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Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202100268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni provinciali di rilascio di concessioni e nulla-osta per l'occupazione di suolo e sottosuolo, nella parte relativa alle tecniche di scavo e alle modalità di ripristino della pavimentazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato tre determinazioni della Provincia di Modena, adottate ai sensi dell'art. 26 del Codice della strada, relative all'occupazione di suolo e sottosuolo per la posa di cavi e condutture sotterranee in fibra ottica nei Comuni di Soliera, Camposanto e Ravarino. L'impugnazione riguardava, in particolare, la prescrizione dello scavo a cielo aperto o della tecnica NO-DIG, a seconda dei tratti interessati, nonché le modalità di ripristino definitivo della pavimentazione, ritenute eccessivamente gravose. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 19 febbraio 2026, di non avere più interesse alla prosecuzione, riferendo che era stato raggiunto un accordo con la Provincia sulla regolamentazione degli interventi e che non sussistevano più le criticità denunciate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'interesse a ricorrere deve permanere per tutta la durata del giudizio e richiede una lesione concreta e attuale, nonché un'utilità effettiva derivante dall'eventuale annullamento dell'atto. In presenza di un'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse, il giudice, in applicazione del principio dispositivo, non può decidere nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire; deve quindi pronunciare l'improcedibilità, qui formalmente espressa come declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate, su richiesta della ricorrente e in assenza di opposizione della Provincia.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse a ricorrere presenta gli stessi requisiti dell'interesse ad agire: deve consistere nella prospettazione di una lesione concreta e attuale e nell'utilità effettiva conseguibile mediante la decisione favorevole.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione processuale in relazione alla trattazione dell'udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma per tutta la durata del giudizio; la sua sopravvenuta mancanza rende il ricorso improcedibile quando l'eventuale annullamento non sia più idoneo a procurare un vantaggio concreto e attuale al ricorrente.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo deve conformarsi a tale dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità, non potendo decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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