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Sentenza

Sentenza del 07/05/2018 n. 1925 - Comm. Trib. Prov. Milano

Pubblicità - Pubblico indiscriminato - Esenzione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima: i messaggi pubblicitari sui carrelli non beneficiano dell'esenzione, perché la loro diffusione non rimane confinata all'interno dei locali dell'esercizio né è necessariamente diretta ai soli clienti. Di conseguenza, l'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 17, primo comma, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993 alla pubblicità collocata sui carrelli di un supermercato. L'esenzione opera per la pubblicità realizzata all'interno di locali destinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, purché i messaggi siano rivolti esclusivamente ai clienti dell'esercizio e non a un pubblico indiscriminato. Nel caso esaminato, i carrelli potevano circolare anche fuori dai locali commerciali e rendere percepibili i messaggi promozionali a una platea generale di persone, non limitata ai clienti del supermercato.

Norme richiamate

  • Art. 17, primo comma, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993

    È esente da imposta la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia indirizzata ai clienti di tali esercizi commerciali e non sia rivolta ad un pubblico generico.

    L'esenzione è subordinata sia al luogo in cui la pubblicità è realizzata, sia alla sua effettiva destinazione ai soli clienti dell'esercizio. Non si applica quando il supporto pubblicitario può circolare fuori dai locali commerciali e rendere il messaggio percepibile da una platea indiscriminata.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e si applicano solo quando sono rispettate tutte le condizioni previste dalla norma.
  • La pubblicità è esente solo se resta effettivamente confinata nei locali dell'attività e si rivolge esclusivamente alla clientela dell'esercizio.
  • Un supporto pubblicitario mobile, come un carrello, può far venir meno l'esenzione se circola in luoghi accessibili o visibili a soggetti diversi dai clienti.
  • Per valutare l'esenzione occorre considerare non solo il luogo originario di collocazione del messaggio, ma anche la concreta modalità di diffusione e la platea potenziale dei destinatari.

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