Zelo Buon Persico (LO); - del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR – PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006; - del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 al fine del rilascio del provvedimento di VIA; e per l’accertamento - dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC dello schema di provvedimento di VIA di cui all’art. 25, comma 2 bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, e previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25, comma 2 bis; - dell’obbligo del competente direttore generale del Ministero della Cultura di esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2 bis, secondo periodo del D.Lgs. n. 152/2006; - del diritto della Società al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 ter, del D.Lgs. n. 152/2006 pari ad Euro 16.354,91(sedicimilatrecentocinquantaquattro/novantuno), e per la conseguente condanna - del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25, D.Lgs. n. 152/2006, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25 e della Commissione Tecnica PNRR -PNIEC ad adottare lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell’articolo 25, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva;- del Ministero della Cultura ad esprimere il proprio concerto ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, secondo periodo del D.lgs. n. 152/2006, fissando all’uopo un breve termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva;- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 ter, del D.Lgs. n. 152/2006, pari ad Euro 16.354,91(sedicimilatrecentocinquantaquattro/novantuno).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA per un impianto agrivoltaico avanzato e sulle attività endoprocedimentali necessarie alla conclusione del procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente VIA)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di VIA presentata per un impianto agrivoltaico avanzato di potenza pari a 62,25 MWp, nonché l’accertamento dell’obbligo del MASE di concludere il procedimento, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento e del Ministero della Cultura di esprimere il concerto. Ha inoltre chiesto il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. L’istanza era stata dichiarata procedibile il 24 febbraio 2025, con pubblicazione della documentazione e avvio delle consultazioni; dopo richieste di integrazione e il deposito della documentazione integrativa, il MASE aveva pubblicato un nuovo avviso al pubblico l’8 luglio 2025. Secondo la ricorrente, erano decorsi inutilmente i termini speciali previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, senza adozione del provvedimento di VIA né aggiornamenti sull’esito della procedura. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia e il conseguente diritto al rimborso della metà degli oneri istruttori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile al progetto la disciplina speciale dell’art. 25 del d.lgs. 152/2006 prevista per i progetti PNRR, finanziati dal fondo complementare e attuativi del PNIEC. I termini procedimentali sono stati qualificati come perentori, in base all’art. 25, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e alla finalità di accelerazione delle fonti energetiche rinnovabili. Il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico, ossia entro 130 giorni per lo schema della Commissione e ulteriori 30 giorni per l’adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto ministeriale. Poiché tale termine era ampiamente decorso senza conclusione del procedimento, il silenzio del MASE è stato dichiarato illegittimo. Il Ministero è stato ordinato di concludere il procedimento entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con atto espresso e motivato ma senza vincolo sul contenuto, previo esperimento degli eventuali rimedi previsti per superare ritardi o dissensi delle altre amministrazioni. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale del MASE competente per le valutazioni ambientali o suo delegato, con termine di ulteriori 90 giorni. Il TAR ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria: avendo la società versato complessivamente euro 32.709,83, il MASE è stato condannato a pagare euro 16.354,91. Le spese di lite, pari a euro 2.000 oltre accessori, sono state poste a carico del MASE; sono state compensate nei confronti del Ministero della Cultura, poiché non risultava che la Commissione gli avesse trasmesso lo schema sul quale esprimere il concerto.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione della documentazione e la pubblicazione necessarie per l’avvio del procedimento di VIA.
art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006
Consente una nuova consultazione pubblica a seguito della produzione di integrazioni documentali.
art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006
L’autorità competente procede comunque alla valutazione anche quando i pareri non siano resi nei termini ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto.
La mancata espressione dei pareri o il loro contenuto negativo non esonerano l’autorità competente dall’obbligo di definire il procedimento con una pronuncia espressa.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
La Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione [...] e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione [...], predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni [...] adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto [...].
Per i progetti PNRR, PNIEC o finanziati dal fondo complementare, prevede termini speciali per lo schema della Commissione, il concerto ministeriale e l’adozione del provvedimento finale; nel caso concreto il termine complessivo è stato calcolato in 160 giorni.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento [...] non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria [...].
Il mancato rispetto dei termini del procedimento determina il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Prevede il potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione, del direttore generale competente o di ritardo nel rilascio del concerto ministeriale.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori.
I termini del procedimento di VIA sono perentori; il loro superamento rende illegittima l’inerzia dell’amministrazione, senza tuttavia determinare automaticamente un esito sostanziale predeterminato della VIA.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria la cui metà deve essere rimborsata in caso di mancato rispetto dei termini speciali di conclusione della VIA.
art. 2 l. 241/1990
Costituisce il riferimento per l’obbligo generale di conclusione del procedimento e per la nomina del titolare del potere sostitutivo.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il suo rapporto di dipendenza funzionale dal MASE.
Massime di principio
- Per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, i termini speciali di conclusione del procedimento di VIA previsti dall’art. 25, comma 2-bis, sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7; il loro decorso inutilmente legittima l’azione avverso il silenzio.
- La mancata espressione nei termini dei pareri, del concerto o degli atti endoprocedimentali, anche quando abbiano contenuto negativo o siano espressione di dissenso, non elimina l’obbligo dell’autorità competente di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso e motivato.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio nel procedimento di VIA comporta l’ordine all’amministrazione competente di provvedere entro un termine assegnato dal giudice, ma non consente al giudice di predeterminare il contenuto della valutazione ambientale, che deve essere adottata senza vincolo sostanziale sul merito.
- Il mancato rispetto dei termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 attribuisce al proponente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati ai sensi dell’art. 33 del medesimo decreto.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per l’adozione dell’atto omesso in luogo dell’amministrazione inadempiente.
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