Regolamento (UE) 2022/36
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/36 della Commissione dell'11 gennaio 2022 che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso i modelli di certificati contenuti nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, adeguandoli alle più recenti modifiche della normativa di base in materia di sanità animale, controlli ufficiali e condizioni di importazione. Gli interventi riguardano soprattutto le condizioni BSE per bovini, ovini e caprini, le garanzie per cervidi, latte e prodotti lattiero-caseari, miele, prodotti composti, budelli e prodotti acquatici vivi. È inoltre introdotto un periodo transitorio per evitare perturbazioni degli scambi.
Modifica i modelli di certificati sanitari/ufficiali dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi, prodotti di origine animale e prodotti composti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di animali acquatici vivi e di numerose categorie di prodotti di origine animale e prodotti composti per il consumo umano o per il transito, disciplinati dai modelli di certificato dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Riguarda operatori, esportatori, autorità competenti e certificatori dei paesi terzi, territori o loro zone autorizzati, nonché i casi in cui sono coinvolti Stati membri o l’Irlanda del Nord per effetto del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Sono previste esclusioni o chiarimenti per alcune partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, già pronte per il consumo umano diretto senza ulteriore trasformazione nell’Unione, e per specie non elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. È inoltre previsto un regime transitorio fino al 15 settembre 2022, per certificati rilasciati entro il 15 giugno 2022, secondo i modelli previgenti.
Modifica dei modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/36 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, che contiene i modelli di certificati sanitari, ufficiali e sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di animali e merci. L’obiettivo dichiarato è aggiornare i modelli alle modifiche sopravvenute nella normativa di base, soprattutto in materia di sanità animale, controlli ufficiali e requisiti specifici per alcune categorie di prodotti.
Ambito e finalità delle modifiche
Le modifiche interessano in particolare i capitoli dell’allegato III relativi a prodotti di origine bovina, ovina e caprina, budelli, prodotti acquatici vivi, latte e derivati, miele, prodotti composti e transito di prodotti composti. In più punti la Commissione evidenzia la necessità di adeguare i certificati alle revisioni del regolamento (CE) n. 999/2001 sulla BSE, del regolamento delegato (UE) 2020/692 e delle sue modifiche, nonché agli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Adeguamenti BSE per bovini, ovini e caprini
Numerosi capitoli sono stati riformulati per rispecchiare in modo più puntuale le condizioni di ingresso nell’Unione di carni, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, gelatina, collagene e materie prime di origine bovina, ovina e caprina. La logica comune è quella di differenziare gli attestati in base alla qualifica sanitaria del paese o della regione di origine rispetto alla BSE, secondo la decisione 2007/453/CE, distinguendo tra rischio trascurabile, controllato e indeterminato.
Per ciascuna categoria sono previste condizioni cumulative o alternative che possono includere:
- assenza di materiale specifico a rischio, come definito dal regolamento (CE) n. 999/2001;
- esclusione di carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini, ove pertinente;
- divieto che gli animali siano stati macellati con iniezione di gas nella cavità cranica previo stordimento o con metodi analoghi;
- divieto di somministrazione di farine di carne e ossa o ciccioli, in particolare nei casi di rischio indeterminato;
- obbligo di manipolazione tale da evitare contaminazione da tessuti nervosi e linfatici esposti durante il disossamento.
Per taluni certificati è mantenuta o introdotta la possibilità di attestare condizioni particolari per animali nati, allevati continuativamente e macellati in paesi o regioni con rischio trascurabile, anche quando vi sia stato almeno un caso indigeno di BSE, purché siano rispettate le ulteriori condizioni richieste.
Cervidi d’allevamento e selvatici
Nei modelli relativi a preparazioni e prodotti a base di carne sono aggiunti due nuovi punti per i materiali provenienti da cervidi d’allevamento e da cervidi selvatici. In entrambi i casi il prodotto deve derivare unicamente da carni, escluse frattaglie e midollo spinale, e gli animali devono essere risultati negativi al test per la malattia del dimagrimento cronico eseguito mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo riconosciuto dalle autorità competenti.
Per i cervidi d’allevamento, il prodotto non deve derivare da animali appartenenti a un allevamento in cui la malattia sia stata confermata o ufficialmente sospettata. Per i cervidi selvatici, il prodotto non deve derivare da animali provenienti da una regione in cui la malattia sia stata confermata negli ultimi tre anni o ufficialmente sospettata.
