Regolamento (UE) 2022/1180
Regolamento delegato (UE) 2022/1180 della Commissione dell'11 gennaio 2022 che rettifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato corregge un errore introdotto dal regolamento delegato (UE) 2020/411 nella disciplina tecnica applicabile alle navi da passeggeri prevista dalla direttiva 2009/45/CE. La correzione chiarisce che, per le navi da passeggeri di categoria B, C e D, non si applica la regola 8-1 del capitolo II-1, parte B, della convenzione SOLAS del 1974. L’intervento è motivato dalla necessità di evitare requisiti di rientro in porto in sicurezza ritenuti sproporzionati per tali categorie di navi.
Rettifica puntuale della direttiva 2009/45/CE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, con esclusione della regola SOLAS 8-1 per le navi di categoria B, C e D.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi da passeggeri disciplinate dalla direttiva 2009/45/CE, limitatamente all’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, parte B, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/411. La rettifica riguarda in particolare le navi da passeggeri delle categorie B, C e D e chiarisce il regime applicabile rispetto alle disposizioni della convenzione SOLAS del 1974, escluse quelle della regola 8-1. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica della disciplina di sicurezza per le navi da passeggeri
Il regolamento delegato (UE) 2022/1180 della Commissione interviene in via correttiva sulla direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. La finalità è eliminare un errore presente nel testo risultante dal regolamento delegato (UE) 2020/411, che aveva modificato l’allegato tecnico della direttiva.
Contesto e ragioni della rettifica
Dai considerando emerge che la versione modificata dell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, parte B, non escludeva in modo espresso la regola 8-1 della convenzione SOLAS del 1974 dall’ambito delle norme applicabili alle navi da passeggeri delle categorie B, C e D. Nel corso dei negoziati, gli esperti avevano però concordato che i requisiti di rientro in porto in sicurezza previsti da tale regola non dovessero applicarsi a queste categorie, poiché sproporzionati rispetto alle condizioni operative delle navi interessate.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 sostituisce integralmente la parte B dell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, della direttiva 2009/45/CE. La nuova formulazione dispone che le navi applicano le parti da B a B-4 del capitolo II-1 della convenzione SOLAS del 1974, e le successive modifiche, ma con esclusione espressa della regola 8-1.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli armatori e gli operatori di navi da passeggeri delle categorie B, C e D, la rettifica chiarisce che non sussiste l’obbligo di conformarsi ai requisiti di rientro in porto in sicurezza della regola 8-1. Il testo ha natura tecnica e di coordinamento, ma è rilevante per la corretta applicazione degli standard di sicurezza marittima nell’ambito del diritto dell’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato I della direttiva 2009/45/CE
Sostituisce la parte B dell’allegato I, sezione 2, capitolo II-1, della direttiva 2009/45/CE. La nuova formulazione stabilisce che le navi devono applicare le disposizioni della convenzione SOLAS, capitolo II-1, parti da B a B-4, e successive modifiche, con l’espressa eccezione della regola 8-1.
Chiarimento sull’esclusione della regola SOLAS 8-1
Rimuove l’ambiguità derivante dal testo modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/411, precisando che i requisiti di rientro in porto in sicurezza della regola 8-1 non si applicano alle navi da passeggeri di categoria B, C e D.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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