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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/71

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/71 della Commissione del 12 gennaio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Ziegen-Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra» (STG)]

Normativa europea32022R0071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare di una specialità tradizionale garantita già iscritta nel registro UE. La modifica consiste, tra l’altro, nell’estensione della denominazione con l’aggiunta di "Kozje seneno mleko" alle denominazioni già protette. Poiché non sono state presentate opposizioni, la Commissione approva la modifica e ne dispone l’applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della specialità tradizionale garantita "Ziegen-Heumilch" / "Goat’s Haymilk" / "Latte fieno di capra" / "Lait de foin de chèvre" / "Leche de heno de cabra", con aggiunta della denominazione "Kozje seneno mleko".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla specialità tradizionale garantita (STG) già registrata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/487 e riguarda la modifica del relativo disciplinare, inclusa la denominazione del prodotto. Ha efficacia generale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono indicate esclusioni specifiche.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della STG "Ziegen-Heumilch" / "Goat’s Haymilk" / "Latte fieno di capra" / "Lait de foin de chèvre" / "Leche de heno de cabra"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/71 della Commissione approva una modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita già registrata a livello unionale. La modifica è qualificata come non minore e riguarda anche l’estensione della denominazione con l’aggiunta di "Kozje seneno mleko".

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Austria ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La competenza della Commissione a decidere deriva dall’articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Poiché la modifica è considerata non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, essa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire la presentazione di opposizioni. La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Contenuto della modifica approvata

L’oggetto del regolamento è l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicato per la STG in questione. La modifica interessa la denominazione protetta, che viene ampliata con l’inserimento di "Kozje seneno mleko" accanto alle denominazioni già esistenti in tedesco, inglese, italiano, francese e spagnolo.

Effetti giuridici e applicazione

Il regolamento produce effetti generali e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la STG "Ziegen-Heumilch" / "Goat’s Haymilk" / "Latte fieno di capra" / "Lait de foin de chèvre" / "Leche de heno de cabra". La modifica riguarda anche la denominazione, che viene estesa con l’aggiunta di "Kozje seneno mleko".

Base giuridica e qualificazione della modifica

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento e, per tale motivo, è stata previamente pubblicata per consentire eventuali opposizioni.

Esame della domanda e assenza di opposizioni

La domanda di modifica presentata dall’Austria è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica viene approvata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàtutela delle denominazioni alimentariprodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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