Budelli e intestini trattati
Il capitolo 27, relativo ai budelli destinati al consumo umano, viene riformulato per chiarire meglio l’applicazione delle condizioni BSE e l’origine dei budelli. Il testo specifica, in funzione della classificazione del paese o della regione, quali condizioni sono necessarie per l’ingresso nell’Unione, in particolare per i budelli derivati da bovini, con riferimento al materiale specifico a rischio e ai divieti relativi alla macellazione e all’alimentazione.
Inoltre, il punto II.2.2 è riscritto per disciplinare i budelli e/o intestini ottenuti da bovini, ovini, caprini o suini detenuti, prevedendo diverse modalità di trasformazione ammesse, tra cui:
- trasformazione da partite provenienti da zone autorizzate per carni fresche delle stesse specie, senza condizioni specifiche nella colonna 5 dell’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
- salatura con cloruro di sodio o con fosfato addizionato a sale, per almeno 30 giorni a temperatura pari o superiore a 20 °C;
- per animali diversi da bovini, ovini, caprini e suini, salatura con NaCl per 30 giorni, decolorazione o essiccazione dopo raschiatura.
Animali acquatici vivi e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici
I capitoli 28 e 31 sono aggiornati per precisare che gli animali acquatici devono essere spediti nell’Unione direttamente dal luogo di origine e non devono essere trasportati, tra carico e arrivo, nella stessa acqua o nello stesso contenitore/barca vivaio insieme ad animali di stato sanitario inferiore o non destinati all’ingresso nell’Unione.
Per i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, l’etichetta deve riportare indicazioni esplicite sul fatto che tali prodotti sono destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea. Il regolamento introduce anche una definizione di “ulteriore trasformazione” come insieme di misure e tecniche che alterano l’integrità anatomica prima dell’immissione sul mercato ai fini del consumo umano, ad esempio dissanguamento, eviscerazione, decapitazione, lavorazione in tranci e sfilettatura.
La nota di esenzione precisa che la parte II.2 del certificato non si applica, e va cancellata, quando la partita riguarda:
- specie non elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882;
- animali acquatici selvatici e prodotti da essi ottenuti sbarcati da pescherecci per consumo umano diretto;
- prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dai vivi, già pronti per il consumo umano diretto senza ulteriore trasformazione nell’Unione.
La validità del certificato è fissata in 10 giorni dalla data di rilascio, prorogabili per la durata del viaggio via mare o per via navigabile. Le note chiariscono anche chi deve firmare il certificato a seconda che la parte II.2 sia o meno cancellata.
Latte crudo, prodotti lattiero-caseari e miele
Nei capitoli 33, 34 e 35, relativi rispettivamente al latte crudo, ai prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo o non soggetti a trattamento specifico di riduzione del rischio, e ai prodotti lattiero-caseari sottoposti a pastorizzazione, è sostituito il requisito relativo alla permanenza degli animali nel paese terzo, territorio o zona di origine. Ora il certificato contempla espressamente l’ipotesi che gli animali siano rimasti nella zona fin dalla nascita o per almeno tre mesi precedenti la mungitura, oppure che siano stati introdotti da un altro paese terzo, territorio o zona elencati per le medesime categorie, o da uno Stato membro.
Il capitolo 45, dedicato al miele e agli altri prodotti apicoli destinati al consumo umano, è sostituito integralmente. Nei considerando si spiega che la modifica mira a rafforzare le garanzie di autenticità delle partite, allineandole a determinate norme della direttiva 2001/110/CE.
Prodotti composti e transito
I capitoli 50 e 52, relativi ai prodotti composti e al transito attraverso l’Unione di prodotti composti, sono anch’essi sostituiti integralmente. Le modifiche servono a consentire una certificazione più flessibile dell’origine dei prodotti trasformati contenuti nei prodotti composti, anche quando questi siano prodotti in uno Stato membro, e a chiarire che le diverse origini sono ammissibili se i prodotti soddisfano le pertinenti prescrizioni di sanità pubblica e di sanità animale.
Disciplina transitoria e rapporti con altri atti
Per evitare perturbazioni degli scambi, il regolamento consente per un periodo transitorio fino al 15 settembre 2022 l’uso dei certificati rilasciati secondo i modelli previgenti, a condizione che siano stati emessi entro il 15 giugno 2022. Il regolamento richiama inoltre, in numerosi punti, la decisione 2007/453/CE sulla qualifica sanitaria BSE, il regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (UE) 2021/404 sugli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati, il regolamento delegato (UE) 2020/692, il regolamento delegato (UE) 2020/689, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e, per il miele, la direttiva 2001/110/CE.
Disposizioni principali
Modifica generale dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sia modificato secondo l’allegato del nuovo regolamento. Le modifiche incidono su numerosi capitoli e modelli certificativi relativi a prodotti di origine animale e animali acquatici.
Regime transitorio
L’articolo 2 consente, fino al 15 settembre 2022, l’ingresso nell’Unione di partite accompagnate da certificati rilasciati secondo i modelli previgenti dell’allegato III, capitoli 1, 2, da 24 a 28, 31, da 33 a 35, da 41 a 45, 50 e 52, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2022.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento delle condizioni BSE per prodotti bovini, ovini e caprini
I capitoli 1, 2, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 e 44 sono riscritti o aggiornati per allineare i certificati alle classificazioni di rischio BSE della decisione 2007/453/CE e alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, con condizioni differenziate per paesi a rischio trascurabile, controllato o indeterminato. Sono disciplinati, tra l’altro, materiale specifico a rischio, divieti relativi a taluni metodi di macellazione, alimentazione con farine di carne e ossa/ciccioli, contaminazione da tessuti nervosi e linfatici e, in alcuni casi, l’identificazione delle carcasse con striscia rossa.
Nuove attestazioni per cervidi d’allevamento e selvatici
Nei capitoli 24 e 25 sono inseriti nuovi punti II.1.13 e II.1.14 per attestare che i prodotti contenenti materiali di cervidi d’allevamento o selvatici provengano unicamente da carni, escluse frattaglie e midollo spinale, risultate negative al test per la malattia del dimagrimento cronico, con ulteriori condizioni sullo stato dell’allevamento o della regione di origine.
Budelli: chiarimenti su origine e condizioni di ingresso
Nel capitolo 27 è riscritto il punto II.1.7 per chiarire, per i budelli derivati da bovini, ovini e caprini, le condizioni BSE applicabili in funzione del paese/regione di origine. Nel capitolo 27 è inoltre modificato il punto II.2.2 per specificare i trattamenti e le origini ammissibili di vesciche e intestini, includendo opzioni di salatura, salamoia, decolorazione o essiccazione dopo raschiatura.
Animali acquatici vivi e prodotti acquatici
Nei capitoli 28 e 31 sono chiariti i requisiti di spedizione diretta, di separazione da animali di stato sanitario inferiore e la validità del certificato, fissata in 10 giorni prorogabili per il trasporto via mare o per via navigabile. Sono inoltre definite le nozioni di 'ulteriore trasformazione' e le ipotesi in cui la parte II.2 del certificato non si applica; la nota finale chiarisce anche chi deve firmare il certificato nei casi di parte II.2 cancellata o non cancellata.
Latte crudo e prodotti lattiero-caseari
Nei capitoli 33, 34 e 35 la certificazione è aggiornata per prevedere che gli animali da cui deriva il latte siano rimasti nella zona di origine dalla nascita o per almeno tre mesi prima della mungitura, oppure siano stati introdotti da un altro paese terzo, territorio o zona autorizzati, o da uno Stato membro.
Miele e prodotti apicoli
Il capitolo 45 è sostituito integralmente, con la finalità indicata nei considerando di rafforzare l’autenticità delle partite e allineare le garanzie ad alcune norme della direttiva 2001/110/CE.
Prodotti composti e transito di prodotti composti
I capitoli 50 e 52 sono integralmente sostituiti. Le modifiche consentono, tra l’altro, di certificare diverse origini dei prodotti trasformati contenuti nei prodotti composti, compreso il caso in cui i prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti siano stati prodotti in uno Stato membro, e di adeguare gli attestati alle pertinenti prescrizioni di sanità pubblica e sanità animale.
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